CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 27801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 21/02/2024 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, ha confermato il provvedimento impugnato limitatamente ai capi A) e B) - rapina aggravata in concorso, detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola - annullandolo relativamente al capo D). In sintesi, lo Iadonisi è indagato per aver partecipato, in concorso con altri, sia ad una rapina aggravata di un orologio Rolex e di monili d'oro, esitata in lesioni personali alle persone offese (capi A, B e C), sia ad attività di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti (capo D); mentre per il capo C) il Gip aveva rigettato la richiesta cautelare, per il capo D) il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di retrodatazione del termine annuale di custodia cautelare, con conseguente cessazione di efficacia della misura relativamente a tale reato. Per i reati sub A) e B) i gravi indizi di colpevolezza - alla stregua degli atti d'indagine, costituiti dalla rilevazione dei sistemi di videosorveglianza, dai servizi di osservazione, dall'attività d'intercettazione e dalle rilevazioni del traffico telefonico degli indagati - erano indicati nei rapporti finalizzati al compimento di attività illecite con i complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella disponibilità del motociclo utilizzato per la rapina; nella dedizione a attività di rapine di Rolex; nella assenza di comunicazioni telefoniche, comune allo Iadonisi e al Ciotola, soltanto nel breve arco temporale interessato dalla rapina. 2. Avverso l'ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo, eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc, pen. nella parte in cui l'ordinanza aveva rigettato la richiesta difensiva di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in relazione ai capi A) e B) della rubrica, commessi il 5 giugno 2022. Richiamati i principi di diritto in materia di contestazione a catena e del divieto di retrodatazione del termine di custodia cautelare, la difesa evidenzia che la quasi totalità degli atti investigativi raccolti per i delitti di rapina e porto illegale di arma, eccezion fatta per la perizia balistica, erano già a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente al momento della vocatio in iudicium relativa al procedimento per il quale era stata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare, in data 2 ottobre 2022, come riconosciuto dallo stesso P.M. procedente (la pistola era stata sequestrata in occasione dell'arresto dello Iadonisi, il 2 ottobre, e l'accertamento balistico disposto soltanto il 10 marzo 2023 per essere poi ultimato in data 25 settembre 2023); la motivazione sul punto era apparente e manifestamente illogica, perché si limitava a valorizzare l'elemento investigativo, senza specificare le ragioni in base alle quali gli ulteriori elementi indiziari non potevano ritenersi sufficienti a giustificare l'emissione del titolo cautelare 2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione sono riferiti alla mancanza di autonoma valutazione degli indizi da parte del Gip circa il giudizio di retrodatazione, ritenendo il tribunale di poter sopperire a tale lacuna, in sé non sanzionata dalla normativa di riferimento, conclusione da ritenersi erronea in quanto l'integrazione era possibile solo in caso di effettivo esame critico dell'autorità emittente; in particolare, l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che il gip avesse implicitamente aderito alla ricostruzione del P.M., il quale, invece, condividendo le osservazioni difensive sulla circostanza che i termini di fase dovessero retrodatarsi alla prima ordinanza cautelare del 02/10/2022, aveva sostenuto che tali termini non fossero scaduti, in applicazione della regola di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., esclusa, al contrario, dal giudice del riesame. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata svalutava la valenza probatoria a discarico della consulenza tecnica di parte, ritenendo che la "macchia nera" visibile sulla tibia del conducente della moto durante la rapina non fosse necessariamente da ricondursi ad un tatuaggio, assente sull'arto inferiore dello Iadonisi. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la stessa questione della contestazione a catena, riproposta in sede di legittimità ed esaminata correttamente in sede di riesame. Deve preliminarmente precisarsi che l'eccezione di inefficacia della misura per la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare poteva essere dedotta anche nel procedimento di riesame, posto che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare, il termine di durata complessivo risultava già scaduto (Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, Macrì, Rv. 285027); la stessa ordinanza impugnata dà atto, con riferimento al reato sub D), che il termine annuale di custodia cautelare, retrodatato al 2 ottobre 2023, era già scaduto al momento dell'emissione del titolo cautelare impugnato (pag.8), ponendo l'accento per i reati sub A) e B) sull'insussistenza delle condizioni per la retrodatazione. Il principio giurisprudenziale è pacifico e richiamato anche dalla difesa: quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. perì. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano clesumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058 - 01; da ultimo, Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132). 4.1. Il tribunale del riesame ha ritenuto a riguardo che il quadro indiziario per la rapina e il porto della pistola a carico dello Iadonisi, all'epoc:a dell'arresto del 2 ottobre 2022 e, quindi, dell'emissione della prima ordinanza cautelare, fosse sicuramente già agli atti del procedimento ma non caratterizzato da quella gravità tale che avrebbe giustificato l'estensione della misura e che solo il successivo esame balistico sull'arma sequestrata aveva consentito di procedere in tal senso. La conclusione si pone in linea con la ricostruzione in fatto della vicenda ed è immune da rilievi sul piano logico, posto che la verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine sono elementi che attengono alla valutazione del giudice del merito cautelare. Sottolinea il tribunale che nel caso in esame le persone offese non furono in grado di riconoscere i rapinatori, uno dei quali - lo Iadonisi era alla guida del motoveicolo, rimasto a distanza, mentre il Ciotola eseguiva materialmente la rapina, armato della pistola con cui fu esploso il colpo che ferì le vittime, ritrovata nella stanza di albergo dove entrambi alloggiavano al momento dell'arresto del 2 ottobre 2022. Se è vero che l'attività di indagine permise di sospettare dei due arrestati per i delitti in questione (in tal senso le intercettazioni, a riprova degli stretti rapporti delinquenziali e della predilezione per lo Iadonisi per le rapine di orologi; le comparazioni dei fotogrammi circa l'utilizzo da parte di costui della moto, servita qualche giorno prima per la rapina, e circa la corrispondenza di tatuaggi visibili sul braccio del rapinatore alla guida; le emergenze dei tabulati telefonici), è altresì innegabile che le vittime omisero di indicare il tatuaggio raffigurante un gufo, effettivamente esistente sul collo del Ciotola, circostanza non dirimente ma idonea ad inficiare la concordanza di indizi. Ciò che connota di gravità il quadro accusatorio, nel ragionamento del Tribunale, è proprio l'arma trovata in possesso del ricorrente come prova del suo diretto collegamento con la rapina: solo l'esito dell'esame balistico consentì infatti di attestare che l'ogiva sequestrata il 5 giugno 2022, a seguito della rapina, era stata esplosa dal Revolver sequestrato il 2 ottobre 2022, a seguito di perquisizione nella camera di albergo dove alloggiavano i due complici; in assenza di un dato così qualificante, è logico ritenere che non sarebbe stato possibile riferire agli indagati il possesso dell'arma utilizzata per l'azione delittuosa e ritenere sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza custodiale. Circa i tempi di espletamento dell'indagine balistica i rilievi del ricorrente risultano generici, non essendo indicato alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui furono strumentalmente dilatati, in relazione allo specifico accertamento da effettuare, implicante conoscenze e tecniche specifiche. 4.2. Ritiene, inoltre, la difesa che il gip non avrebbe esaminato autonomamente l'eccezione e che il tribunale non avrebbe potuto colmare tale lacuna motivazionale, in considerazione anche del riconoscimento della retrodatazione dei termini da parte del P.M. procedente.In realtà, dalla lettura del ricorso (pag. 7) si rileva che il P.M. non aveva preso in considerazione la deducibilità degli indizi relativi ai fatti contestati nella nuova ordinanza, sul presupposto - rivelatosi erroneo - che, comunque, il termine massimo della custodia cautelare non fosse decorso, e che il gip non aveva affrontato la questione sul presupposto implicito che l'eccezione fosse infondata e, così come ritenuto dal P.M, inidonea a determinare l'inefficacia della misura. Orbene, dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare del 18/01/2024 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (allegato sub 2 del ricorso) si evince chiaramente il rilievo centrale nell'ambito del quadro indiziarlo degli esiti dell'accertamento balistico, per cui l'esclusione della retrodatazione era, effettivamente, motivata, ancorché per implicito, con la conseguenza che il potere di integrazione del giudice dell'impugnazione si giustificava non solo per esaminare il motivo di riesame ma anche per completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che aveva comunque nel suo complesso un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante sui gravi indizi di colpevolezza, in sé considerati. 5. Il terzo motivo riguarda la valutazione di una consulenza di parte e la rilevanza di un elemento di identificazione (un tatuaggio sull'arto inferiore) che si sostiene essere proprio del rapinatore alla guida del motoveicolo ed estraneo al ricorrente. Trattasi di argomentazioni ugualmente non consentite in cassazione, perché relative al merito cautelare. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire sul punto che, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Auclino, Rv. 215828). Nel caso di specie, innanzitutto, trattasi di un unico indizio, esaminato con valenza decisiva, in termini avulsi dal complessivo quadro investigativo; inoltre, l'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con gli esiti delle indagini ha evidenziato che la macchia scura in questione potrebbe essere dovuta anche ad altre cause (grasso o sporco) e che, in ogni caso, portata decisiva avevano i tatuaggi ben visibili sul braccio del rapinatore alla guida del motore, corrispondenti a quelli riscontrati, a distanza di mesi, sulla persona dello Iadonisi. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per