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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09648/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito per l'imputato l'avv. , che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione dello stesso segno, ha rigettato il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di l'Aquila aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di poter cucinare gli alimenti anche a di fuori delle fasce orarie stabilite dalla Direzione dell'istituto di detenzione.

In tal senso il Tribunale ha evidenziato che tali limitazioni devono ritenersi illegittime in quanto impositive di divieti che non trovavano alcuna giustificazione funzionale alle finalità perseguite dal regime 41-bis Ord. pen., nonché discriminatorie in quanto non applicate ai detenuti "comuni" ristretti nel medesimo istituto, evidenziando come non siano state riscontrate in concreto criticità con riguardo alla salubrità degli ambienti e alla salvaguardia dell'ordinata convivenza all'interno della sezione idonee a giustificare le restrizioni censurate.

2. Avverso l'ordinanza ricorre nuovamente l'[OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

In proposito rileva che il provvedimento ordinatorio censurato sarebbe stato legittimamente adottato nell'esercizio dei poteri regolamentari attribuiti dall'art. 36 d.P.R. n. 230 del 2000 all'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto, con riguardo alla possibilità per il detenuto in regime differenziato di preparare autonomamente nella camera di tenzione il cibo da consumare, di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto e di quanto stabilito da Corte Cost. n. 186 del 2018.

In secondo luogo la ricorrente lamenta l'illogicità del riferimento effettuato dal provvedimento impugnato alla mancata estensione dei limiti imposti ai detenuti assoggettati al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. a quelli comuni presenti nel medesimo istituto.

Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto che questi sono presenti nel medesimo istituto in numero esiguo e per lo più impegnati in compiti di servizio alla sezione dedicata al regime differenziato, anche negli orari in cui nella stessa è consentita l'autopreparazione del cibo.

Non solo gli stessi, al contrario di quelli ristretti in tale ultimo regime, condividono la camera di detenzione, talchè consentire loro di cuocere i cibi contestualmente in determinate fasce orarie avrebbe comportato un pericolo per la salubrità dell'ambiente di detenzione, giustificandosi così il diverso regime applicato ai medesimi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il provvedimento di annullamento della precedente ordinanza aveva ribadito l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale la disciplina che vieta di cucinare al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16, 30 alle 18) costituisce in via di principio un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, in base al quale: «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).

In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla sentenza n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattannentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamenta li .

Il provvedimento rescindente, alla luce di questi consolidati principi, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R, n. 230 del 2000 e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto Fiorillo, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario.

In tal senso non era apparso pertinente il richiamo della già citata sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al suddetto regime, posto che la suddetta decisione ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza che, però, ciò abbia implicato la necessaria conseguenza che gli stessi non possano essere destinatari di regole penitenziarie disciplinanti le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria).

Nell'occasione la Corte ha pertanto ritenuto che dovesse essere chiarito se la previsione di fasce orarie stabilita nell'istituto stesso, sussistesse solo per í detenuti assoggettati al regime differenziato e fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto ft.inzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio.

3. L'ordinanza impugnata ha all'evidenza aggirato il vincolo di rinvio, riproponendo in sostanza il medesimo percorso motivazionale già censurato dal giudice di legittimità.

Come già evidenziato in sede rescindente, risulta anzitutto inc:onferente il diffuso richiamo da parte del giudice del rinvio alla più volte citata pronunzia del giudice delle leggi, di per sé insufficiente a giustificare, per le ragioni ricordate in precedenza, l'affermata illegittimità delle regole poste dall'Amministrazione penitenziaria.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato non ha approfondito il tema sulla sussistenza di esigenze organizzative idonee (escluse in maniera solo apodittica) a giustificare l'apposizione di limiti orari all'esercizio del diritto dei detenuti ristretti nella sezione differenziata, posto che è in relazione a tali esigenze che deve essere valutata la ragionevolezza o meno delle restrizioni imposte.

Peraltro la motivazione dell'ordinanza risulta anche contraddittoria nella misura in cui riconosce che il numero di detenuti comuni presenti nell'istituto penitenziario di L'Aquila sarebbe assai contenuto e che gli stessi sarebbero addetti ad attività di servizio nella sezione dove è ristretto l'istante, senza però trarne alcuna conseguenza ai fini della valutazione della ragionevolezza del differente trattamento loro riservato con riguardo alla cottura dei cibi "fuori orario".

4. Alla luce degli evidenziati vizi il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito per l'imputato l'avv. , che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione dello stesso segno, ha rigettato il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di l'Aquila aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di poter cucinare gli alimenti anche a di fuori delle fasce orarie stabilite dalla Direzione dell'istituto di detenzione. In tal senso il Tribunale ha evidenziato che tali limitazioni devono ritenersi illegittime in quanto impositive di divieti che non trovavano alcuna giustificazione funzionale alle finalità perseguite dal regime 41-bis Ord. pen., nonché discriminatorie in quanto non applicate ai detenuti "comuni" ristretti nel medesimo istituto, evidenziando come non siano state riscontrate in concreto criticità con riguardo alla salubrità degli ambienti e alla salvaguardia dell'ordinata convivenza all'interno della sezione idonee a giustificare le restrizioni censurate. 2. Avverso l'ordinanza ricorre nuovamente l'[OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In proposito rileva che il provvedimento ordinatorio censurato sarebbe stato legittimamente adottato nell'esercizio dei poteri regolamentari attribuiti dall'art. 36 d.P.R. n. 230 del 2000 all'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto, con riguardo alla possibilità per il detenuto in regime differenziato di preparare autonomamente nella camera di tenzione il cibo da consumare, di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto e di quanto stabilito da Corte Cost. n. 186 del 2018. In secondo luogo la ricorrente lamenta l'illogicità del riferimento effettuato dal provvedimento impugnato alla mancata estensione dei limiti imposti ai detenuti assoggettati al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. a quelli comuni presenti nel medesimo istituto. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto che questi sono presenti nel medesimo istituto in numero esiguo e per lo più impegnati in compiti di servizio alla sezione dedicata al regime differenziato, anche negli orari in cui nella stessa è consentita l'autopreparazione del cibo. Non solo gli stessi, al contrario di quelli ristretti in tale ultimo regime, condividono la camera di detenzione, talchè consentire loro di cuocere i cibi contestualmente in determinate fasce orarie avrebbe comportato un pericolo per la salubrità dell'ambiente di detenzione, giustificandosi così il diverso regime applicato ai medesimi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il provvedimento di annullamento della precedente ordinanza aveva ribadito l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale la disciplina che vieta di cucinare al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16, 30 alle 18) costituisce in via di principio un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, in base al quale: «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla sentenza n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattannentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamenta li . Il provvedimento rescindente, alla luce di questi consolidati principi, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R, n. 230 del 2000 e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto Fiorillo, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario. In tal senso non era apparso pertinente il richiamo della già citata sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al suddetto regime, posto che la suddetta decisione ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza che, però, ciò abbia implicato la necessaria conseguenza che gli stessi non possano essere destinatari di regole penitenziarie disciplinanti le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria). Nell'occasione la Corte ha pertanto ritenuto che dovesse essere chiarito se la previsione di fasce orarie stabilita nell'istituto stesso, sussistesse solo per í detenuti assoggettati al regime differenziato e fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto ft.inzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio. 3. L'ordinanza impugnata ha all'evidenza aggirato il vincolo di rinvio, riproponendo in sostanza il medesimo percorso motivazionale già censurato dal giudice di legittimità. Come già evidenziato in sede rescindente, risulta anzitutto inc:onferente il diffuso richiamo da parte del giudice del rinvio alla più volte citata pronunzia del giudice delle leggi, di per sé insufficiente a giustificare, per le ragioni ricordate in precedenza, l'affermata illegittimità delle regole poste dall'Amministrazione penitenziaria. In secondo luogo, il provvedimento impugnato non ha approfondito il tema sulla sussistenza di esigenze organizzative idonee (escluse in maniera solo apodittica) a giustificare l'apposizione di limiti orari all'esercizio del diritto dei detenuti ristretti nella sezione differenziata, posto che è in relazione a tali esigenze che deve essere valutata la ragionevolezza o meno delle restrizioni imposte. Peraltro la motivazione dell'ordinanza risulta anche contraddittoria nella misura in cui riconosce che il numero di detenuti comuni presenti nell'istituto penitenziario di L'Aquila sarebbe assai contenuto e che gli stessi sarebbero addetti ad attività di servizio nella sezione dove è ristretto l'istante, senza però trarne alcuna conseguenza ai fini della valutazione della ragionevolezza del differente trattamento loro riservato con riguardo alla cottura dei cibi "fuori orario". 4. Alla luce degli evidenziati vizi il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con r
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