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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 21404/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lt OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il motivo, con cui si è chiesta l'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. tra i fatti di cui al presente procedimento e il reato di rapina impropria, per cui era stato condannato con sentenza irrevocabile, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da precisi elementi indizianti, tra i quali la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi (v., ex multís, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che non vi era alcun elemento che consentiva di ritenere che «l'imputato, quando commise la rapina, si proponesse, almeno a grandi linee, di usare violenza o di minacciare oltre due mesi dopo agenti della polizia penitenziaria in conseguenza del dispetto provocato in lui dal fatto di non poter essere accompagnato al più presto in infermeria»; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lt OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il motivo, con cui si è chiesta l'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. tra i fatti di cui al presente procedimento e il reato di rapina impropria, per cui era stato condannato con sentenza irrevocabile, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da precisi elementi indizianti, tra i quali la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi (v., ex multís, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652). Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che non vi era alcun elemento che consentiva di ritenere che «l'imputato, quando commise la rapina, si proponesse, almeno a grandi linee, di usare violenza o di minacciare oltre due mesi dopo agenti della polizia penitenziaria in conseguenza del dispetto provocato in lui dal fatto di non poter essere accompagnato al più presto in infermeria»; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]