Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04883/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'importo sub A.3 della rubrica (alla luce, segnatamente, della quietanza in atti) - non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l'effettività del pagamento in discorso alla luce pure dell'assenza di ogni rapporto commerciale tra la fallita e il soggetto (GEIMM s.r.I.) che ha emesso la quietanza, di cui il curatore ha rassegnato l'inesistenza; - il secondo motivo - che lamenta il vizio di motivazione rispetto alla prospettata insussistenza del fatto relativo all'operazione sub B.2. - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto della riscossione della somma de qua sulla scorta di quanto rassegnato dal curatore, rilevando in maniera congrua come la distrazione della somma abbia avuto luogo (avendo il curatore ipotizzato solo che la mancata appostazione dell'incasso in contabilità fosse dovuto a un mancato aggiornamento ma non l'esazione di essa); e tale profilo non è stato qui oggetto di puntuale censura; - il terzo motivo - che adduce la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sempre con riguardo alle operazioni sub A.3. e B.2. - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte di merito ha dato conto degli elementi da cui ha tratto la falsità della documentazione relative alle operazioni compiute dall'imputato e, quanto a quella più recente, del contrasto tra l'effettivo incasso e il dato contabile, in tal modo indicando in maniera adeguata un indice di fraudolenza dei fatti distrattivi, rilevante anche sotto il profilo del prescritto dolo generico (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); e il ricorso non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma prospetta un diverso apprezzamento di merito qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che esime dall'immorare che dalla stessa allegazione difensiva in maniera contraddittoria - e quindi inidonea a criticare la decisione impugnata - si trae che la distrazione più recente, di importo non elevato, sia da collocare nel 2013 ossia in un periodo in cui erano già iniziate le difficoltà dell'impresa era in crisi); rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la quale il difensore ha contestato l'inammissibilità dei motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di quanto in essi esposto;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'importo sub A.3 della rubrica (alla luce, segnatamente, della quietanza in atti) - non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l'effettività del pagamento in discorso alla luce pure dell'assenza di ogni rapporto commerciale tra la fallita e il soggetto (GEIMM s.r.I.) che ha emesso la quietanza, di cui il curatore ha rassegnato l'inesistenza; - il secondo motivo - che lamenta il vizio di motivazione rispetto alla prospettata insussistenza del fatto relativo all'operazione sub B.2. - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto della riscossione della somma de qua sulla scorta di quanto rassegnato dal curatore, rilevando in maniera congrua come la distrazione della somma abbia avuto luogo (avendo il curatore ipotizzato solo che la mancata appostazione dell'incasso in contabilità fosse dovuto a un mancato aggiornamento ma non l'esazione di essa); e tale profilo non è stato qui oggetto di puntuale censura; - il terzo motivo - che adduce la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sempre con riguardo alle operazioni sub A.3. e B.2. - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte di merito ha dato conto degli elementi da cui ha tratto la falsità della documentazione relative alle operazioni compiute dall'imputato e, quanto a quella più recente, del contrasto tra l'effettivo incasso e il dato contabile, in tal modo indicando in maniera adeguata un indice di fraudolenza dei fatti distrattivi, rilevante anche sotto il profilo del prescritto dolo generico (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); e il ricorso non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma prospetta un diverso apprezzamento di merito qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che esime dall'immorare che dalla stessa allegazione difensiva in maniera contraddittoria - e quindi inidonea a criticare la decisione impugnata - si trae che la distrazione più recente, di importo non elevato, sia da collocare nel 2013 ossia in un periodo in cui erano già iniziate le difficoltà dell'impresa era in crisi); rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la quale il difensore ha contestato l'inammissibilità dei motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di quanto in essi esposto;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 04883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris