CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1967
Cassazione n. 03009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1967 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la riqualificazione del delitto di cui all'art. 611 cod. pen. in quello di cui agli artt. 56 e 378 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata in sede di gravame allorché la Corte territoriale ha evidenziato, con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, che il fatto contestato con l'iniziale imputazione risulta identico avendo il Tribunale provveduto alla mera riqualificazione giuridica nella fattispecie ritenuta in sentenza, evenienza che non ha inciso negativamente sul diritto di difesa del ricorrente che, su tale aspetto, ha potuto interloquire e difendersi durante tutto il giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0