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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 49436/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in prima istanza l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione quanto a tutti i reati e, in subordine, l'annullamento senza rinvio solo con riferimento alla fattispecie sub E) [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 28 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato — solo per quanto concerne la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di: A) bancarotta fraudolenta distrattiva, B) bancarotta fraudolenta documentale, D) emissione di fatture per operazioni inesistenti, E) sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, F) falso in atto pubblico per induzione.

La pena inflitta, tenuto conto della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è stata individuata, al netto della diminuzione per il rito, in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 99, comma 6, 157, comma 2, 161, comma 2 cod. pen. e 129, comma 1 cod. proc. pen. quanto ai reati di cui ai capi D), E), e F).

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel negare — a dispetto di un'apposita richiesta del difensore in sede di conclusioni — la maturazione del termine massimo di prescrizione prima della pronunzia conclusiva del giudizio di secondo grado, vizio suscettibile di denunzia in sede di legittimità, secondo gli insegnamenti di Sezioni Unite Ricci.

In particolare, il vizio della sentenza impugnata risiederebbe nel fatto di non aver tenuto conto del limite di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., il che avrebbe comportato una riduzione del termine di prescrizione per l'imputato, soggetto riconosciuto gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Il cumulo delle pene detentive riportate da Ancarani con le sentenze che sostanziavano la contestazione della recidiva, infatti, non superava il limite di due anni di reclusione, quantum di pena che poteva essere considerato nell'individuazione degli aumenti rilevanti per la determinazione del termine di prescrizione.

Fatta questa premessa, il ricorrente individua i termini di prescrizione nei termini minimo e massimo come di seguito precisato: per il reato di cui al capo D) (commesso il 30 aprile 2007, data di emissione della più recente delle fatture), quello minimo in anni otto e quello massimo in anni tredici e mesi quattro (otto anni più cinque anni e quattro mesi) , con maturazione del termine il 30 agosto 2020; per il reato di cui al capo F) (commesso il 30 aprile 2007), quello minimo in anni otto e quello massimo in anni tredici e mesi quattro, con maturazione del termine il 30 agosto 2020; 2 g per il reato di cui al capo E) (commesso il 30 aprile 2007), quello minimo in anni sette e quello massimo in anni undici e mesi otto (sette anni più quattro anni e sei — recte otto — mesi), con maturazione del termine il 30 dicembre 2018.

Puntualizza, infine, il ricorrente che non ha alcuna incidenza sull'avvenuta maturazione dei termini prescrizionali la regolamentazione emergenziale da Covid 19, dal momento che vi era stato un rinvio dal 28 aprile 2020 al 27 ottobre 2020, sicché, anche aggiungendo i 64 giorni di cui al primo periodo dell'emergenza pandemica, i reati sarebbero comunque prescritti prima della sentenza di appello, che è stata deliberata il 28 gennaio 2021.

3. Nelle sue conclusioni scritte, la difesa del ricorrente ha agitato il tema del prospective overruling e della violazione dell'art. 7 CEDU quanto alla prevedibilità — al tempo della commissione dei reati — dell'esegesi circa l'irrilevanza dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen. in ordine alla determinazione del massimo edittale rilevante ai fini del calcolo del termine prescrizionale.

Il difensore, in particolare, ha osservato che l'interpretazione di Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 — sentenza deliberata nelle more della celebrazione dell'udienza — costituirebbe un'esegesi retrospettiva in malam partem in assenza del requisito della prevedibilità e che non servirebbe — per ritenere prevedibile, al tempo della commissione dei reati per cui si procede, l'interpretazione sfavorevole adottata dalle Sezioni Unite — evocare l'esistenza di pronunzie che la confortavano.

Osserva, infatti, il difensore che la sentenza Cirelli non è intervenuta a dirimere contrasto alcuno che riguardasse l'incidenza della regola mitigatoria di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. sul calcolo prescrizionale in presenza di recidiva, incidenza ritenuta finora pacifica nella giurisprudenza delle sezioni semplici ed oggi sconfessata dalle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente sostiene che i reati di cui ai capi D), E) e F) sarebbero prescritti prima della sentenza impugnata, sulla base di un ragionamento fondato sull'esegesi di questa Corte secondo cui il calcolo della prescrizione in relazione all'imputato riconosciuto gravato da recidiva deve tenere conto, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, dell'eventuale incidenza della regola di temperamento di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen.

Nel caso di specie — si legge nel ricorso — l'applicazione di tale regola imporrebbe di contenere l'aumento sul massimo edittale computabile ai fini della prescrizione in anni due, il che condurrebbe a collocare la maturazione del termine massimo dei tre reati — tutti commessi il 30 aprile 2007 — in data anteriore a quella della pronunzia di appello (deliberata il 28 gennaio 2021); ciò anche voler tenere conto della sospensione per la normativa emergenziale di sessantaquattro giorni, dovuta al rinvio del 28 aprile 2020.

2. Ebbene, il ragionamento non è condivisibile per due ragioni.

2.1. L'una attiene al presupposto interpretativo su cui la tesi fonda, vale a dire che la regola nnitigatoria di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen. incida sulla determinazione del termine di prescrizione.

Come di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328, «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti».

L'applicazione di tale principio rende evidente che la determinazione del tempo necessario a prescrivere di ciascun reato dovrà tenere conto dell'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, di cui all'art. 99, comma 4, pari a due terzi del massimo edittale.

Ne consegue che il calcolo va effettuato nei termini che seguono: per il reato di cui al capo D) (commesso il 30 aprile 2007, data di emissione della più recente delle fatture), al massimo edittale dell'epoca, pari a sei anni di reclusione, va aggiunto l'aumento di due terzi, pari ad anni quattro, per un termine minimo di prescrizione di anni dieci; a tale termine va aggiunto l'aumento massimo per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, pari ad ulteriori due terzi, per giungere ad anni sedici e mesi otto; il termine massimo andrà a cadere, pertanto, alla data del 30 dicembre 2023; per il reato di cui al capo F) (commesso il 30 aprile 2007), al massimo edittale di sei anni di reclusione, va aggiunto l'aumento di due terzi, pari ad anni quattro, per un termine minimo di prescrizione di anni dieci; a tale termine va aggiunto l'aumento massimo per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, pari ad ulteriori due terzi, per giungere ad anni sedici e mesi otto; il termine massimo andrà a cadere, pertanto, anche per questo reato, alla data del 30 dicembre 2023;per il reato di cui al capo E) (commesso il 30 aprile 2007), al massimo edittale di cinque anni di reclusione, va aggiunto l'aumento di due terzi, pari ad anni tre e mesi quattro, per un termine minimo di prescrizione di anni otto e mesi quattro; a tale termine va aggiunto l'aumento massimo per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, pari ad ulteriori due terzi, per giungere ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti; il termine massimo andava a cadere, pertanto, per questo reato, alla data del 28 febbraio 2021.

2.2. Anche se il ragionamento appena svolto basterebbe a smentire la tesi del ricorrente, occorre altresì precisare che il costrutto censorio non è condivisibile neanche quando ha considerato solo la sospensione della prescrizione per sessantaquattro giorni determinata dalla disciplina emergenziale in materia di Covid 19, dal momento che il processo ha fatto registrare altre cause di sospensione, legate ai rinvii avutisi in primo grado alle udienze del 29 marzo 2012, 10 maggio 2012 e del 6 dicembre 2012

3. Non muta la conclusione cui è giunto il Collegio la questione del prospective overruling in violazione dell'art. 7 CEDU posta dalla difesa del ricorrente nelle sue conclusioni scritte.

Il difensore, in particolare, rappresenta che l'interpretazione di Sezioni Unite Cirelli costituirebbe un'esegesi retrospettiva in malam partem in assenza del requisito della prevedibilità e che non servirebbe —per ritenere prevedibile, al tempo della commissione dei reati per cui si procede, l'interpretazione sfavorevole adottata dalle Sezioni Unite — evocare l'esistenza di pronunzie che la confortavano.

Osserva, infatti, il difensore che la sentenza Cirelli non è intervenuta a dirimere contrasto alcuno che riguardasse l'incidenza della regola mitigatoria di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. sul calcolo prescrizionale in presenza di recidiva, incidenza ritenuta finora pacifica nella giurisprudenza delle sezioni semplici ed oggi sconfessata dalle Sezioni Unite.

3.1. L'argomentazione difensiva non coglie nel segno. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a questo riguardo, che, come ripetutamente e condivisibilmente già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 10659 del 20/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278750; Sez. 5, N. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278552; Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, Galvanetti, Rv. 275623; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi e altro, Rv. 273876; Sez. 5, n. 31648 del 17/06/2016, Falzone, non massimata; Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267164; Sez.

F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256584) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 230/2012), intanto l'overruling legato ad un mutamento esegetico non è suscettibile di interpretazione retroattiva in malam partem per violazione dell'art. 7 CEDU, in quanto l'opzione ermeneutica che ne è alla base non sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto (in tema, cfr.

Corte EDU 22 novembre 1995, s.

W. c. [OSCURATO:PERSONA], ric. n. 20166/92, Corte EDU, Grande Camera, sent. 21 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, ric. n. 42750/09).

Tale interpretazione è stata altresì convalidata dalle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a decidere circa la possibilità di applicare i principi della sentenza della Corte EDU Contrada c/ Italia anche ad altri condannati per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054).

Ne consegue che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato.

3.2. Ebbene, ferme queste coordinate esegetiche, gli argomenti posti dalla difesa a sostegno della sua tesi non colgono nel segno, dal momento che, alla data di commissione dei reati per cui si procede (30 aprile 2007), non si registrava un indirizzo consolidato sull'incidenza dell'art. 99, ultimo comma cod. pen. sulla prescrizione, su cui l'imputato potesse contare nel prefigurarsi quale sarebbe stato il termine di prescrizione dei reati che commetteva e, in particolare, che tale termine prescrizionale potesse essere favorevolmente condizionato dalla regola suddetta..

Gli unici due precedenti che avevano affermato che la norma di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. calmierasse anche il massimo edittale ai fini della prescrizione, infatti, erano costituiti da due risalenti sentenze (Sez. 2, n. 8492 de116/05/1985, Tinnirello, Rv. 170553 e Sez. 5, n. 7078 del 10/04/1979, Bolognani, Rv. 142698), mentre tutte le altre pronunzie indicate da Sezioni Unite Cirelli quali portatrici dell'esegesi poi sconfessata dal massimo Consesso vanno dal 2015 in poi.

Peraltro, i precedenti del 1979 e del 1985 appena evocati se, contestualizzati rispetto al quadro normativo di riferimento dell'epoca, rivelano una scarsa rilevanza ermeneutica quanto a fatti commessi nel 2007.

Essi, infatti, sono antecedenti all'entrata in vigore della

I. 8 dicembre 2005, n. 251, che ha profondamente modificato il regime della prescrizione, sostituendo ad un sistema sensibile alle scelte connmisurative del Giudice sulla pena (si pensi alla rilevanza delle attenuanti e del giudizio di comparazione) un sistema rigido, fondato sull'applicazione di criteri generali e astratti (cfr. sul punto, Sez.

U Cirelli, in motivazione).

Se ne ricava, che non vi era — all'epoca dei fatti — una sedimentazione giurisprudenziale tale da costituire diritto vivente, che facesse ritenere ragionevolmente prevedibile che la regola mitigatoria di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. incidesse anche sulla prescrizione.

O, altrimenti detto, non era ragionevolmente imprevedibile, alla data del commesso reato, che il termine prescrizionale fosse insensibile all'applicazione della regola contenitiva di cui all'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., donde il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza Cirelli non costituisce un novum imprevedibile e, come tale, inidoneo ad incidere sulla situazione del ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in prima istanza l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione quanto a tutti i reati e, in subordine, l'annullamento senza rinvio solo con riferimento alla fattispecie sub E) [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 28 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato — solo per quanto concerne la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di: A) bancarotta fraudolenta distrattiva, B) bancarotta fraudolenta documentale, D) emissione di fatture per operazioni inesistenti, E) sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, F) falso in atto pubblico per induzione. La pena inflitta, tenuto conto della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è stata individuata, al netto della diminuzione per il rito, in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 99, comma 6, 157, comma 2, 161, comma 2 cod. pen. e 129, comma 1 cod. proc. pen. quanto ai reati di cui ai capi D), E), e F). Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel negare — a dispetto di un'apposita richiesta del difensore in sede di conclusioni — la maturazione del termine massimo di prescrizione prima della pronunzia conclusiva del giudizio di secondo grado, vizio suscettibile di denunzia in sede di legittimità, secondo gli insegnamenti di Sezioni Unite Ricci. In particolare, il vizio della sentenza impugnata risiederebbe nel fatto di non aver tenuto conto del limite di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., il che avrebbe comportato una riduzione del termine di prescrizione per l'imputato, soggetto riconosciuto gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Il cumulo delle pene detentive riportate da Ancarani con le sentenze che sostanziavano la contestazione della recidiva, infatti, non superava il limite di due anni di reclusione, quantum di pena che poteva essere considerato nell'individuazione degli aumenti rilevanti per la determinazione del termine di prescrizione. Fatta questa premessa, il ricorrente individua i termini di prescrizione nei termini minimo e massimo come di seguito precisato: per il reato di cui al capo D) (commesso il 30 aprile 2007, data di emissione della più recente delle fatture), quello minimo in anni otto e quello massimo in anni tredici e mesi quattro (otto anni più cinque anni e quattro mesi) , con maturazione del termine il 30 agosto 2020; per il reato di cui al capo F) (commesso il 30 aprile 2007), quello minimo in anni otto e quello massimo in anni tredici e mesi quattro, con maturazione del termine il 30 agosto 2020; 2 g per il reato di cui al capo E) (commesso il 30 aprile 2007), quello minimo in anni sette e quello massimo in anni undici e mesi otto (sette anni più quattro anni e sei — recte otto — mesi), con maturazione del termine il 30 dicembre 2018. Puntualizza, infine, il ricorrente che non ha alcuna incidenza sull'avvenuta maturazione dei termini prescrizionali la regolamentazione emergenziale da Covid 19, dal momento che vi era stato un rinvio dal 28 aprile 2020 al 27 ottobre 2020, sicché, anche aggiungendo i 64 giorni di cui al primo periodo dell'emergenza pandemica, i reati sarebbero comunque prescritti prima della sentenza di appello, che è stata deliberata il 28 gennaio 2021. 3. Nelle sue conclusioni scritte, la difesa del ricorrente ha agitato il tema del prospective overruling e della violazione dell'art. 7 CEDU quanto alla prevedibilità — al tempo della commissione dei reati — dell'esegesi circa l'irrilevanza dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen. in ordine alla determinazione del massimo edittale rilevante ai fini del calcolo del termine prescrizionale. Il difensore, in particolare, ha osservato che l'interpretazione di Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 — sentenza deliberata nelle more della celebrazione dell'udienza — costituirebbe un'esegesi retrospettiva in malam partem in assenza del requisito della prevedibilità e che non servirebbe — per ritenere prevedibile, al tempo della commissione dei reati per cui si procede, l'interpretazione sfavorevole adottata dalle Sezioni Unite — evocare l'esistenza di pronunzie che la confortavano. Osserva, infatti, il difensore che la sentenza Cirelli non è intervenuta a dirimere contrasto alcuno che riguardasse l'incidenza della regola mitigatoria di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. sul calcolo prescrizionale in presenza di recidiva, incidenza ritenuta finora pacifica nella giurisprudenza delle sezioni semplici ed oggi sconfessata dalle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente sostiene che i reati di cui ai capi D), E) e F) sarebbero prescritti prima della sentenza impugnata, sulla base di un ragionamento fondato sull'esegesi di questa Corte secondo cui il calcolo della prescrizione in relazione all'imputato riconosciuto gravato da recidiva deve tenere conto, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, dell'eventuale incidenza della regola di temperamento di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen. Nel caso di specie — si legge nel ricorso — l'applicazione di tale regola imporrebbe di contenere l'aumento sul massimo edittale computabile ai fini della prescrizione in anni due, il che condurrebbe a collocare la maturazione del termine massimo dei tre reati — tutti commessi il 30 aprile 2007 — in data anteriore a quella della pronunzia di appello (deliberata il 28 gennaio 2021); ciò anche voler tenere conto della sospensione per la normativa emergenziale di sessantaquattro giorni, dovuta al rinvio del 28 aprile 2020. 2. Ebbene, il ragionamento non è condivisibile per due ragioni. 2.1. L'una attiene al presupposto interpretativo su cui la tesi fonda, vale a dire che la regola nnitigatoria di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen. incida sulla determinazione del termine di prescrizione. Come di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328, «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti». L'applicazione di tale principio rende evidente che la determinazione del tempo necessario a prescrivere di ciascun reato dovrà tenere conto dell'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, di cui all'art. 99, comma 4, pari a due terzi del massimo edittale. Ne consegue che il calcolo va effettuato nei termini che seguono: per il reato di cui al capo D) (commesso il 30 aprile 2007, data di emissione della più recente delle fatture), al massimo edittale dell'epoca, pari a sei anni di reclusione, va aggiunto l'aumento di due terzi, pari ad anni quattro, per un termine minimo di prescrizione di anni dieci; a tale termine va aggiunto l'aumento massimo per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, pari ad ulteriori due terzi, per giungere ad anni sedici e mesi otto; il termine massimo andrà a cadere, pertanto, alla data del 30 dicembre 2023; per il reato di cui al capo F) (commesso il 30 aprile 2007), al massimo edittale di sei anni di reclusione, va aggiunto l'aumento di due terzi, pari ad anni quattro, per un termine minimo di prescrizione di anni dieci; a tale termine va aggiunto l'aumento massimo per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, pari ad ulteriori due terzi, per giungere ad anni sedici e mesi otto; il termine massimo andrà a cadere, pertanto, anche per questo reato, alla data del 30 dicembre 2023;per il reato di cui al capo E) (commesso il 30 aprile 2007), al massimo edittale di cinque anni di reclusione, va aggiunto l'aumento di due terzi, pari ad anni tre e mesi quattro, per un termine minimo di prescrizione di anni otto e mesi quattro; a tale termine va aggiunto l'aumento massimo per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, pari ad ulteriori due terzi, per giungere ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti; il termine massimo andava a cadere, pertanto, per questo reato, alla data del 28 febbraio 2021. 2.2. Anche se il ragionamento appena svolto basterebbe a smentire la tesi del ricorrente, occorre altresì precisare che il costrutto censorio non è condivisibile neanche quando ha considerato solo la sospensione della prescrizione per sessantaquattro giorni determinata dalla disciplina emergenziale in materia di Covid 19, dal momento che il processo ha fatto registrare altre cause di sospensione, legate ai rinvii avutisi in primo grado alle udienze del 29 marzo 2012, 10 maggio 2012 e del 6 dicembre 2012 3. Non muta la conclusione cui è giunto il Collegio la questione del prospective overruling in violazione dell'art. 7 CEDU posta dalla difesa del ricorrente nelle sue conclusioni scritte. Il difensore, in particolare, rappresenta che l'interpretazione di Sezioni Unite Cirelli costituirebbe un'esegesi retrospettiva in malam partem in assenza del requisito della prevedibilità e che non servirebbe —per ritenere prevedibile, al tempo della commissione dei reati per cui si procede, l'interpretazione sfavorevole adottata dalle Sezioni Unite — evocare l'esistenza di pronunzie che la confortavano. Osserva, infatti, il difensore che la sentenza Cirelli non è intervenuta a dirimere contrasto alcuno che riguardasse l'incidenza della regola mitigatoria di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. sul calcolo prescrizionale in presenza di recidiva, incidenza ritenuta finora pacifica nella giurisprudenza delle sezioni semplici ed oggi sconfessata dalle Sezioni Unite. 3.1. L'argomentazione difensiva non coglie nel segno. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a questo riguardo, che, come ripetutamente e condivisibilmente già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 10659 del 20/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278750; Sez. 5, N. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278552; Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, Galvanetti, Rv. 275623; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi e altro, Rv. 273876; Sez. 5, n. 31648 del 17/06/2016, Falzone, non massimata; Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267164; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256584) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 230/2012), intanto l'overruling legato ad un mutamento esegetico non è suscettibile di interpretazione retroattiva in malam partem per violazione dell'art. 7 CEDU, in quanto l'opzione ermeneutica che ne è alla base non sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto (in tema, cfr. Corte EDU 22 novembre 1995, s. W. c. [OSCURATO:PERSONA], ric. n. 20166/92, Corte EDU, Grande Camera, sent. 21 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, ric. n. 42750/09). Tale interpretazione è stata altresì convalidata dalle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a decidere circa la possibilità di applicare i principi della sentenza della Corte EDU Contrada c/ Italia anche ad altri condannati per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054). Ne consegue che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato. 3.2. Ebbene, ferme queste coordinate esegetiche, gli argomenti posti dalla difesa a sostegno della sua tesi non colgono nel segno, dal momento che, alla data di commissione dei reati per cui si procede (30 aprile 2007), non si registrava un indirizzo consolidato sull'incidenza dell'art. 99, ultimo comma cod. pen. sulla prescrizione, su cui l'imputato potesse contare nel prefigurarsi quale sarebbe stato il termine di prescrizione dei reati che commetteva e, in particolare, che tale termine prescrizionale potesse essere favorevolmente condizionato dalla regola suddetta.. Gli unici due precedenti che avevano affermato che la norma di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. calmierasse anche il massimo edittale ai fini della prescrizione, infatti, erano costituiti da due risalenti sentenze (Sez. 2, n. 8492 de116/05/1985, Tinnirello, Rv. 170553 e Sez. 5, n. 7078 del 10/04/1979, Bolognani, Rv. 142698), mentre tutte le altre pronunzie indicate da Sezioni Unite Cirelli quali portatrici dell'esegesi poi sconfessata dal massimo Consesso vanno dal 2015 in poi. Peraltro, i precedenti del 1979 e del 1985 appena evocati se, contestualizzati rispetto al quadro normativo di riferimento dell'epoca, rivelano una scarsa rilevanza ermeneutica quanto a fatti commessi nel 2007. Essi, infatti, sono antecedenti all'entrata in vigore della I. 8 dicembre 2005, n. 251, che ha profondamente modificato il regime della prescrizione, sostituendo ad un sistema sensibile alle scelte connmisurative del Giudice sulla pena (si pensi alla rilevanza delle attenuanti e del giudizio di comparazione) un sistema rigido, fondato sull'applicazione di criteri generali e astratti (cfr. sul punto, Sez. U Cirelli, in motivazione). Se ne ricava, che non vi era — all'epoca dei fatti — una sedimentazione giurisprudenziale tale da costituire diritto vivente, che facesse ritenere ragionevolmente prevedibile che la regola mitigatoria di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. incidesse anche sulla prescrizione. O, altrimenti detto, non era ragionevolmente imprevedibile, alla data del commesso reato, che il termine prescrizionale fosse insensibile all'applicazione della regola contenitiva di cui all'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., donde il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza Cirelli non costituisce un novum imprevedibile e, come tale, inidoneo ad incidere sulla situazione del ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Sentenza Cassazione n. 49436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris