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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23971/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 06/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10883 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10883del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (P.I.: 02107990844), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C27 B602N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B20 H159U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00112900410), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura notarile in atti, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E42 A089D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 118/2022, pubblicata in data 26 gennaio 20 22 (notificata in data 14 febbraio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha pignorato alcuni macchinari industriali di pro- prietà della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s..

Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i beni pignorati alla so- cietà creditrice procedente, a totale soddisfazione del credito dalla stessa fatto valere.

La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 518, comma 1° e comma 7° c.p.c. dell’art. 530, comma 2°, c.p.c.in relazione all’art. 360, comma l n.3, c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1°, n.3 c.p.c.».

Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 162 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p. c.».

I primi tre motivi del ricorso hanno ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata affermata la le- gittimità dell’ordinanza di assegnazione dei beni pignorati pro- nunciata dal giudice dell’esecuzione.

Si tratta di motivi con- nessi, logicamente e giuridicamente, che possono pertanto es- sere esaminati congiuntamente.

Essi sonofondati. 1.1Per quanto emerge dagli atti, il valore dei beni pignorati era stato stimato, all’atto del pignoramento, in € 500.000,00; tale Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 valore non era stato oggetto di contestazioni o, comunque, di correzione da parte del giudice dell’esecuzione, onde lo stesso (per quanto emerge dalla prospettazione della ricorrente, che non risulta invero specificamente contestata dalla controricor- rente) era stato posto a base dell’assegnazione in favore della società creditrice.

La società debitrice aveva, comunque, contestato il provvedi- mento di assegnazione sull’assunto che, essendo il credito fatto valere dalla stessa società procedente di importo inferiore al prezzo di assegnazione, avrebbe dovuto essere disposto il ver- samento della differenza da parte dall’assegnataria affinché tale differenza le fosse attribuita, ai sensi degli artt. 507 e 162 disp. att. c.p.c.. 1.2Ai sensi dell’art. 507 c.p.c., in effetti, « l’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’in- dicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprie- tario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione».

Inoltre, ai sensi dell’art. 162 disp. att. c.p.c., «la parte del va- lore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari».

È appena il caso di specificare che il «valore della cosa asse- gnata» indicato in tale ultima disposizione è costituito dal «prezzo di assegnazione» che deve esseresempre stabilito dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di assegnazione, non po- tendo, ovviamente, in nessun caso ammettersi che esso sia eventualmente stabilito in un momento successivo all’assegna- zione. 1.3Il tribunale avrebbe dovuto, quindi, esclusivamente verifi- care se vi fosse e quale fosse l’eventuale differenza tra il prezzo di assegnazione determinato dal giudice dell’esecuzione nell’or- dinanza emessa ai sensi dell’art. 507 c.p.c. (eventualmente an- che sulla base di implicito rinvio alla stima operata dall’ufficiale Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 giudiziario in sede di pignoramento, in mancanza di contesta- zioni ovvero, comunque, di una diversa espressa determina- zione di detto prezzo da parte dello stesso giudice dell’esecu- zione) e l’importo del credito dell’assegnataria, maggiorato de- gli accessori e delle spese, anche in tal caso sulla base della liquidazione necessariamente da operarsi da parte del giudice dell’esecuzione.

Al contrario, il tribunale ha ritenuto di procedere autonoma- mente ad una (nuova) stima del valore dei beni pignorati ed assegnati, nominando addirittura a tal fine un consulente tec- nico.

In tal modo ha indebitamente sostituito le proprie valutazioni a quelle inderogabilmente spettanti al giudice dell’esecuzione in merito alla determinazione del prezzo di assegnazione e della eventuale differenza tra questo ed il credito dell’assegnatario da versare e attribuire al debitore e, quindi, ha violato anche i limiti della cognizione del giudice del merito in sede di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., desumibili dallanatura di tale giudizio, il cui oggetto è costituito dalla sola verifica della legittimità dell’atto o del provvedimento esecutivo impugnato, al fine del suo eventuale annullamento, senza al- cuna possibilità per il giudice della cognizione di sostituirsi al giudice dell’esecuzione nella emissione dei provvedimenti che regolano il processo esecutivo e nelle relative valutazioni, delle quali può esclusivamente sindacare la conformità a diritto (si tratta, in sostanza, della cd. natura meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi).

Risultano, pertanto, fondate le censure relative alla violazione delle disposizioni in materia di assegnazione dei beni mobili pi- gnorati e di quelle che regolano il giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, in particolare, di quelle desumibili dagli artt.617 e 162 disp. att. c.p.c., per non essersi il tribunale adito limitato a valutare la legittimità del provvedimento impugnato Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 (cioè l’ordinanza di assegnazione dei beni pignorati) in relazione ai profili contestati con l’opposizione della ricorrente, ma essen- dosi esso invece indebitamente sostituito al giudice dell’esecu- zione nella determinazione del prezzo di assegnazione e della differenza tra quest’ultimo e il credito della società assegnata- ria. 1.4I rilievi fin qui effettuati comportano di per sé la necessità di cassare la sentenza impugnata.

In sede di rinvio, il tribunale dovrà, sulla base dei principi di diritto già esposti, verificare esclusivamente la legittimità dell’ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione, in rela- zione alle norme che ne disciplinano il contenuto, valutando se in essa risulti correttamente indicato il prezzo di assegnazione, se risulti correttamente liquidato l’importo del credito spettante all’aggiudicatario per capitale, interessi e spese e, ove neces- sario, se sia stato regolarmente previsto il versamento della eventuale differenza da parte dello stesso aggiudicatario.

Dovrà, di conseguenza, confermare il provvedimento opposto, in caso positivo,e limitarsi, in caso contrario, ad annullarlo, ri- mettendo al giudice dell’esecuzione le successive determina- zioni in ordine all’emissione di unanuova ordinanza di assegna- zione conforme a legge ovvero, comunque, in ordine alla liqui- dazione dei beni pignorati. 2.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli art. 95 e 611 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Con il quinto motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione del DM 55/2014nella parte che disciplina la liquidazione delle spese giudiziali in materia di esecuzione mobiliare.

Violazione dell’art. 612 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame della doglianza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3 e n. 4, c.p.c.».

Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Il quarto ed il quinto motivo del ricorso hanno ad oggetto le spese del processo esecutivo.

Anche questi motivi, connessi e pertanto esaminabili congiun- tamente, sono fondati, per quanto di ragione.

Il tribunale, nella sostanza, dopo aver proceduto autonoma- mente a stabilire l’effettivo valore di mercato dei beni pignorati, pare avere inteso procedere esso stesso, altresì, alla liquida- zione delle spese di esecuzione (almeno in parte), liquidando (quali “spesesuccessive occorrende”) quelle della procedura di consegna dei beni assegnati poste in essere dall’aggiudicataria per ottenerne l’effettiva disponibilità e omettendo, invece, di decidere in ordine alle contestazioni avanzate con l’opposizione in relazione alla liquidazione delle spese del processo esecutivo operata dal giudice dell’esecuzione, ritenendolo superfluo.

In base a quanto già osservato in ordine all’oggettoed ai limiti della cognizione del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, tale modo di procedere non può, peraltro, ritenersi conforme a diritto.

In sede di rinvio, la questione delle spesedi esecuzione dovrà, quindi, come già precisato in relazione ai primi tre motivi del ricorso, essere anch’essa nuovamente esaminata, onde stabi- lire se il giudice dell’esecuzione abbia proceduto correttamente alla liquidazione (oltre che del capitale e degli interessi, anche) delle spese spettanti all’assegnataria.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto limitarsi, in caso contrario, ad annullare il relativo provvedimento, rimettendo al giudice dell’esecuzione l’eventuale nuova liquidazione delle spese di precetto ed esecuzione, sulla base dell’indicazione delle moda- lità di corretta applicazione delle norme eventualmente dallo stesso violate. 3.Il ricorso è accolto, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione.

Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tri- bunale di Agrigento , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, e cassa per l’effetto la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10883 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10883del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (P.I.: 02107990844), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C27 B602N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B20 H159U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00112900410), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura notarile in atti, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E42 A089D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 118/2022, pubblicata in data 26 gennaio 20 22 (notificata in data 14 febbraio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha pignorato alcuni macchinari industriali di pro- prietà della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.. Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i beni pignorati alla so- cietà creditrice procedente, a totale soddisfazione del credito dalla stessa fatto valere. La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 518, comma 1° e comma 7° c.p.c. dell’art. 530, comma 2°, c.p.c.in relazione all’art. 360, comma l n.3, c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1°, n.3 c.p.c.». Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 162 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p. c.». I primi tre motivi del ricorso hanno ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata affermata la le- gittimità dell’ordinanza di assegnazione dei beni pignorati pro- nunciata dal giudice dell’esecuzione. Si tratta di motivi con- nessi, logicamente e giuridicamente, che possono pertanto es- sere esaminati congiuntamente. Essi sonofondati. 1.1Per quanto emerge dagli atti, il valore dei beni pignorati era stato stimato, all’atto del pignoramento, in € 500.000,00; tale Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 valore non era stato oggetto di contestazioni o, comunque, di correzione da parte del giudice dell’esecuzione, onde lo stesso (per quanto emerge dalla prospettazione della ricorrente, che non risulta invero specificamente contestata dalla controricor- rente) era stato posto a base dell’assegnazione in favore della società creditrice. La società debitrice aveva, comunque, contestato il provvedi- mento di assegnazione sull’assunto che, essendo il credito fatto valere dalla stessa società procedente di importo inferiore al prezzo di assegnazione, avrebbe dovuto essere disposto il ver- samento della differenza da parte dall’assegnataria affinché tale differenza le fosse attribuita, ai sensi degli artt. 507 e 162 disp. att. c.p.c.. 1.2Ai sensi dell’art. 507 c.p.c., in effetti, « l’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’in- dicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprie- tario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione». Inoltre, ai sensi dell’art. 162 disp. att. c.p.c., «la parte del va- lore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari». È appena il caso di specificare che il «valore della cosa asse- gnata» indicato in tale ultima disposizione è costituito dal «prezzo di assegnazione» che deve esseresempre stabilito dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di assegnazione, non po- tendo, ovviamente, in nessun caso ammettersi che esso sia eventualmente stabilito in un momento successivo all’assegna- zione. 1.3Il tribunale avrebbe dovuto, quindi, esclusivamente verifi- care se vi fosse e quale fosse l’eventuale differenza tra il prezzo di assegnazione determinato dal giudice dell’esecuzione nell’or- dinanza emessa ai sensi dell’art. 507 c.p.c. (eventualmente an- che sulla base di implicito rinvio alla stima operata dall’ufficiale Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 giudiziario in sede di pignoramento, in mancanza di contesta- zioni ovvero, comunque, di una diversa espressa determina- zione di detto prezzo da parte dello stesso giudice dell’esecu- zione) e l’importo del credito dell’assegnataria, maggiorato de- gli accessori e delle spese, anche in tal caso sulla base della liquidazione necessariamente da operarsi da parte del giudice dell’esecuzione. Al contrario, il tribunale ha ritenuto di procedere autonoma- mente ad una (nuova) stima del valore dei beni pignorati ed assegnati, nominando addirittura a tal fine un consulente tec- nico. In tal modo ha indebitamente sostituito le proprie valutazioni a quelle inderogabilmente spettanti al giudice dell’esecuzione in merito alla determinazione del prezzo di assegnazione e della eventuale differenza tra questo ed il credito dell’assegnatario da versare e attribuire al debitore e, quindi, ha violato anche i limiti della cognizione del giudice del merito in sede di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., desumibili dallanatura di tale giudizio, il cui oggetto è costituito dalla sola verifica della legittimità dell’atto o del provvedimento esecutivo impugnato, al fine del suo eventuale annullamento, senza al- cuna possibilità per il giudice della cognizione di sostituirsi al giudice dell’esecuzione nella emissione dei provvedimenti che regolano il processo esecutivo e nelle relative valutazioni, delle quali può esclusivamente sindacare la conformità a diritto (si tratta, in sostanza, della cd. natura meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi). Risultano, pertanto, fondate le censure relative alla violazione delle disposizioni in materia di assegnazione dei beni mobili pi- gnorati e di quelle che regolano il giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, in particolare, di quelle desumibili dagli artt.617 e 162 disp. att. c.p.c., per non essersi il tribunale adito limitato a valutare la legittimità del provvedimento impugnato Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 (cioè l’ordinanza di assegnazione dei beni pignorati) in relazione ai profili contestati con l’opposizione della ricorrente, ma essen- dosi esso invece indebitamente sostituito al giudice dell’esecu- zione nella determinazione del prezzo di assegnazione e della differenza tra quest’ultimo e il credito della società assegnata- ria. 1.4I rilievi fin qui effettuati comportano di per sé la necessità di cassare la sentenza impugnata. In sede di rinvio, il tribunale dovrà, sulla base dei principi di diritto già esposti, verificare esclusivamente la legittimità dell’ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione, in rela- zione alle norme che ne disciplinano il contenuto, valutando se in essa risulti correttamente indicato il prezzo di assegnazione, se risulti correttamente liquidato l’importo del credito spettante all’aggiudicatario per capitale, interessi e spese e, ove neces- sario, se sia stato regolarmente previsto il versamento della eventuale differenza da parte dello stesso aggiudicatario. Dovrà, di conseguenza, confermare il provvedimento opposto, in caso positivo,e limitarsi, in caso contrario, ad annullarlo, ri- mettendo al giudice dell’esecuzione le successive determina- zioni in ordine all’emissione di unanuova ordinanza di assegna- zione conforme a legge ovvero, comunque, in ordine alla liqui- dazione dei beni pignorati. 2.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli art. 95 e 611 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Con il quinto motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione del DM 55/2014nella parte che disciplina la liquidazione delle spese giudiziali in materia di esecuzione mobiliare. Violazione dell’art. 612 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame della doglianza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3 e n. 4, c.p.c.». Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Il quarto ed il quinto motivo del ricorso hanno ad oggetto le spese del processo esecutivo. Anche questi motivi, connessi e pertanto esaminabili congiun- tamente, sono fondati, per quanto di ragione. Il tribunale, nella sostanza, dopo aver proceduto autonoma- mente a stabilire l’effettivo valore di mercato dei beni pignorati, pare avere inteso procedere esso stesso, altresì, alla liquida- zione delle spese di esecuzione (almeno in parte), liquidando (quali “spesesuccessive occorrende”) quelle della procedura di consegna dei beni assegnati poste in essere dall’aggiudicataria per ottenerne l’effettiva disponibilità e omettendo, invece, di decidere in ordine alle contestazioni avanzate con l’opposizione in relazione alla liquidazione delle spese del processo esecutivo operata dal giudice dell’esecuzione, ritenendolo superfluo. In base a quanto già osservato in ordine all’oggettoed ai limiti della cognizione del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, tale modo di procedere non può, peraltro, ritenersi conforme a diritto. In sede di rinvio, la questione delle spesedi esecuzione dovrà, quindi, come già precisato in relazione ai primi tre motivi del ricorso, essere anch’essa nuovamente esaminata, onde stabi- lire se il giudice dell’esecuzione abbia proceduto correttamente alla liquidazione (oltre che del capitale e degli interessi, anche) delle spese spettanti all’assegnataria. Il giudice del rinvio dovrà pertanto limitarsi, in caso contrario, ad annullare il relativo provvedimento, rimettendo al giudice dell’esecuzione l’eventuale nuova liquidazione delle spese di precetto ed esecuzione, sulla base dell’indicazione delle moda- lità di corretta applicazione delle norme eventualmente dallo stesso violate. 3.Il ricorso è accolto, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione. Ric. n. 10883/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tri- bunale di Agrigento , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, e cassa per l’effetto la sent
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