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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36553/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14462-2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controrícorrente - avverso la sentenza n. 30/34/2011 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 20.4.2011, non notificata; R.G. 14462/2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha confermato la sentenza n. 80/01/2009 della [OSCURATO:PERSONA] di Asti, che aveva respinto il ricorso, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avverso gli avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2005, con cui si accertavano maggiori imposte sulla base della contestazione di fatturazione attiva e passiva nei confronti di società inesistente ([OSCURATO:SOCIETA].); avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Asti dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 comma 10 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e che era stato effettuato l'integrale versamento di quanto dovuto;

1.2. la ricorrente ha altresì depositato istanza, con allegata documentazione, con cui si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta definizione agevolata del giudizio;

1.3. l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l'effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, del citato art. 6 P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.3.2021. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente enico Chindemi oggi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14462-2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controrícorrente - avverso la sentenza n. 30/34/2011 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 20.4.2011, non notificata; R.G. 14462/2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha confermato la sentenza n. 80/01/2009 della [OSCURATO:PERSONA] di Asti, che aveva respinto il ricorso, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avverso gli avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2005, con cui si accertavano maggiori imposte sulla base della contestazione di fatturazione attiva e passiva nei confronti di società inesistente ([OSCURATO:SOCIETA].); avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Asti dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 comma 10 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e che era stato effettuato l'integrale versamento di quanto dovuto; 1.2. la ricorrente ha altresì depositato istanza, con allegata documentazione, con cui si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta definizione agevolata del giudizio; 1.3. l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l'effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo; 1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, del citato art. 6 P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.3.2021. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente enico Chindemi oggi.