Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:594
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0097_RES

Causa C‑97/24 S.A. e R.J. contro

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 o agosto 2025 «Rinvio pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione – Violazione sufficientemente qualificata – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Ingente afflusso di richiedenti protezione temporanea o internazionale – Mancanza di accesso alle condizioni materiali di accoglienza – Esigenze essenziali – Esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio» Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata – Stato membro che per varie settimane non ha garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza – Violazione – Esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio a causa di un afflusso ingente e improvviso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale – Irrilevanza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33, art. 2, g), 17 e 18] (v. punti 27‑47 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), la Corte si pronuncia sulla responsabilità di uno Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione europea in riferimento all’obbligo, previsto dalla direttiva 2013/33 ( 1 ), di garantire ai richiedenti protezione internazionale l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza.

S.A. e R.J., cittadini di paesi terzi, hanno presentato domande di protezione internazionale in Irlanda, rispettivamente il 15 febbraio e il 20 marzo 2023.

Le autorità irlandesi hanno consegnato a ciascuno un unico buono di EUR

25. Tali autorità, per contro, hanno ritenuto di non essere in grado di assegnare loro un alloggio, poiché i centri di accoglienza per richiedenti asilo erano completi, nonostante la disponibilità di alloggi individuali e temporanei in Irlanda.

Non disponendo di un alloggio in un siffatto centro di accoglienza, S.A. e R.J. non potevano beneficiare del sussidio per le spese giornaliere per i richiedenti protezione internazionale previsto dal diritto irlandese.

S.A. e R.J. hanno quindi vissuto in strada in condizioni molto precarie prima di vedersi versare, nell’aprile 2023, taluni sussidi e di ottenere, qualche settimana più tardi, un alloggio.

Successivamente, S.A. e R.J. hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio ricorsi contro il [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth (Ministro dell’Infanzia, della Parità, della Disabilità, dell’Integrazione e della Gioventù, Irlanda; in prosieguo: il «Ministro») e l’[OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Irlanda), diretti a ottenere un risarcimento del danno che sarebbe derivato per ciascuno di loro dalla mancata fornitura delle condizioni materiali di accoglienza corrispondenti alle loro esigenze essenziali.

Dinanzi a tale giudice, il Ministro e il procuratore generale osservano in particolare che le capacità di alloggio in Irlanda dei richiedenti protezione internazionale si sono esaurite a seguito dell’arrivo improvviso in tale Stato membro di un numero senza precedenti di cittadini di paesi terzi che chiedevano protezione temporanea o internazionale.

Pertanto, per un periodo di quattro mesi e mezzo, dei maschi adulti, celibi, non vulnerabili, che chiedevano protezione internazionale in detto Stato membro non hanno beneficiato di offerte di alloggio.

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33, possa sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile.

La Corte risponde in senso negativo a tale questione.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che i soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro hanno diritto al risarcimento qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti.

Nel caso di specie, poiché la prima e la terza di tali condizioni non sono contestate, la Corte esamina solo la condizione relativa alla natura sufficientemente qualificata della violazione del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, la Corte constata che dal combinato disposto delle norme enunciate agli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33 ( 2 ) risulta che, in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili sul suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, uno Stato membro dispone di una scelta tra due possibilità.

In primo luogo, e sempreché le condizioni enunciate all’articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva siano soddisfatte, lo Stato membro interessato può decidere di fornire un alloggio in natura, senza essere tenuto a rispettare tutti i requisiti di cui a tale articolo 18, ma soddisfacendo, in ogni caso, le esigenze essenziali delle persone interessate ( 3 ).

In secondo luogo, se tale Stato membro non intende più concedere le condizioni materiali di accoglienza in natura o non è più in grado di farlo, deve fornire tali condizioni sotto forma di sussidi economici o buoni di importo sufficiente affinché le esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale, ivi compreso un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute e per garantire il loro sostentamento, siano loro garantite.

Ne consegue che, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di discrezionalità per determinare la forma e il livello preciso delle condizioni materiali di accoglienza da essi concesse, essi non possono, senza eccedere in modo grave e manifesto tale margine di discrezionalità e senza violare manifestamente la giurisprudenza della Corte, astenersi dal fornire, anche solo temporaneamente, condizioni materiali di accoglienza che coprano le esigenze essenziali di un richiedente protezione internazionale che non disponga di mezzi sufficienti per avere un tenore di vita adeguato alla sua salute e per poter assicurare il proprio sostentamento, anche per quanto riguarda il suo accesso all’alloggio.

Di conseguenza, una siffatta astensione appare tale da costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, anche qualora intervenga in una situazione in cui le capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, nel territorio dello Stato membro interessato, sono temporaneamente esaurite.

La Corte precisa poi che il regime derogatorio istituito dall’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 è applicabile qualora l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale non potesse oggettivamente essere evitato da uno Stato membro ragionevolmente diligente.

Pertanto, tale regime derogatorio trova applicazione, in particolare, in casi in cui un siffatto esaurimento sia la conseguenza di un afflusso ingente e improvviso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale, afflusso avente carattere imprevedibile e ineluttabile.

Pertanto, salvo disattendere l’oggetto stesso del regime derogatorio stabilito da detta disposizione e privare quest’ultimo del suo effetto utile, uno Stato membro non può giustificare la mancata applicazione degli obblighi derivanti da tale regime derogatorio, e in particolare quello di coprire «comunque» le esigenze essenziali delle persone interessate, adducendo il verificarsi dell’evento al quale è subordinata l’applicazione di detto regime derogatorio, vale a dire l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, ivi compreso il caso in cui esso derivi da un afflusso ingente e improvviso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale, afflusso avente carattere imprevedibile e ineluttabile.

Allo stesso modo, non si può ammettere che il fatto di addurre il verificarsi di un evento del genere consenta di accertare che la violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2013/33 non è sufficientemente qualificata per poter dare diritto al risarcimento.

Infatti, una soluzione del genere, privando i richiedenti protezione internazionale di un elemento essenziale della loro tutela giurisdizionale effettiva, pregiudicherebbe l’efficacia dell’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), di quest’ultima, e in particolare dell’obbligo di risultato quanto al soddisfacimento delle esigenze essenziali di tali richiedenti, che è previsto da tale disposizione e che mira ad assicurare il rispetto della dignità umana garantita dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 1 ) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 96 ). ( 2 ) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso alle condizioni materiali di accoglienza nel momento della presentazione della domanda.

Ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva, le condizioni materiali di accoglienza comprendono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o sotto forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere.

L’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2013/33 dispone che, qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini, fermo restando che il trattamento concesso ai richiedenti protezione internazionale può essere meno favorevole di quello accordato a tali cittadini. ( 3 ) L’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 consente agli Stati membri, in casi debitamente giustificati, di stabilire in via eccezionale modalità di fornitura delle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste da tale articolo 18, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

L’articolo 18, paragrafo 9, in fine, di tale direttiva impone tuttavia che tali condizioni soddisfino comunque le esigenze essenziali delle persone interessate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0097_RES Causa C‑97/24 S.A. e R.J. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 o agosto 2025 «Rinvio pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione – Violazione sufficientemente qualificata – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Ingente afflusso di richiedenti protezione temporanea o internazionale – Mancanza di accesso alle condizioni materiali di accoglienza – Esigenze essenziali – Esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio» Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata – Stato membro che per varie settimane non ha garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza – Violazione – Esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio a causa di un afflusso ingente e improvviso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale – Irrilevanza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33, art. 2, g), 17 e 18] (v. punti 27‑47 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), la Corte si pronuncia sulla responsabilità di uno Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione europea in riferimento all’obbligo, previsto dalla direttiva 2013/33 ( 1 ), di garantire ai richiedenti protezione internazionale l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza. S.A. e R.J., cittadini di paesi terzi, hanno presentato domande di protezione internazionale in Irlanda, rispettivamente il 15 febbraio e il 20 marzo 2023. Le autorità irlandesi hanno consegnato a ciascuno un unico buono di EUR 25. Tali autorità, per contro, hanno ritenuto di non essere in grado di assegnare loro un alloggio, poiché i centri di accoglienza per richiedenti asilo erano completi, nonostante la disponibilità di alloggi individuali e temporanei in Irlanda. Non disponendo di un alloggio in un siffatto centro di accoglienza, S.A. e R.J. non potevano beneficiare del sussidio per le spese giornaliere per i richiedenti protezione internazionale previsto dal diritto irlandese. S.A. e R.J. hanno quindi vissuto in strada in condizioni molto precarie prima di vedersi versare, nell’aprile 2023, taluni sussidi e di ottenere, qualche settimana più tardi, un alloggio. Successivamente, S.A. e R.J. hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio ricorsi contro il [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth (Ministro dell’Infanzia, della Parità, della Disabilità, dell’Integrazione e della Gioventù, Irlanda; in prosieguo: il «Ministro») e l’[OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Irlanda), diretti a ottenere un risarcimento del danno che sarebbe derivato per ciascuno di loro dalla mancata fornitura delle condizioni materiali di accoglienza corrispondenti alle loro esigenze essenziali. Dinanzi a tale giudice, il Ministro e il procuratore generale osservano in particolare che le capacità di alloggio in Irlanda dei richiedenti protezione internazionale si sono esaurite a seguito dell’arrivo improvviso in tale Stato membro di un numero senza precedenti di cittadini di paesi terzi che chiedevano protezione temporanea o internazionale. Pertanto, per un periodo di quattro mesi e mezzo, dei maschi adulti, celibi, non vulnerabili, che chiedevano protezione internazionale in detto Stato membro non hanno beneficiato di offerte di alloggio. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33, possa sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile. La Corte risponde in senso negativo a tale questione. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che i soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro hanno diritto al risarcimento qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti. Nel caso di specie, poiché la prima e la terza di tali condizioni non sono contestate, la Corte esamina solo la condizione relativa alla natura sufficientemente qualificata della violazione del diritto dell’Unione. A tal riguardo, la Corte constata che dal combinato disposto delle norme enunciate agli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33 ( 2 ) risulta che, in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili sul suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, uno Stato membro dispone di una scelta tra due possibilità. In primo luogo, e sempreché le condizioni enunciate all’articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva siano soddisfatte, lo Stato membro interessato può decidere di fornire un alloggio in natura, senza essere tenuto a rispettare tutti i requisiti di cui a tale articolo 18, ma soddisfacendo, in ogni caso, le esigenze essenziali delle persone interessate ( 3 ). In secondo luogo, se tale Stato membro non intende più concedere le condizioni materiali di accoglienza in natura o non è più in grado di farlo, deve fornire tali condizioni sotto forma di sussidi economici o buoni di importo sufficiente affinché le esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale, ivi compreso un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute e per garantire il loro sostentamento, siano loro garantite. Ne consegue che, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di discrezionalità per determinare la forma e il livello preciso delle condizioni materiali di accoglienza da essi concesse, essi non possono, senza eccedere in modo grave e manifesto tale margine di discrezionalità e senza violare manifestamente la giurisprudenza della Corte, astenersi dal fornire, anche solo temporaneamente, condizioni materiali di accoglienza che coprano le esigenze essenziali di un richiedente protezione internazionale che non disponga di mezzi sufficienti per avere un tenore di vita adeguato alla sua salute e per poter assicurare il proprio sostentamento, anche per quanto riguarda il suo accesso all’alloggio. Di conseguenza, una siffatta astensione appare tale da costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, anche qualora intervenga in una situazione in cui le capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, nel territorio dello Stato membro interessato, sono temporaneamente esaurite. La Corte precisa poi che il regime derogatorio istituito dall’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 è applicabile qualora l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale non potesse oggettivamente essere evitato da uno Stato membro ragionevolmente diligente. Pertanto, tale regime derogatorio trova applicazione, in particolare, in casi in cui un siffatto esaurimento sia la conseguenza di un afflusso ingente e improvviso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale, afflusso avente carattere imprevedibile e ineluttabile. Pertanto, salvo disattendere l’oggetto stesso del regime derogatorio stabilito da detta disposizione e privare quest’ultimo del suo effetto utile, uno Stato membro non può giustificare la mancata applicazione degli obblighi derivanti da tale regime derogatorio, e in particolare quello di coprire «comunque» le esigenze essenziali delle persone interessate, adducendo il verificarsi dell’evento al quale è subordinata l’applicazione di detto regime derogatorio, vale a dire l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, ivi compreso il caso in cui esso derivi da un afflusso ingente e improvviso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale, afflusso avente carattere imprevedibile e ineluttabile. Allo stesso modo, non si può ammettere che il fatto di addurre il verificarsi di un evento del genere consenta di accertare che la violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2013/33 non è sufficientemente qualificata per poter dare diritto al risarcimento. Infatti, una soluzione del genere, privando i richiedenti protezione internazionale di un elemento essenziale della loro tutela giurisdizionale effettiva, pregiudicherebbe l’efficacia dell’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), di quest’ultima, e in particolare dell’obbligo di risultato quanto al soddisfacimento delle esigenze essenziali di tali richiedenti, che è previsto da tale disposizione e che mira ad assicurare il rispetto della dignità umana garantita dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 1 ) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 96 ). ( 2 ) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso alle condizioni materiali di accoglienza nel momento della presentazione della domanda. Ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva, le condizioni materiali di accoglienza comprendono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o sotto forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere. L’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2013/33 dispone che, qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini, fermo restando che il trattamento concesso ai richiedenti protezione internazionale può essere meno favorevole di quello accordato a tali cittadini. ( 3 ) L’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 consente agli Stati membri, in casi debitamente giustificati, di stabilire in via eccezionale modalità di fornitura delle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste da tale articolo 18, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite. L’articolo 18, paragrafo 9, in fine, di tale direttiva impone tuttavia che tali condizioni soddisfino comunque le esigenze essenziali delle persone interessate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris