CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 14 ottobre 2021, il Tribunale di Livorno, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva per carenza dei presupposti applicativi l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella domanda. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen.. Secondo la difesa, il rigetto dell'istanza non ha tenuto conto che le condotte sono state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come emerge dalla connessione soggettiva e oggettiva fra i fatti. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi del tutto aspecifici. 1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, resiste alle censure formulate in ricorso, ove si consideri, che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato, con plausibili argomentazioni, le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di condanna. Ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i molteplici reati indicati nell'istanza del ricorrente per l'assenza di elementi indicativi dell'avvenuta programmazione, anche nelle linee essenziali, degli illeciti commessi sin dalla realizzazione del primo degli stessi, avvenuta nel 2007. Non soltanto ha riscontrato l'eterogeneità delle violazioni, la loro commissione in varie parti del territorio nazionale, l'ampio lasso temporale tra gli stessi, ma ha anche evidenziato la loro perpetrazione in base ad impulsi del momento e per determinazione estemporanea anche quando i reati hanno violato le stesse norme incriminatici, come nel caso dei danneggiamenti a suppellettili presenti negli istituti penitenziari ove era stato ristretto o degli episodi di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. 1.1Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi giudicati. In tal modo il l giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.2 Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle lfr Ffto spese processuali eíbil-Te saryf della somma di euro 3.000,004(11a Cassa delle Ammende. Così