CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 14924/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla correlazione tra la imputazione e la sentenza, al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla estinzione del reato per prescrizione; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo ed al quarto, manifestamente infondati, per le ragioni indicate dalla Corte e per essersi il reato non estinto alla data della pronuncia della sentenza impugnata, e, quanto al secondo ed al terzo, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pag. 5-6 sentenza); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio