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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24838/2026

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te d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12 gennaio 2026, la Corte di appello di Torino confermavala sentenza del Tribunale di Biella che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 2 n. 2, e 99, comma 4, cod. pen.per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre dagli scaffalidell’esercizio commerciale due powerbank, occultandoli sotto la maglia cheindossava, non riuscendo nel suo intento per l’intervento dei carabinieri, irrogandola pena, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, di mesi sei direclusione ed euro 200 di multa.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gronda, deducendo con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla misura della pena.Il primo giudice, infatti, aveva omesso di operare la diminuzione conseguenteall’applicazione dell’art. 56 cod. pen., limitandosi ad indicare quella di mesi sei direclusione.Senza così consentire di comprendere la misura e le ragioni della medesima.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

L’imputato, con l’atto di appello, si era doluto del fatto che il primo giudicenon avesse esplicitato il calcolo della pena con particolare riguardo alladiminuzione dovuta per l’art. 56 cod. pen., essendo stato condannato per la formatentata del delitto di furto.In effetti il Tribunale si era limitato ad affermare “corretta è inoltre laqualificazione dei fatti assunti nella fattispecie contestata giusti i criteri di cuiall’art. 133 c.p., la pena può essere così determinata: ritenute concedibili lecontestata anche l’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 625 cod. pen. di cui non si ètenuto conto alcuno) alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 dimulta ..”.Era stato pertanto fissato un trattamento sanzionatorio in cui non si era fattocenno alcuno all’art. 56 cod. pen. e si era irrogata una pena pari, per la partedetentiva, o prossima per la parte pecuniaria, al minimo edittale del reatoconsumato, a cui doveva farsi riferimento in considerazione del disposto giudiziodi bilanciamento.2.

In risposta al motivo di appello formulato, appunto, sull’assenza di ogniconsiderazione, nella misura della pena, della forma tentata del reato per il qualevi era stata condanna, la Corte di merito aveva affermato che “il reato tentato èun reato autonomo e non un’attenuante dello stesso reato consumato: pertanto ilprimo giudice è partito da una pena di mesi sei di reclusione – ben chiarendo chesi trattava di un tentato furto – che ha ritenuto congrua per il reato in oggetto enon vi sono elementi per ritenere che abbia voluto partire dal minimo edittale dellapena”.Una motivazione fallace nel suo stesso presupposto posto che non è affattoevidente che il primo giudice abbia tenuto conto del fatto che il furto era stato solotentato, non potendolo desumere dalla mera affermazione circa la correttezzadella qualificazione della condotta nel reato contestato.

A fronte poi della penafissata, che richiama, come si è detto, la misura prevista per il reato consumato.Così che, al caso di specie, non può nemmeno applicarsi il principio di dirittosecondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essereindifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioèsenza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi didelitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei duemomenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzionedella pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar contoin motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019,Halilovic, Rv. 277528 – 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv.258461 – 01) mancando ogni concreta motivazione al riguardo.La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto per il rilevato vizio dimotivazione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello diTorino.Così deciso, in Roma il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 gennaio 2026, la Corte di appello di Torino confermavala sentenza del Tribunale di Biella che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 2 n. 2, e 99, comma 4, cod. pen.per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre dagli scaffalidell’esercizio commerciale due powerbank, occultandoli sotto la maglia cheindossava, non riuscendo nel suo intento per l’intervento dei carabinieri, irrogandola pena, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, di mesi sei direclusione ed euro 200 di multa.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gronda, deducendo con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla misura della pena.Il primo giudice, infatti, aveva omesso di operare la diminuzione conseguenteall’applicazione dell’art. 56 cod. pen., limitandosi ad indicare quella di mesi sei direclusione.Senza così consentire di comprendere la misura e le ragioni della medesima.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. L’imputato, con l’atto di appello, si era doluto del fatto che il primo giudicenon avesse esplicitato il calcolo della pena con particolare riguardo alladiminuzione dovuta per l’art. 56 cod. pen., essendo stato condannato per la formatentata del delitto di furto.In effetti il Tribunale si era limitato ad affermare “corretta è inoltre laqualificazione dei fatti assunti nella fattispecie contestata giusti i criteri di cuiall’art. 133 c.p., la pena può essere così determinata: ritenute concedibili lecontestata anche l’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 625 cod. pen. di cui non si ètenuto conto alcuno) alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 dimulta ..”.Era stato pertanto fissato un trattamento sanzionatorio in cui non si era fattocenno alcuno all’art. 56 cod. pen. e si era irrogata una pena pari, per la partedetentiva, o prossima per la parte pecuniaria, al minimo edittale del reatoconsumato, a cui doveva farsi riferimento in considerazione del disposto giudiziodi bilanciamento.2. In risposta al motivo di appello formulato, appunto, sull’assenza di ogniconsiderazione, nella misura della pena, della forma tentata del reato per il qualevi era stata condanna, la Corte di merito aveva affermato che “il reato tentato èun reato autonomo e non un’attenuante dello stesso reato consumato: pertanto ilprimo giudice è partito da una pena di mesi sei di reclusione – ben chiarendo chesi trattava di un tentato furto – che ha ritenuto congrua per il reato in oggetto enon vi sono elementi per ritenere che abbia voluto partire dal minimo edittale dellapena”.Una motivazione fallace nel suo stesso presupposto posto che non è affattoevidente che il primo giudice abbia tenuto conto del fatto che il furto era stato solotentato, non potendolo desumere dalla mera affermazione circa la correttezzadella qualificazione della condotta nel reato contestato. A fronte poi della penafissata, che richiama, come si è detto, la misura prevista per il reato consumato.Così che, al caso di specie, non può nemmeno applicarsi il principio di dirittosecondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essereindifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioèsenza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi didelitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei duemomenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzionedella pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar contoin motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019,Halilovic, Rv. 277528 – 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv.258461 – 01) mancando ogni concreta motivazione al riguardo.La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto per il rilevato vizio dimotivazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello diTorino.Così deciso, in Roma il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
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