Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 34586/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Foggia che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di 1,65 g/I alla prima prova di 1,54 g/I alla seconda prova).

Con l'unico motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di trattare - o comunque non avrebbe approfondito - «i temi di cui è causa, sicché la motivazione sarebbe mancante perché «lascia in sospeso i singoli momenti esplicativi necessari per spiegare i rapporti tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio», o, comunque, illogica per la «incompatibilità tra premesse e conclusioni, decisamente poso plausibili rispetto ai fatti», oppure contraddittoria «dato che le risultanze probatorie non sono assolutamente conciliabili con le argomentazioni esposte dal Giudice di merito».

Poiché formulato nei termini indicati il ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).

Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] • r e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Foggia che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di 1,65 g/I alla prima prova di 1,54 g/I alla seconda prova). Con l'unico motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di trattare - o comunque non avrebbe approfondito - «i temi di cui è causa, sicché la motivazione sarebbe mancante perché «lascia in sospeso i singoli momenti esplicativi necessari per spiegare i rapporti tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio», o, comunque, illogica per la «incompatibilità tra premesse e conclusioni, decisamente poso plausibili rispetto ai fatti», oppure contraddittoria «dato che le risultanze probatorie non sono assolutamente conciliabili con le argomentazioni esposte dal Giudice di merito». Poiché formulato nei termini indicati il ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] • r e
Sentenza Cassazione n. 34586/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris