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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 32767/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18406-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contron.corrente - avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Ric. 2020 n. 18406 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 7/11/2019, la Corte d'appello di Campo- basso, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asserita- mente subiti dall'attore, nella propria qualità di Procuratore della Re- pubblica presso il Tribunale di Pescara, a seguito degli scritti pretesa- mente diffamatori o calunniosi redatti dal Russo nell'esercizio delle pro- prie funzioni difensive di avvocato; a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha eviden- ziato come i fatti ascritti dal Russo al [OSCURATO:PERSONA] (e da quest'ultimo rite- nuti lesivi delle proprie ragioni) fossero risultati veri, pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio in cui furono evidenziati, oltreché rispettosi dei limiti di continenza espressiva e formale, con la conseguente insussi- stenza di alcun profilo di illiceità nella condotta del Russo contestata dall'originario attore; con la stessa decisione, il giudice del rinvio ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi e le fasi del giu- dizio; avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, contraddittoria ed erronea motivazione, nonché per viola- Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione dell'obbligo di uniformarsi ai principi stabiliti dal giudice di legit- timità e "intenzionalità del giudice di appello" (in relazione agli artt. 55, 56 e 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una moti- vazione totalmente incongrua in relazione alla decisione di compensare le spese del giudizio, omettendo altresì dì pronunciarsi sulla richiesta di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme riscosse in ese- cuzione della prima sentenza d'appello successivamente cassata; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia ed omessa motivazione su fatto decisivo e di- niego di giustizia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio nonché di pronunciarsi sulla do- manda proposta per la restituzione delle somme versate dai ricorrente in esecuzione della prima sentenza d'appello successivamente cassata, in conformità alla corrispondente richiesta avanzata in sede di rinvio; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il giudice a quo illegittimamente disposto l'inte- grale compensazione delle spese di tutte le fasi e í gradi del giudizio, ritenendo arbitrariamente opinabili le questioni trattate sulla base di una motivazione di mero stile; le censure avanzate dall'odierno ricorrente con i primi due motivi, limitatamente al punto concernente l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sen- tenza d'appello (successivamente cassata), sono manifestamente fon- date; al riguardo, varrà preliminarmente osservare - in tal senso repli- cando alle corrispondenti argomentazioni sostenute nel controricorso depositato dal [OSCURATO:PERSONA] - come, pur avendo il ricorrente trascurato di invocare formalmente il rilievo della nullità della sentenza impugnata (ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.), in ragione dell'omessa pronuncia Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla domanda di condanna avente a oggetto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza d'appello, le complessive doglianze avanzate dal ricorrente appaiono tuttavia arti- colate, sul piano sostanziale, in termini tali costituire un'inequivoca sol- lecitazione del giudice di legittimità al controllo dell'effettiva sussi- stenza del vizio processuale chiaramente determinato nella sua incon- fondibile portata; sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giu- risprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l'o- nere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano") non dev'essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell'ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360, co. 1, c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la vo- lontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d'impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzial- mente, ma ínequívocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione); ferma tale premessa, osserva il Collegio come, avendo il Russo esposto le proprie censure in modo sufficientemente chiaro (tale da consentire di individuare inequívocamente la volontà di far valere il vi- zio consistito nell'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza d'appello, e Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della connessa nullità della pronuncia che ne deriva), debba altresì ri- levarsi la manifesta fondatezza di detta censura, atteso che la corte territoriale - dopo aver espressamente riconosciuto l'avvenuta propo- sizione, da parte del Russo, in sede di tempestiva riassunzione del pro- cesso dinanzi al giudice del rinvio, della domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme pagate in conseguenza della sen- tenza cassata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - ha del tutto omesso di pronunciarsi su detta domanda, così incorrendo nel vizio processuale inequivocamente rilevato dall'odierno ricorrente; devono viceversa ritenersi inammissibili le restanti doglianze avan- zate dal ricorrente (in parte con i primi due motivi, e integralmente con il terzo) con riguardo alla regolazione delle spese dei pregressi giudizi di merito e della precedente fase di legittimità; sul punto, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia giusti- ficato la disposta compensazione delle spese dei giudizi de quibus in- vocando la formula delle "gravi ed eccezionali ragioni", nella specie in- tegrate dalla "opinabilità delle questioni affrontate" e dalla "particola- rità della loro natura"; tale motivazione deve ritenersi tale - al di là dello stile conciso dell'argomentazione seguita - da individuare elementi di fatto suffi- cientemente identificabili, sul piano oggettivo, ai fini della riconoscibi- lità del percorso logico seguito, e ragionevolmente congrui, ai fini della giustificazione della decisione adottata (l'opinabilità e, dunque, la su- scettibilità di differenti interpretazioni non irragionevoli delle questioni trattate; la particolarità della loro natura, desumibile dalle caratteristi- che soggettive e oggettive del fatto, con particolare riguardo alla qua- lità soggettiva dei protagonisti della vicenda e alle specifiche, delicate funzioni dagli stessi esercitate), sì da integrare una motivazione suffi- cientemente accettabile, sul piano costituzionale, e legittima in rela- zione ai parametri normativi invocati; 6 () Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, le censure avanzate dall'odierno ricorrente, in relazione al punto concernente la regolazione delle spese dei giudizi in esame, finiscono col tradursi in una proposta di rilettura, sulla base di un ap- prezzamento irriducibilmente soggettivo, dell'esercizio del potere di- screzionale sul punto spettante al giudice di merito, in forza di una prospettiva critica, come tale non consentita in questa sede di legitti- mità; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza dei primi due motivi, limitatamente al punto concernente l'omessa pronun- cia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecu- zione della sentenza d'appello cassata, e l'inammissibilità delle restanti censure concernenti la regolazione delle spese dei giudizi di merito e della precedente fase di legittimità, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con il con- seguente rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa compo- sizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di prov- vedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18406-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contron.corrente - avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. 2020 n. 18406 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 7/11/2019, la Corte d'appello di Campo- basso, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asserita- mente subiti dall'attore, nella propria qualità di Procuratore della Re- pubblica presso il Tribunale di Pescara, a seguito degli scritti pretesa- mente diffamatori o calunniosi redatti dal Russo nell'esercizio delle pro- prie funzioni difensive di avvocato; a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha eviden- ziato come i fatti ascritti dal Russo al [OSCURATO:PERSONA] (e da quest'ultimo rite- nuti lesivi delle proprie ragioni) fossero risultati veri, pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio in cui furono evidenziati, oltreché rispettosi dei limiti di continenza espressiva e formale, con la conseguente insussi- stenza di alcun profilo di illiceità nella condotta del Russo contestata dall'originario attore; con la stessa decisione, il giudice del rinvio ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi e le fasi del giu- dizio; avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, contraddittoria ed erronea motivazione, nonché per viola- Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione dell'obbligo di uniformarsi ai principi stabiliti dal giudice di legit- timità e "intenzionalità del giudice di appello" (in relazione agli artt. 55, 56 e 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una moti- vazione totalmente incongrua in relazione alla decisione di compensare le spese del giudizio, omettendo altresì dì pronunciarsi sulla richiesta di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme riscosse in ese- cuzione della prima sentenza d'appello successivamente cassata; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia ed omessa motivazione su fatto decisivo e di- niego di giustizia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio nonché di pronunciarsi sulla do- manda proposta per la restituzione delle somme versate dai ricorrente in esecuzione della prima sentenza d'appello successivamente cassata, in conformità alla corrispondente richiesta avanzata in sede di rinvio; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il giudice a quo illegittimamente disposto l'inte- grale compensazione delle spese di tutte le fasi e í gradi del giudizio, ritenendo arbitrariamente opinabili le questioni trattate sulla base di una motivazione di mero stile; le censure avanzate dall'odierno ricorrente con i primi due motivi, limitatamente al punto concernente l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sen- tenza d'appello (successivamente cassata), sono manifestamente fon- date; al riguardo, varrà preliminarmente osservare - in tal senso repli- cando alle corrispondenti argomentazioni sostenute nel controricorso depositato dal [OSCURATO:PERSONA] - come, pur avendo il ricorrente trascurato di invocare formalmente il rilievo della nullità della sentenza impugnata (ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.), in ragione dell'omessa pronuncia Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla domanda di condanna avente a oggetto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza d'appello, le complessive doglianze avanzate dal ricorrente appaiono tuttavia arti- colate, sul piano sostanziale, in termini tali costituire un'inequivoca sol- lecitazione del giudice di legittimità al controllo dell'effettiva sussi- stenza del vizio processuale chiaramente determinato nella sua incon- fondibile portata; sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giu- risprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l'o- nere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano") non dev'essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell'ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360, co. 1, c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la vo- lontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d'impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzial- mente, ma ínequívocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione); ferma tale premessa, osserva il Collegio come, avendo il Russo esposto le proprie censure in modo sufficientemente chiaro (tale da consentire di individuare inequívocamente la volontà di far valere il vi- zio consistito nell'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza d'appello, e Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della connessa nullità della pronuncia che ne deriva), debba altresì ri- levarsi la manifesta fondatezza di detta censura, atteso che la corte territoriale - dopo aver espressamente riconosciuto l'avvenuta propo- sizione, da parte del Russo, in sede di tempestiva riassunzione del pro- cesso dinanzi al giudice del rinvio, della domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme pagate in conseguenza della sen- tenza cassata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - ha del tutto omesso di pronunciarsi su detta domanda, così incorrendo nel vizio processuale inequivocamente rilevato dall'odierno ricorrente; devono viceversa ritenersi inammissibili le restanti doglianze avan- zate dal ricorrente (in parte con i primi due motivi, e integralmente con il terzo) con riguardo alla regolazione delle spese dei pregressi giudizi di merito e della precedente fase di legittimità; sul punto, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia giusti- ficato la disposta compensazione delle spese dei giudizi de quibus in- vocando la formula delle "gravi ed eccezionali ragioni", nella specie in- tegrate dalla "opinabilità delle questioni affrontate" e dalla "particola- rità della loro natura"; tale motivazione deve ritenersi tale - al di là dello stile conciso dell'argomentazione seguita - da individuare elementi di fatto suffi- cientemente identificabili, sul piano oggettivo, ai fini della riconoscibi- lità del percorso logico seguito, e ragionevolmente congrui, ai fini della giustificazione della decisione adottata (l'opinabilità e, dunque, la su- scettibilità di differenti interpretazioni non irragionevoli delle questioni trattate; la particolarità della loro natura, desumibile dalle caratteristi- che soggettive e oggettive del fatto, con particolare riguardo alla qua- lità soggettiva dei protagonisti della vicenda e alle specifiche, delicate funzioni dagli stessi esercitate), sì da integrare una motivazione suffi- cientemente accettabile, sul piano costituzionale, e legittima in rela- zione ai parametri normativi invocati; 6 () Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 18406/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, le censure avanzate dall'odierno ricorrente, in relazione al punto concernente la regolazione delle spese dei giudizi in esame, finiscono col tradursi in una proposta di rilettura, sulla base di un ap- prezzamento irriducibilmente soggettivo, dell'esercizio del potere di- screzionale sul punto spettante al giudice di merito, in forza di una prospettiva critica, come tale non consentita in questa sede di legitti- mità; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza dei primi due motivi, limitatamente al punto concernente l'omessa pronun- cia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecu- zione della sentenza d'appello cassata, e l'inammissibilità delle restanti censure concernenti la regolazione delle spese dei giudizi di merito e della precedente fase di legittimità, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con il con- seguente rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa compo- sizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di prov- vedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione