CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 163-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO D'ALESSANDRIA; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale 3332 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 346/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/07/2017 R.G.N. 51/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. l RG. n. 163/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 346/2017 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento e le differenze retributive maturate. La Corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto prescritta la pretesa in quanto decorso inutilmente il termine quinquennale e tardivo l'atto diretto ad interromperne lo spirare. In particolare aveva valutato che, stante l'ultimo atto di interruzione della prescrizione del 14 aprile 2010 ( raccomandata ricevuta in tale data), il successivo atto, consegnato all'ufficiale giudiziario il 13 aprile 2015 e ricevuto dalla società il 15 aprile 2015, fosse tardivo. Avverso detta decisione proponeva ricorso la Zanaglio, affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] anche coltivato con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2943 c.c. ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) poiché la corte d'appello ha ritenuto che la mera consegna dell'atto all'ufficiale notificatore non determinasse la interruzione della prescrizione essendo tale effetto, prodotto dalla sola consegna al destinatario. Richiama, a riguardo, la scissione degli effetti notificatori individuati dalla sentenza n.477/2002 della Corte Cost.Sul punto questa Corte ha avuto occasione di chiarire che "Perchè si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicchè tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito RG. n. 163/2018 del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale" (Cass.n. 4034/2017 ; Cass. SU 24822/2015). Il principio richiamato evidenzia come la possibilità di perseguire gli effetti sospensivi anche con atti stragiudiziali debba far escludere che si attribuisca valenza alla mera consegna all'ufficiale notificatore, avendo rilievo la sola conoscenza effettiva dell'atto da parte del soggetto cui è diretto. Non è infatti casuale che anche l'atto stragiudiziale produca gli effetti sospensivi, poiché il rilievo attribuito alla effettiva conoscenza dell'atto abilita l'atto stragiudiziale al raggiungimento di tale finalità. Il motivo, pertanto, deve essere disatteso. 2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione del CCNL commercio con riguardo all'errato inquadramento del lavoratore, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 2094 e 2099 cc in riferimento alle somme dovute al lavoratore. Il motivo, attinente al merito della decisione, resta assorbito dal rigetto della prima censura che lascia confermata la statuizione della corte di merito sul punto e precluso ogni ulteriore esame. Il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 3 novembre 202