CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla riferibilità del fatto all'imputato, pag. 4 sulla sussistenza del dolo, pag. 4 sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.); Considerato che il terzo motivo - con il quale si invoca la causa di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché, nella consapevolezza della inapplicabilità di tale istituto al reato in rassegna in ragione della pena edittale prevista, postula una derubricazione del fatto nel reato di danneggiamento, sovvertendo il ben diverso esito decisorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I