CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 23766/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8710-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti, rappresentate e difes e da gli Avvocat i Paolo PENNA e Guglielmo PINTO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., e per essa la sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della procuratrice speciale Dott.ssa Elena ANGELINI, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensor e come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] FERRO; -controricorrente - nonché contro Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Estinzione di procedura esecutiva - Riassunzione - Pretesa irritualità R.G.N.8710/2024 Cron. Rep. Ud.2/4/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il proprio l’indirizzo di posta elettronica, rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art.86 cod. proc. civ.; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 65/2024 della Corte d’appello di Trieste , pubblicatail 12/02/2024; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data02/04/2025 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 65/24, del 12 febbraio 2024, della Corte d’appello di Trieste, che - nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 1009/23, del 13 novembre 2023, del Tribunale di Udine -ha confermato il rigetto del reclamo, ex art. 630 cod. proc. civ., proposto dalle stesse avverso l’ordinanza di reiezionedell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e contestuale istanza di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva immobiliare a loro carico, che si sosteneva irritualmente riassunta da Amco-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “AMCO”). 2.Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver subito una procedura espropriativa immobiliare su iniziativa dell’[OSCURATO:PERSONA], in forza di titolo esecutivo costituito da un provvedimento che liquidava, in favore del medesimo e di un altro legale (nella loro comune qualità di difensori antistatari), le spese di un giudizio civile. In tale procedura intervenivano altri soggetti e, in particolare, per quanto qui di interesse, oltre ad un ulteriore legale, l’[OSCURATO:PERSONA], le società [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e [OSCURATO:PERSONA] 1 (la quale ultima aveva “cartolarizzato” i crediti della prima, assistiti da garanzia ipotecaria su due delle tre unità immobiliari pignorate). Posta la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza - in pendenza della procedura esecutiva suddetta - in liquidazione coatta amministrativa, i crediti della stessa formavano oggetto di cessione in favore della Società per la Gestione di Attività-SGA (d’ora in poi, “SGA”), la quale ha poi mutato ragione sociale in AMCO. Fissata udienza, in data 3 dicembre 2019, innanzi al giudice dell’esecuzione, in occasione della stessa, mentre veniva dato atto dell’estinzione della procedura relativa a due dei tre immobili pignorati, venduti all’asta con conseguente distribuzione del ricavato, quella concernente la terza unità immobiliare (la sola non gravata da alcuna ipoteca) veniva, invece, sospesa ex art.601 cod. proc. civ., per dar corso ad un giudizio divisionale endoesecutivo. Il giudice dell’esecuzione, infatti, rilevava che “il cessionario di uno dei crediti dei creditori intervenuti” - peraltro, non presente a quell’udienza -“non ha rinunciato alla esecuzione o al credito e che potrebbe ancora riassumere il processo esecutivo”. A tanto, appunto, provvedeva AMCO, che si costituiva per la prima volta nella procedura il 20 gennaio 2020, con “ricorso per riassunzione ed intervento ex art. 111 cod. proc. civ.”. Disposta, dunque, la vendita anche del terzo immobile, le odierne ricorrenti proponevano opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. con contestuale istanza di estinzione, e ciò sul presupposto della carenza di legittimazione processuale attiva di AMCO, conseguente al mancato intervento della società cedente, [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, posta in liquidazione coatta amministrativa. Respinta l’opposizione e la conseguente istanza di estinzione, il relativo provvedimento veniva fatto oggetto di reclamo, rigettato dal giudice di prime cure, con decisione poi confermata in appello. 3. Avverso la sentenza della Corte giuliana hanno proposto ricorso per cassazione le già opponenti, sulla base - come si è detto -di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 75, 77, 111, 392, 499, 500, 565, 627 e 630 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1260, 2272, 2278, 2308, 2309 e 2310 cod. civ., oltre che degli artt. 83 e 84 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e degli artt. 194, 200 e 201 legge fall., censurando la sentenza impugnata in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del giudizio esecutivo per tardività, inammissibilità dell’atto di riassunzione e di intervento di AMCO e, comunque , carenza di legittimazione processuale attiva della stessa. Assumono le ricorrenti di aver già evidenziato in appello che l’apertura della liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, titolare del credito azionato in via esecutiva, “ha determinato la perdita della sua capacità processuale ed il suo scioglimento”, sicché “l’intervento a suo tempo spiegato in data 12 maggio 2017, faceva capo ad un soggetto creditore diverso che doveva essere sostituito ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.”. Di conseguenza, non poteva “più stare in giudizio la persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis, in quanto soltanto «i commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione»” (art. 84 del d.lgs. n. 385 del 1993), con “l’obbligo per loro di intervenire nella procedura nei termini di legge, per far valere il proprio diritto di credito, fino a quando la procedura esecutiva non venga definita”. Orbene, precedentemente alla data della riassunzione di AMCO, per il mutuo deteriorato per cui è causa emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza“nessuno si era regolarmente costituito nella procedura esecutiva per la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in l.c.a., né tanto meno per la S.G.A. S.p.a.; né, del resto, nessuno aveva reso la dovuta precisazione del credito, in relazione al credito deteriorato in oggetto”. L’atto di intervento di AMCO risulterebbe tardivo, “ in quanto compiuto non solo successivamente all’udienza di vendita, ma anche a quella di assegnazione del 3 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 499 cod. proc. civ.”. Precisano, infatti, le ricorrenti che il credito della AMCO era garantito da ipoteca di secondo grado sul secondo degli immobili pignorati (e poi venduti), vendita il cui ricavato è stato devoluto integralmente alla [OSCURATO:PERSONA], sicché tale credito - a seguito della vendita e del trasferimento del bene all’aggiudicatario, con conseguente cancellazione di tutte le ipoteche - diveniva chirografario e non più ipotecario e privilegiato. Ne consegue, pertanto, che l’intervento di AMCO deve considerarsitardivo, ai sensi dell’articolo 565 cod. proc. civ. Orbene, la sentenza impugnata, pur partendo da un giusto presupposto, ovvero che “con la messa in liquidazione coatta amministrativa la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza non venne meno come soggetto giuridico”, non ne trae le dovute logiche conseguenze. Essa, infatti, confonderebbe, a dire delle ricorrenti, il “venir meno” del soggetto sottoposto alla procedura amministrativa di liquidazione coatta amministrativa e , dunque , la perdita della capacità giuridica, “con la sua capacità di stare in giudizio, che si traduce, nel caso di specie, con l’obbligo - e non la semplice facoltà - da parte dei suoi legali rappresentati (commissari liquidatori) di intervenire tempestivamente nella procedura esecutiva”. Errerebbe, dunque, la sentenza impugnata nell’affermare che “il creditore intervenuto” -senza chiarire, però, quale, dato che la società “in bonis” è soggetto giuridico differente dalla società in liquidazione coatta amministrativa, nonché dalle successive cessionarie - “sarebbe stato sempre presente nella procedura esecutiva”, sebbene non fosse stata “formalizzata la costituzione dei nuovi suoi rappresentanti”. Difatti, osservano le ricorrenti, ciò che si contesta “non è la semplice titolarità del credito, ma la legittimazione processuale a stare in giudizio, che obbliga il commissario liquidatore ad intervenire: in difetto di quest’ultimo intervento, quello originariamente spiegato dalla Banca in bonis, a suo tempo efficace, non è più sufficiente a dare impulso all’esecuzione”. La conclusione è, dunque, che il “mancato intervento del [OSCURATO:PERSONA] prima e della cessionaria S.G.A. S.p.a. poi hanno determinato una carenza di legittimazione processuale non sanabile, visto che la messa in liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza risale al 25 maggio 2017”, mentre la “procedura esecutiva immobiliare, invece, era stata sospesa in data 5 gennaio 2018 in attesa della definizione della causa divisionale sul terzo lotto”. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione d i norm e di diritto, in particolare degli artt. 154, 170, 184-bis(ora abrogato), 291, 303, 305, 307, 627, 630 e 632 cod. proc. civ., dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del giudizio esecutivo per nullità di notifica dell’atto di riassunzione e intervento di AMCO, conseguente al mancato rispetto dei termini assegnati dal giudice dell’esecuzione e alla mancata rimessione in termini. Assumono le ricorrenti che la sentenza impugnata, pur partendo da un principio di fondo inconfutabile, quello secondo cui il ricorso in riassunzione vada tempestivamente depositato nei termini previsti dall’art. 627 cod. proc. civ., “erroneamente conclude nel ritenere che tale incombente sia di per sé sufficiente a validarlo, risultando irrilevanti le vicende successive relative alla sua notificazione”. Si sottolinea che il giudice dell’esecuzione, “con decreto di fissazione di udienza del 21 febbraio 2020, aveva fissato l’udienza per la comparizione delle parti all’11 marzo 2020, «assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto fino al 3 Marzo 2020»”. Tuttavia, “tale notifica è avvenuta” -evidenziano le ricorrenti - in forma tardiva ed irrituale soltanto in data 3 luglio 2020, senza previa rimessione in termini del rinnovo notifica da parte del Giudice ed è pertanto nulla”. Difatti, la notifica “andava eseguita esclusivamente alle parti presso il domicilio eletto dei sottoscritti difensori costituiti e non alle parti personalmente”, come invece avvenuto, peraltro solo nei confronti di Maria LuciaVidoni, ma non di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nella prima udienza utile - quella del 19 novembre 2020 -fissata per la comparizione delle parti, e ciò a seguito dei vari rinvii d’ufficio per emergenza Covid-19, il giudice dell’esecuzione “avrebbe dovuto verificare non solo la ritualità e regolarità dell’intervento della AMCO S.p.a., ma anche il rispetto dei termini da lui stesso stabiliti per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.”; né, d’altra parte, a sanare la nullità potrebbe valere l’opposizione proposta da esse Vidoni e Coletti, giacché tale iniziativa “non va intesa come costituzione nel processo esecutivo così riassunto, ma solo come mera opposizione”. Infine, si rileva che, sebbene l’omessa notifica della riassunzione depositata nel termine fissato dal Giudice non comportideclaratoria di estinzione “ex re”, è altrettanto vero che sussiste, “una volta rilevata la nullità o irregolarità della notifica, l’onere di disporre una rimessione in termini assegnando un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica, in forza dell’applicazione analogica degli artt. 291 e 154 cod. proc. civ.: rimessione in termini che, nel caso in esame, non vi è stata, né richiesta dalla parte onerata né ordinata e/o disposta dal Giudice”. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 91 cod. p roc . c iv . e dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Sostengono le ricorrenti che “una volta accertato il fondamento dei motivi dell’odierno gravame e del precedente appello, sussistendo tutti i presupposti per l’accoglimento del reclamo, in applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., non trova alcuna ragionedi essere la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese dei due gradi precedenti del giudizio, né tanto meno la condanna ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilita sia nella sentenza oggi impugnata che in quella del primo grado”. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con due distinti controricorsi, la società AMCO e il Sagliocca, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., dapprima per il 19 dicembre 2024, e poi per la data odierna. 6. Le ricorrenti e il controricorrente S a gliocca hanno presentato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorsova rigetta to . 8.1. Il primo motivonon è fondato. 8.1.1. Deve escludersi che, nel caso in esame, ricorra l’estinzione ex art. 631 cod. proc., la quale - come rammenta la sentenza impugnata -“può conseguire per inattività solo ad esito di due immediatamente successive udienze nel corso delle quali alcun creditore sia comparso”. Nella specie, l’estinzione non può certo ricollegarsi - come evidenzia la Corte territoriale - “alla sola mancata presenza all’udienza del 3 dicembre 2019”, trattandosi di ipotesi (questa della mancata partecipazione ad una sola udienza) che è “esclusa dalla lettera della legge”. Né, d’altra parte, può attribuirsi rilievo alla circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza fosse stata posta in liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di un’evenienza che -secondo quanto riconoscono, in definitiva, le stesse ricorrenti - non ne comporta “ipso iure” la perdita della capacità giuridica dell’ente interessato, ove non si voglia considerare che essa rileva solo con le specifiche modalità previste dalla legge processuale per la sua propalazione, pacificamente qui non ricorrenti. Parimenti infondata è la pretesa delle ricorrenti secondo cui, essendo i commissari liquidatori i soli soggetti abilitati a stare in giudizio per un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, sarebbe stato necessario un “atto di impulso” da parte dei medesimi, in mancanza del quale dovrebbe, pertanto, ravvisarsi un sopravvenuto difetto di capacità processuale della società [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza. Invero, a riattivare la procedura esecutivo è stato il soggetto cessionario del credito, il quale tanto ha fatto a norma dell’art. 111 cod. proc. civ., non quale interventore per credito autonomo, ciò che avrebbe connotato come tardivo il suo intervento. 8.2. Anche il secondo motivo nonè fondato. 8.2.1. Ha osservato, correttamente, la sentenza impugnata che la mancata notifica -nel termine all’uopo fissato - del ricorso per riassunzione, che sia stato però tempestivamente depositato (come avvenuto nel caso di specie), comporta solo l’ordine di rinnovazione della notifica impartito dal giudice; sicché solo in presenza di inerzia nell’ottemperarvi si determina l’effetto estintivo ex artt. 307 e 630 cod. proc. civ. Nella specie, tale ordine risulta mancato, sia pure in ragione dell’emergenza pandemica, ma la notifica si è avuta, “ab ovo”, presso una delle due debitrici personalmente. E tale circostanza, in uno a quella dell’effettivo dispiegamento delle difese da parte dell’altra, vale a sanare l’eventuale profilo di invalidità: infatti, non può sostenersi che l’opposizione proposta da esse Vidoni e Coletti sia inidonea ad integrare sanatoria per raggiungimento dello scopo, perché “non va intesa come costituzione nel processo esecutivo così riassunto”, giacché essa, comunque, attesta che le odierne ricorrenti fossero state rese edotte dell’avvenuta riassunzionee, al contempo, della tempestività della notifica dei relativi atti ad almeno una di loro. D’altra parte, irrilevante è pure la circostanza che esse avessero eletto domicilio presso il difensore, giacché -sulla scorta di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916) - la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l’atto risulti consegnato al destinatario, non è inesistente, ma “ nulla ed è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 28 marzo 2018, n. 7703, Rv. 648261-02). 8.3. Infine, il terzo motivo èinammissibile. 8.3.1. Esso, infatti, non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di “res sperata”, quale conseguenza all’accoglimento del ricorso, presentandosi, così, alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01). Quanto, invece, alla censura che attiene alla (pretesa) insussistenza del presupposto per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato in appello, deve ribadirsi che “l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l’uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l’altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l’impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 22 febbraio 2021, n. 4731, Rv. 660741-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-02). 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività in concreto rispettivamente svoltedai controricorrenti. Da precisare, poi, che non può trovare accoglimento la pretesa del Sagliocca che la liquidazione delle spese avvenga “in solido coi difensori”, dal momento che egli risulta patrocinato da sé medesimo, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., non risultando, così, altri difensori, in favore dei quali possa compiersi la richiesta attribuzione. 10. A carico delle ricorrent i , stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigettail ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rifondere, alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, quanto alla prima,in € 6.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, quanto al secondo, in € 6.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame