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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 43577/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terzo interessato (amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Valona), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP dello stesso tribunale, della somma di C 106,090,00 rinvenuta a bordo di un autobus in procinto di imbarcarsi per l'Albania, condotto da un suo incaricato - [OSCURATO:PERSONA] - che risulta indagato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Al riguardo, deduce:

1.1. violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., anche in relazione all'art.648 cod. pen. ed al delitto presupposto della ricettazione.

Insussistenza del fumus delicti posto alla base del provvedimento cautelare.

Quanto al fumus delicti difettava la valutazione di un concreto quadro indiziario, non potendosi il giudice del merito limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica, dovendosi dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato rispetto ai fatti cui si riferisce il sequestro e l'esistenza di un vincolo chiaro ed univoco tra la cosa ed il reato per cui si procede.

Nel caso in esame si era al cospetto di una mera attività di trasporto di valuta destinata in Albania, proveniente dall'incasso della vendita dei titoli di viaggio e con finalità di acquistare nuovi autobus, circostanza che non può essere ex se idonea a ritenere sussistente il delitto di ricettazione, in assenza, peraltro, della verifica di un delitto presupposto.

Peraltro, le presunte modalità di occultamento e confezionamento del denaro che erano state valorizzate a carico dal Tribunale mal si conciliavano con l'attività di mero autista e trasportatore di colui che risultava indagato per la ricettazione.

Si era poi omessa qualsiasi motivazione in ordine al delitto presupposto, indicato nel decreto di sequestro nell'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento ex art. 131 ter TUB, ipotesi di reato in relazione alla quale difettavano elementi dimostrativi non ravvisabili nelle circostanze del fatto delineate dall'ordinanza impugnata (mancavano indici di continuità ed ampiezza della condotta ed un minium di organizzazione per esercitarla, tale da consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di operazioni finanziarie).

In conclusione, si era solo supposta l'esistenza del delitto presupposto sulla scorta del carattere asseritamente sospetto della condotta.

1.2. violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. con riferimento all'insussistenza e all'assenza di motivazione in ordine al periculum in mora.

Il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare la motivazione del GIP, in realtà consistente in una mera parafrasi della disposizione normativa in discorso, con ciò disattendendosi anche gli orientamenti espressi sul punto da questa Corte, anche a S.U. (n. 36959 del 2021), sull'onere di motivazione delle ordinanze cautelari reali.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 6/09/2022, valevole anche quale memoria in caso di richiesta del ricorrente di trattazione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Quanto alla sussistenza del delitto di ricettazione, dalla lettura del provvedimento impugnato risultano declinati dal giudice della cautela puntuali elementi di carattere indiziario, la cui convergenza è logicamente dimostrativa, a livello di fumus delicti, della provenienza delittuosa della somma oggetto di sequestro.

Al riguardo, infatti, si è fatto riferimento: alle modalità di rinvenimento del denaro, occultato all'interno di una intercapedine posta sotto il vano scala posteriore di accesso al bagno dell'autobus di linea condotto da un autista della società del ricorrente, e dotato di caratteristiche tecniche (quali una chiusura ermetica da richiedere l'uso di cacciaviti per l'apertura) dimostrative del carattere professionale, strutturato ed organizzato dell'attività di trasporto di valuta in questione; al rilevante ammontare del denaro sequestrato; alla destinazione della somma verso Paese extra-UE (Albania); alla suddivisione della somma in diverse confezioni sottovuoto contenti banconote dii diverso taglio recanti indicazioni sugli importi in esse contenute e contraddistinte dalla lettera "T" o dalla lettera "P"; alla iniziale falsa dichiarazione resa dall'autista al varco doganale di trasportare solo valigie e passeggeri, per poi ammettere di trasportare il denaro per conto terzi, omettendo però l'indicazione del luogo di destinazione e del soggetto in favore del quale doveva avvenire la consegna; al coinvolgimento dell'autista, indagato per la ricettazione, in altri concomitanti procedimenti penali (così nel caso in esame, emergendo dal provvedimento impugnato che l'Isai risulta denunciato in data 15.1.2022 per il reato di cui all'art. 648 c.p.).

Il giudice della cautela ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e per le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (v.

Sez. 3 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308, Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza.

In termini; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883; Sez. 2, n. 15946 del 24/03/2022 non massimata; Sez. 2, n. 11282 del 1/02/2022 non massimata).

Va, inoltre, ribadito che il presupposto della ricettazione non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale, non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza - come avvenuto nel caso in esame - attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444).

Va, infatti, tenuto conto, in questo come in analoghi casi, del contesto procedimentale di riferimento, ancora in fase embrionale - anche sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del reato presupposto - e della impossibilità di censurare, in questa sede, la sussistenza di vizi logici della motivazione, la quale, nel caso in esame e per quanto detto, non può ritenersi meramente apparente circa la provenienza delittuosa della somma sequestrata.

Peraltro, nel caso in esame, non può sottacersi che il giudice del provvedimento genetico, con riguardo all'autista dell'autobus, indagato per ricettazione, ha indicato nell'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, ravvisabile nei confronti di chi opera come "spallone" per conto terzi, uno dei reati presupposto della ricettazione.

Si tratta di un'ipotesi di reato che - in relazione alla valutazione del fumus delicti - risulta coerente con gli indici fattuali allo stato declinati dal giudice del merito e in relazione alla quale le censure mosse col ricorso finiscono per prospettare profili di merito propri del giudizio di cognizione.

Peraltro, le circostanze a discarico introdotte dal ricorrente e relative alla provenienza lecita della somma dalla vendita in contanti dei biglietti di trasporto, alla consegna al proprio fratello ed al successivo impiego nell'acquisto di altri veicoli, non solo si pone quale alternativa di merito non scrutinabile in questa sede, ma risulta disattesa dal provvedimento impugnato con una motivazione non manifestamente illogica, essendosi evidenziato come la versione difensiva mal collima con una suddivisione del denaro in mazzette sottovuoto, con un trasporto con modalità del tipo di quelle accertate, con un "trasferimento" in contanti di tali somme e, soprattutto, con l'indicazione sulle mazzette di differenti lettere alfabetiche che ne avvalorano l'ipotesi della differente destinazione.

Con la conseguenza che, a fronte della motivazione sul punto resa dal Tribunale del riesame, il motivo dedotto finisce per ridondare in un vizio di motivazione non consentito in questa sede.

2. Quanto, poi, al motivo che investe la mancanza di motivazione sul periculum in mora, l'ordinanza impugnata, anche in funzione integrativa di quella genetica, ha correttamente richiamato l'esigenza di evitare la dispersione della somma, in ragione della obiettiva circolazione collegata alla natura di res fungibile e, dunque, la sua immissione (e dispersione) nel circuito illecito alla quale era verosimilmente destinata, valorizzandosi anche l'esigenza ex art. 321., comma 2, cod. proc. pen. legata alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, al denunciato vizio di assenza di motivazione e risulta rispettosa dei principi dettati da questa Corte in materia, espressi anche a S.U. (n. 36959 del 2021), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo deve contenere una concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terzo interessato (amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Valona), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP dello stesso tribunale, della somma di C 106,090,00 rinvenuta a bordo di un autobus in procinto di imbarcarsi per l'Albania, condotto da un suo incaricato - [OSCURATO:PERSONA] - che risulta indagato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., anche in relazione all'art.648 cod. pen. ed al delitto presupposto della ricettazione. Insussistenza del fumus delicti posto alla base del provvedimento cautelare. Quanto al fumus delicti difettava la valutazione di un concreto quadro indiziario, non potendosi il giudice del merito limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica, dovendosi dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato rispetto ai fatti cui si riferisce il sequestro e l'esistenza di un vincolo chiaro ed univoco tra la cosa ed il reato per cui si procede. Nel caso in esame si era al cospetto di una mera attività di trasporto di valuta destinata in Albania, proveniente dall'incasso della vendita dei titoli di viaggio e con finalità di acquistare nuovi autobus, circostanza che non può essere ex se idonea a ritenere sussistente il delitto di ricettazione, in assenza, peraltro, della verifica di un delitto presupposto. Peraltro, le presunte modalità di occultamento e confezionamento del denaro che erano state valorizzate a carico dal Tribunale mal si conciliavano con l'attività di mero autista e trasportatore di colui che risultava indagato per la ricettazione. Si era poi omessa qualsiasi motivazione in ordine al delitto presupposto, indicato nel decreto di sequestro nell'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento ex art. 131 ter TUB, ipotesi di reato in relazione alla quale difettavano elementi dimostrativi non ravvisabili nelle circostanze del fatto delineate dall'ordinanza impugnata (mancavano indici di continuità ed ampiezza della condotta ed un minium di organizzazione per esercitarla, tale da consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di operazioni finanziarie). In conclusione, si era solo supposta l'esistenza del delitto presupposto sulla scorta del carattere asseritamente sospetto della condotta. 1.2. violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. con riferimento all'insussistenza e all'assenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare la motivazione del GIP, in realtà consistente in una mera parafrasi della disposizione normativa in discorso, con ciò disattendendosi anche gli orientamenti espressi sul punto da questa Corte, anche a S.U. (n. 36959 del 2021), sull'onere di motivazione delle ordinanze cautelari reali. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 6/09/2022, valevole anche quale memoria in caso di richiesta del ricorrente di trattazione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Quanto alla sussistenza del delitto di ricettazione, dalla lettura del provvedimento impugnato risultano declinati dal giudice della cautela puntuali elementi di carattere indiziario, la cui convergenza è logicamente dimostrativa, a livello di fumus delicti, della provenienza delittuosa della somma oggetto di sequestro. Al riguardo, infatti, si è fatto riferimento: alle modalità di rinvenimento del denaro, occultato all'interno di una intercapedine posta sotto il vano scala posteriore di accesso al bagno dell'autobus di linea condotto da un autista della società del ricorrente, e dotato di caratteristiche tecniche (quali una chiusura ermetica da richiedere l'uso di cacciaviti per l'apertura) dimostrative del carattere professionale, strutturato ed organizzato dell'attività di trasporto di valuta in questione; al rilevante ammontare del denaro sequestrato; alla destinazione della somma verso Paese extra-UE (Albania); alla suddivisione della somma in diverse confezioni sottovuoto contenti banconote dii diverso taglio recanti indicazioni sugli importi in esse contenute e contraddistinte dalla lettera "T" o dalla lettera "P"; alla iniziale falsa dichiarazione resa dall'autista al varco doganale di trasportare solo valigie e passeggeri, per poi ammettere di trasportare il denaro per conto terzi, omettendo però l'indicazione del luogo di destinazione e del soggetto in favore del quale doveva avvenire la consegna; al coinvolgimento dell'autista, indagato per la ricettazione, in altri concomitanti procedimenti penali (così nel caso in esame, emergendo dal provvedimento impugnato che l'Isai risulta denunciato in data 15.1.2022 per il reato di cui all'art. 648 c.p.). Il giudice della cautela ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e per le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (v. Sez. 3 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308, Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza. In termini; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883; Sez. 2, n. 15946 del 24/03/2022 non massimata; Sez. 2, n. 11282 del 1/02/2022 non massimata). Va, inoltre, ribadito che il presupposto della ricettazione non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale, non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza - come avvenuto nel caso in esame - attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444). Va, infatti, tenuto conto, in questo come in analoghi casi, del contesto procedimentale di riferimento, ancora in fase embrionale - anche sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del reato presupposto - e della impossibilità di censurare, in questa sede, la sussistenza di vizi logici della motivazione, la quale, nel caso in esame e per quanto detto, non può ritenersi meramente apparente circa la provenienza delittuosa della somma sequestrata. Peraltro, nel caso in esame, non può sottacersi che il giudice del provvedimento genetico, con riguardo all'autista dell'autobus, indagato per ricettazione, ha indicato nell'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, ravvisabile nei confronti di chi opera come "spallone" per conto terzi, uno dei reati presupposto della ricettazione. Si tratta di un'ipotesi di reato che - in relazione alla valutazione del fumus delicti - risulta coerente con gli indici fattuali allo stato declinati dal giudice del merito e in relazione alla quale le censure mosse col ricorso finiscono per prospettare profili di merito propri del giudizio di cognizione. Peraltro, le circostanze a discarico introdotte dal ricorrente e relative alla provenienza lecita della somma dalla vendita in contanti dei biglietti di trasporto, alla consegna al proprio fratello ed al successivo impiego nell'acquisto di altri veicoli, non solo si pone quale alternativa di merito non scrutinabile in questa sede, ma risulta disattesa dal provvedimento impugnato con una motivazione non manifestamente illogica, essendosi evidenziato come la versione difensiva mal collima con una suddivisione del denaro in mazzette sottovuoto, con un trasporto con modalità del tipo di quelle accertate, con un "trasferimento" in contanti di tali somme e, soprattutto, con l'indicazione sulle mazzette di differenti lettere alfabetiche che ne avvalorano l'ipotesi della differente destinazione. Con la conseguenza che, a fronte della motivazione sul punto resa dal Tribunale del riesame, il motivo dedotto finisce per ridondare in un vizio di motivazione non consentito in questa sede. 2. Quanto, poi, al motivo che investe la mancanza di motivazione sul periculum in mora, l'ordinanza impugnata, anche in funzione integrativa di quella genetica, ha correttamente richiamato l'esigenza di evitare la dispersione della somma, in ragione della obiettiva circolazione collegata alla natura di res fungibile e, dunque, la sua immissione (e dispersione) nel circuito illecito alla quale era verosimilmente destinata, valorizzandosi anche l'esigenza ex art. 321., comma 2, cod. proc. pen. legata alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 648 cod. pen. L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, al denunciato vizio di assenza di motivazione e risulta rispettosa dei principi dettati da questa Corte in materia, espressi anche a S.U. (n. 36959 del 2021), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo deve contenere una concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P
Decreto Cassazione n. 43577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris