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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07948/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036UQ2P) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GL411) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con il contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d.

Igs. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Venezia ha riformato parzialmente la pronuncia con cui il GUP di Verona aveva condannato alla pena di giustizia i due imputati per i reati di rapina, lesioni personali, sequestro di persona, porto ingiustificato di arma e violazione di domicilio.

In appello si era proceduto alla rideterminazione della pena correggendo due distinti errori in cui era incorso il primo giudice nel calcolo della pena.

2. Gli imputati hanno presentato ricorso formulando i seguenti motivi. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] con il primo e con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale (art. 600 lett. b) cod. proc. pen.) per violazione della regola del ne bis in idem tanto in relazione al reato di sequestro di persona che a quello di violazione di domicilio.

Sotto il primo profilo si evidenzia che la privazione della libertà della persona offesa è cronologicamente sovrapponibile all'esecuzione della rapina e si è risolta in una delle forme di manifestazione di violenza della stessa; sotto il secondo profilo, la violazione di domicilio è assorbita dall'aggravante comma 3, n.3 bis dell'articolo 628 c.p..

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.

Innanzitutto, si sostiene, il giudice non ha considerato la condotta dell'imputato che ha espresso pentimento cercando di risarcire il danno; inoltre è stata indebitamente negata l'attenuante del danno di particolare tenuità per la brutalità dell'aggressione, vale a dire per un parametro che esula dal perimetro dell'attenuante.

Altrettanto dicasi per l'applicazione del duplice aumento per la continuazione e per la recidiva contestata.

Si tratta di contraddizioni tanto più evidenti alla luce del fatto che il giudice dell'appello ha diminuito la pena valorizzando la modestia del danno patrimoniale, le scuse ed il tentativo di risarcimento. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso lamentando innanzitutto il rigetto di una proposta di concordato che poi è stata sostanzialmente recepita dalla corte che ha proceduto alla rideternninazione della pena nei termini che erano stati indicati dalle parti.

Con il secondo motivo si lamentano tutti i vizi motivazionali evidenziando che erroneamente i giudici abbiano ritenuto sussistente la rapina propria anziché impropria considerando le finalità concrete della sottrazione alla persona offesa dei cellulari.

Manca tuttavia ogni analisi del dolo necessario per supportare l'ipotesi di rapina impropria.

Con ulteriori motivi si lamenta la mancata applicazione dell'articolo 116 c.p. (3), il mancato assorbimento del reato di sequestro di persona e del reato di violazione di domicilio nell'ipotesi di rapina (4 e 5), la erronea applicazione della recidiva (6) ed infine la commisurazione della sanzione (7).

3. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi in parte generici ed in parte non consentiti.

Va preliminarmente affrontata la eccezione inerente alla carente, contraddittoria ed illogica motivazione dell'ordinanza reiettiva del concordato, formulata con il primo motivo di ricorso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Occorre innanzitutto sottolineare che questa sezione, con recente pronuncia (Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 284869 - 01) ha preso posizione, in senso favorevole, sulla questione inerente alla possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della proposta di concordato in appello.

In tale pronuncia, che in questa sede si intende ribadire, si osservava che il rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. va considerato ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio poiché l'illegittimo diniego si risolve in un "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato, ledendone l'interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall'accordo tra le parti.

Ammessa quindi in linea di principio la possibilità di contestare in questa sede il respingimento dell'istanza, occorre vedere in concreto quali ragioni di critica vengano avanzate.

La Corte prende atto che esse si sostanziano nella triade dei vizi motivazionali scolpiti nell'art. 606 lett. e) c.p.p. poiché si evoca contraddittorietà ed illogicità (non manifesta illogicità, in verità) oltre che (quanto meno nella rubrica del motivo) la carenza motivazionale.

Effettuato l'accesso agli atti negli stretti limiti necessari alla soluzione della questione processuale sottoposta (operazione consentita a questa Corte: con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto -Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) si rileva che all'udienza 17 novembre 2022 venne dall'imputato effettivamente depositata istanza di concordato 'consentita' dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e che la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ne uscì dopo 50 minuti limitandosi a non accogliere l'istanza ed ordinando la prosecuzione dell'udienza.

La Corte osserva che ogniqualvolta la contestazione dell'ordinanza reiettiva della proposta di concordato involga profili motivazionali, vi può essere la necessità di integrare la motivazione del provvedimento reiettivo a mezzo della motivazione del provvedimento unitamente al quale il primo viene impugnato.

Infatti, la Corte può trovarsi nella condizione di dover rigettare l'istanza preliminare di concordato non per ragioni di formali (mancanza di procura, errori di calcolo, mancanza del consenso del Procuratore Generale, errori di calcolo, etc) ma per motivi che ineriscono al merito del trattamento sanzionatorio (misura della pena concordata, sussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti, esito del giudizio di bilanciamento, prognosi di ricaduta nel reato, sussistenza della recidiva, etc.) in relazione ai quali l'espressione di un rifiuto motivato potrebbe inevitabilmente comportare una anticipazione di giudizio e conseguentemente essere fonte di una incompatibilità.

Nel caso specifico, il collegio giudicante ha respinto, senza sostanzialmente motivare nel merito, il proposto concordato ma ha successivamente reso evidente, nella motivazione, le ragioni per cui la proposta non poteva ritenersi adeguata.

Rispetto alla istanza di concordato formulata dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta dalla sentenza che non vi fossero le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la pena base è stata determinata in misura superiore a quella proposta con il concordato.

Alla luce di quanto osservato, quindi, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato poiché non vi sono né carenza né contraddittorietà né illogicità della motivazione (e tanto meno manifesta illogicità), vizi motivazionali evocati solo genericamente dalla difesa dell'imputato.

In particolare, in relazione alla denunciata contraddittorietà, essa, piuttosto che al provvedimento interlocutorio di rigetto dovrebbe se mai riferirsi alla sentenza.

Ma a ben vedere essa non sussiste poiché vi è nella motivazione della sentenza ampia giustificazione delle ragioni per cui alcuni aspetti della proposta di concordato (attenuanti generiche; riduzione della pena) non fossero meritevoli di accoglimento.

Né si chiarisce quali siano le ragioni di illogicità del provvedimento impugnato.Il primo motivo di ricorso è pertanto generico e manifestamente infondato.

2. Passando al merito, l'identità dei temi trattati in diversi dei motivi comuni consente di tracciare la strada per una risposta comune sulle questioni condivise. 2.1 Le difese deducono coralmente l'assorbimento del sequestro di persona e della violazione di domicilio nel reato di rapina aggravata ex art.628 comma 3 n. 3-bis (motivi 1 e 2 del ricorso Chargui, 4 e 5 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]).

I motivi sono manifestamente infondati, per le ragioni correttamente indicate nella sentenza, a pg.5 ed a pg.6.

Di assorbimento si può parlare laddove vi sia una significativa sovrapposizione delle condotte che si manifesta nella unicità ed unitarietà della azione che va a colpire diversi oggetti giuridici.

In tali casi, l'ordinamento, per ragioni concettuali ovvero anche solo contingenti, evita l'overcharging ritenendo assorbito, in tutto o in parte una condotta nell'altra (ad esempio le percosse, ma non le lesioni, nella violenza della rapina).

Tuttavia, nel caso concreto, come spiega la Corte d'appello con accertamento in fatto non assoggettabile a revisione in questa sede, la azione lesiva ha avuto inizio con l'ingresso non consento nell'appartamento ove la persona offesa aveva trovato rifugio per finalità del tutto diverse dalla rapina, la cui ideazione, nella mente dei due correi, è ben successiva.

Le due condotte rimangono concettualmente distinte.

All'assorbimento delle varie condotte nella rapina osta un'ulteriore circostanza.

In effetti, come opportunamente valorizzato dalla Corte, mutano le persone offese dei vari reati.

Se vittime del reato di violazione di domicilio furono (in quanto titolari di un diritto sull'appartamento) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a subire le lesioni e la privazione di libertà fu soltanto [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che tutte tre le persone offese siano state vittima della rapina aggravata (Muraro e [OSCURATO:PERSONA] per aver subito la minaccia, [OSCURATO:PERSONA] la violenza) non 'unifica' condotte concettualmente e strutturalmente distinte. 2.2 Con il secondo ed il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ripropone questioni già esaminate ed escluse, con motivazione adeguata, dal giudice di primo grado e dalla Corte d'appello.

Si tratta della ricostruzione del fatto, predicata dal difensore dell'imputato nel senso della rapina impropria piuttosto che propria e del (conseguente) concorso atipico dell'EI Ouazzani, che perciò meriterebbe, in applicazione del secondo comma dell'art.116 c.p., un trattamento sanzionatorio più mite.

Viene denunciata la triade dei vizi motivazionali della sentenza che non ha operato in tal senso.

I due motivi, qui trattati en bloc per semplicità espositiva, sono manifestamente infondati.

Pur evocando i tre vizi motivazionali dell'art.606 lett. e) c.p.p., il motivo sostanzialmente evoca l'errata ricostruzione del fatto, proponendone una alternativa ma entrando così, consapevolmente o meno, nel territorio della valutazione del fatto, che spetta alla giurisdizione di merito, non a quella di legittimità.

Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto soprattutto in secondo grado da motivazioni approfondite.

I motivi non considerano che non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile e che le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul Li materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti che sono solo quelli dell'art.606 lett. e) c.p.p. (tra le tante, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Rv. 262965 - 01).

Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole critiche possibili nel giudizio di legittimità sono la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità (e non la mera illogicità, come indicato nei motivi ora in esame).

Nulla di tutto questo apparato concettuale vi è nei motivi 3 e 4 del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che pertanto sono carenti sul punto.

Oltre ad essere carenti, i motivi sono anche generici in quanto non si confrontano con quel passaggio della pronuncia di secondo grado (pg.6), ove la Corte d'appello illustra le ragioni per cui va esclusa la lettura frazionata proposta dal ricorrente, riportando le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] da cui si ricava, stando alla lettua fattane, "la piena adesione di [OSCURATO:PERSONA] anche alla condotta sottrattiva alla quale ha prestato convinta collaborazione" (nome in maiuscolo nell'originale, n.d.r.). 2.3 Per concludere, tutti i motivi formulati dagli imputati in relazione ai profili sanzionatori peccano di genericità e non sono consentiti (6 e 7 di [OSCURATO:PERSONA], 5 di Chargui).

In particolare, per il Chargui, i vari profili di lagnanza hanno già trovato risposta nella decisione d'appello tanto in relazione alla mancata concessione delle generiche (per un profilo -quello dei precedenti- con cui la difesa non si confronta) che per l'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. per il profilo del lucro di speciale tenuità (che non è sufficiente dato che la disposizione di legge prevede, oltre alla modestia del lucro, "...che l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità"; la rapina ha provocato, oltre allo spossessamento, un danno fisico assai rilevante, come accertato dalla sentenza).

Infine, concettualmente errato -e perciò manifestamente infondato- è l'ultimo profilo sollevato dalla difesa ove si afferma che sarebbe "manifestamente ill0CliC0 -a parere di questo difensore- il duplice aumento per la continuazione ai sensi dell'art.81. cpv C.D. e per la recidiva contestata operato dal piudice del pravame" (grassetto e sottolineato nell'originale), attesa la diversità funzionale degli istituti.

Osservazioni analoghe valgono per gli argomenti difensivi formulati in tema di trattamento sanzionatorio da [OSCURATO:PERSONA] che si risolvono in generiche considerazioni sulla funzione della recidiva e sulla condizione dell'imputato senza considerare che tanto la valutazione sull'entità della pena che sul riconoscimento della recidiva ovvero delle circostanze attenuanti generiche si fondano su valutazioni di merito che si sottraggono a giudizio di legittimità, se congruamente motivate.

Con l'aggiunta, anch'essa negletta nel ricorso, che il giudice non è tenuto a valutare ogni profilo personologico ovvero attinente al fatto, ancorché eventualmente emergente dagli atti o sottoposto alla sua attenzione, essendo sufficiente che egli indichi il parametro idoneo a fondare la propria decisione fornendone adeguata giustificazione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036UQ2P) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GL411) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con il contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d. Igs. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Venezia ha riformato parzialmente la pronuncia con cui il GUP di Verona aveva condannato alla pena di giustizia i due imputati per i reati di rapina, lesioni personali, sequestro di persona, porto ingiustificato di arma e violazione di domicilio. In appello si era proceduto alla rideterminazione della pena correggendo due distinti errori in cui era incorso il primo giudice nel calcolo della pena. 2. Gli imputati hanno presentato ricorso formulando i seguenti motivi. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] con il primo e con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale (art. 600 lett. b) cod. proc. pen.) per violazione della regola del ne bis in idem tanto in relazione al reato di sequestro di persona che a quello di violazione di domicilio. Sotto il primo profilo si evidenzia che la privazione della libertà della persona offesa è cronologicamente sovrapponibile all'esecuzione della rapina e si è risolta in una delle forme di manifestazione di violenza della stessa; sotto il secondo profilo, la violazione di domicilio è assorbita dall'aggravante comma 3, n.3 bis dell'articolo 628 c.p.. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. Innanzitutto, si sostiene, il giudice non ha considerato la condotta dell'imputato che ha espresso pentimento cercando di risarcire il danno; inoltre è stata indebitamente negata l'attenuante del danno di particolare tenuità per la brutalità dell'aggressione, vale a dire per un parametro che esula dal perimetro dell'attenuante. Altrettanto dicasi per l'applicazione del duplice aumento per la continuazione e per la recidiva contestata. Si tratta di contraddizioni tanto più evidenti alla luce del fatto che il giudice dell'appello ha diminuito la pena valorizzando la modestia del danno patrimoniale, le scuse ed il tentativo di risarcimento. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso lamentando innanzitutto il rigetto di una proposta di concordato che poi è stata sostanzialmente recepita dalla corte che ha proceduto alla rideternninazione della pena nei termini che erano stati indicati dalle parti. Con il secondo motivo si lamentano tutti i vizi motivazionali evidenziando che erroneamente i giudici abbiano ritenuto sussistente la rapina propria anziché impropria considerando le finalità concrete della sottrazione alla persona offesa dei cellulari. Manca tuttavia ogni analisi del dolo necessario per supportare l'ipotesi di rapina impropria. Con ulteriori motivi si lamenta la mancata applicazione dell'articolo 116 c.p. (3), il mancato assorbimento del reato di sequestro di persona e del reato di violazione di domicilio nell'ipotesi di rapina (4 e 5), la erronea applicazione della recidiva (6) ed infine la commisurazione della sanzione (7). 3. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi in parte generici ed in parte non consentiti. Va preliminarmente affrontata la eccezione inerente alla carente, contraddittoria ed illogica motivazione dell'ordinanza reiettiva del concordato, formulata con il primo motivo di ricorso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Occorre innanzitutto sottolineare che questa sezione, con recente pronuncia (Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 284869 - 01) ha preso posizione, in senso favorevole, sulla questione inerente alla possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della proposta di concordato in appello. In tale pronuncia, che in questa sede si intende ribadire, si osservava che il rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. va considerato ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio poiché l'illegittimo diniego si risolve in un "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato, ledendone l'interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall'accordo tra le parti. Ammessa quindi in linea di principio la possibilità di contestare in questa sede il respingimento dell'istanza, occorre vedere in concreto quali ragioni di critica vengano avanzate. La Corte prende atto che esse si sostanziano nella triade dei vizi motivazionali scolpiti nell'art. 606 lett. e) c.p.p. poiché si evoca contraddittorietà ed illogicità (non manifesta illogicità, in verità) oltre che (quanto meno nella rubrica del motivo) la carenza motivazionale. Effettuato l'accesso agli atti negli stretti limiti necessari alla soluzione della questione processuale sottoposta (operazione consentita a questa Corte: con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) si rileva che all'udienza 17 novembre 2022 venne dall'imputato effettivamente depositata istanza di concordato 'consentita' dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e che la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ne uscì dopo 50 minuti limitandosi a non accogliere l'istanza ed ordinando la prosecuzione dell'udienza. La Corte osserva che ogniqualvolta la contestazione dell'ordinanza reiettiva della proposta di concordato involga profili motivazionali, vi può essere la necessità di integrare la motivazione del provvedimento reiettivo a mezzo della motivazione del provvedimento unitamente al quale il primo viene impugnato. Infatti, la Corte può trovarsi nella condizione di dover rigettare l'istanza preliminare di concordato non per ragioni di formali (mancanza di procura, errori di calcolo, mancanza del consenso del Procuratore Generale, errori di calcolo, etc) ma per motivi che ineriscono al merito del trattamento sanzionatorio (misura della pena concordata, sussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti, esito del giudizio di bilanciamento, prognosi di ricaduta nel reato, sussistenza della recidiva, etc.) in relazione ai quali l'espressione di un rifiuto motivato potrebbe inevitabilmente comportare una anticipazione di giudizio e conseguentemente essere fonte di una incompatibilità. Nel caso specifico, il collegio giudicante ha respinto, senza sostanzialmente motivare nel merito, il proposto concordato ma ha successivamente reso evidente, nella motivazione, le ragioni per cui la proposta non poteva ritenersi adeguata. Rispetto alla istanza di concordato formulata dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta dalla sentenza che non vi fossero le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la pena base è stata determinata in misura superiore a quella proposta con il concordato. Alla luce di quanto osservato, quindi, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato poiché non vi sono né carenza né contraddittorietà né illogicità della motivazione (e tanto meno manifesta illogicità), vizi motivazionali evocati solo genericamente dalla difesa dell'imputato. In particolare, in relazione alla denunciata contraddittorietà, essa, piuttosto che al provvedimento interlocutorio di rigetto dovrebbe se mai riferirsi alla sentenza. Ma a ben vedere essa non sussiste poiché vi è nella motivazione della sentenza ampia giustificazione delle ragioni per cui alcuni aspetti della proposta di concordato (attenuanti generiche; riduzione della pena) non fossero meritevoli di accoglimento. Né si chiarisce quali siano le ragioni di illogicità del provvedimento impugnato.Il primo motivo di ricorso è pertanto generico e manifestamente infondato. 2. Passando al merito, l'identità dei temi trattati in diversi dei motivi comuni consente di tracciare la strada per una risposta comune sulle questioni condivise. 2.1 Le difese deducono coralmente l'assorbimento del sequestro di persona e della violazione di domicilio nel reato di rapina aggravata ex art.628 comma 3 n. 3-bis (motivi 1 e 2 del ricorso Chargui, 4 e 5 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]). I motivi sono manifestamente infondati, per le ragioni correttamente indicate nella sentenza, a pg.5 ed a pg.6. Di assorbimento si può parlare laddove vi sia una significativa sovrapposizione delle condotte che si manifesta nella unicità ed unitarietà della azione che va a colpire diversi oggetti giuridici. In tali casi, l'ordinamento, per ragioni concettuali ovvero anche solo contingenti, evita l'overcharging ritenendo assorbito, in tutto o in parte una condotta nell'altra (ad esempio le percosse, ma non le lesioni, nella violenza della rapina). Tuttavia, nel caso concreto, come spiega la Corte d'appello con accertamento in fatto non assoggettabile a revisione in questa sede, la azione lesiva ha avuto inizio con l'ingresso non consento nell'appartamento ove la persona offesa aveva trovato rifugio per finalità del tutto diverse dalla rapina, la cui ideazione, nella mente dei due correi, è ben successiva. Le due condotte rimangono concettualmente distinte. All'assorbimento delle varie condotte nella rapina osta un'ulteriore circostanza. In effetti, come opportunamente valorizzato dalla Corte, mutano le persone offese dei vari reati. Se vittime del reato di violazione di domicilio furono (in quanto titolari di un diritto sull'appartamento) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a subire le lesioni e la privazione di libertà fu soltanto [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che tutte tre le persone offese siano state vittima della rapina aggravata (Muraro e [OSCURATO:PERSONA] per aver subito la minaccia, [OSCURATO:PERSONA] la violenza) non 'unifica' condotte concettualmente e strutturalmente distinte. 2.2 Con il secondo ed il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ripropone questioni già esaminate ed escluse, con motivazione adeguata, dal giudice di primo grado e dalla Corte d'appello. Si tratta della ricostruzione del fatto, predicata dal difensore dell'imputato nel senso della rapina impropria piuttosto che propria e del (conseguente) concorso atipico dell'EI Ouazzani, che perciò meriterebbe, in applicazione del secondo comma dell'art.116 c.p., un trattamento sanzionatorio più mite. Viene denunciata la triade dei vizi motivazionali della sentenza che non ha operato in tal senso. I due motivi, qui trattati en bloc per semplicità espositiva, sono manifestamente infondati. Pur evocando i tre vizi motivazionali dell'art.606 lett. e) c.p.p., il motivo sostanzialmente evoca l'errata ricostruzione del fatto, proponendone una alternativa ma entrando così, consapevolmente o meno, nel territorio della valutazione del fatto, che spetta alla giurisdizione di merito, non a quella di legittimità. Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto soprattutto in secondo grado da motivazioni approfondite. I motivi non considerano che non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile e che le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul Li materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti che sono solo quelli dell'art.606 lett. e) c.p.p. (tra le tante, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Rv. 262965 - 01). Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole critiche possibili nel giudizio di legittimità sono la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità (e non la mera illogicità, come indicato nei motivi ora in esame). Nulla di tutto questo apparato concettuale vi è nei motivi 3 e 4 del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che pertanto sono carenti sul punto. Oltre ad essere carenti, i motivi sono anche generici in quanto non si confrontano con quel passaggio della pronuncia di secondo grado (pg.6), ove la Corte d'appello illustra le ragioni per cui va esclusa la lettura frazionata proposta dal ricorrente, riportando le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] da cui si ricava, stando alla lettua fattane, "la piena adesione di [OSCURATO:PERSONA] anche alla condotta sottrattiva alla quale ha prestato convinta collaborazione" (nome in maiuscolo nell'originale, n.d.r.). 2.3 Per concludere, tutti i motivi formulati dagli imputati in relazione ai profili sanzionatori peccano di genericità e non sono consentiti (6 e 7 di [OSCURATO:PERSONA], 5 di Chargui). In particolare, per il Chargui, i vari profili di lagnanza hanno già trovato risposta nella decisione d'appello tanto in relazione alla mancata concessione delle generiche (per un profilo -quello dei precedenti- con cui la difesa non si confronta) che per l'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. per il profilo del lucro di speciale tenuità (che non è sufficiente dato che la disposizione di legge prevede, oltre alla modestia del lucro, "...che l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità"; la rapina ha provocato, oltre allo spossessamento, un danno fisico assai rilevante, come accertato dalla sentenza). Infine, concettualmente errato -e perciò manifestamente infondato- è l'ultimo profilo sollevato dalla difesa ove si afferma che sarebbe "manifestamente ill0CliC0 -a parere di questo difensore- il duplice aumento per la continuazione ai sensi dell'art.81. cpv C.D. e per la recidiva contestata operato dal piudice del pravame" (grassetto e sottolineato nell'originale), attesa la diversità funzionale degli istituti. Osservazioni analoghe valgono per gli argomenti difensivi formulati in tema di trattamento sanzionatorio da [OSCURATO:PERSONA] che si risolvono in generiche considerazioni sulla funzione della recidiva e sulla condizione dell'imputato senza considerare che tanto la valutazione sull'entità della pena che sul riconoscimento della recidiva ovvero delle circostanze attenuanti generiche si fondano su valutazioni di merito che si sottraggono a giudizio di legittimità, se congruamente motivate. Con l'aggiunta, anch'essa negletta nel ricorso, che il giudice non è tenuto a valutare ogni profilo personologico ovvero attinente al fatto, ancorché eventualmente emergente dagli atti o sottoposto alla sua attenzione, essendo sufficiente che egli indichi il parametro idoneo a fondare la propria decisione fornendone adeguata giustificazione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces
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