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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 33012/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22114/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1070/2020 depositata il 26/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l a Corte d’a ppello di Palermo , nel riforma re unicamente i l capo della sentenza di primo grado relativo alla regolamentazione delle spese (che ha compensatoper entrambi i gradi di giudizio), ha confermato il rigetto della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], magistrato della Corte dei Conti che aveva svolto le funzioni di Avvocato generale della Presidenza della Regione Sicilia quale dirigente esterno exart. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’integrale trattamento stipendiale pattuito con il contratto individuale e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni non percepite, oltre alla completa ricostruzione della posizione assicurativa previdenziale ed assistenziale, con gli accessori di legge;

2. la Corte territoriale ha ricostruito i fatti sulla base delle deduzioni dell’interessato, il quale aveva svolto fino al 29 aprile 2017 le funzioni di Avvocato generale della Presidenza della Regione Siciliana, incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 24 febbraio 2014, formalizzato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1914 del 26 marzo 2014 e regolato dal contratto individuale di lavoro prot. n. 526/GAB del 1° aprile2014; successivamente, con nota prot. n. 103030 dell’8 agosto 2014, l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – Dipartimento regionale della [OSCURATO:PERSONA] e del personale –aveva disposto, a decorrere dal mese diluglio 2014, la riduzione unilaterale del trattamento economico da euro 224.177 annui lordi (oltre retribuzione di risultato fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione, nella misura massima di euro 12.395,04) a euro 160.000, in ottemperanza all’art. 13, comma 3, della l.r. n. 13del 2014, che im poneva un tetto massimo retributivo di euro 160.000 per il periodo 1° luglio 2014 –31 dicembre 2016 a tutti i dipendenti dell’Amministrazione regionale;

3. igiudici di appello, dopo avere ricostruito la normativa di settore (art. 13, commi 1 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, l. 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, commi 471-474, legge n. 147 del 2013; art. 13, l.r. n. 13 dell’11 giugno 2014), hanno disatteso la pretesa, in conformità al convincimento espresso dal primo giudice, in estrema sintesi, sulla base delle seguenti considerazioni: - l ’art. 13 della l.r. n. 13/2014 non viola l’assetto regolamentare di cui all’art. 117, lett. l), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile e penale; -i l legislatore nazionale, con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 66 del 2014, cit., ha fissato un limite massimo al trattamento retributivo dei dipendenti pubblici; il comma 3 dello stesso articolo impone alle regioni di adeguare i propri ordinamenti a tale limite, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 475,della legge n. 147 del 2013 ; -la Corte costituzionale (sent. n. 124 del 2017) ha affermato che nel settore pubblico è consentito al legislatore fissare un limite massimo alle retribuzioni, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole e sia volta a bilanciare valori costituzionali quali il diritto a una retribuzione proporzionata (art. 36 Cost.) e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); - l ’adeguamento operato dalla Regione Siciliana al trattamento retributivo dei propri dipendenti è stato attuato in conformità alle norme costituzionali e al riparto di competenza di cui all’art. 117 Cost.; lo Statuto della Regione Siciliana (art. 14, lett. q) attribuisce all’Assemblea legislazione esclusiva sullo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; -non sono, dunque, fondate l e censure di illegittimità costituzionale dell’art. 13 l.r.n. 13 del 2014, per violazione dello Statuto siciliano e dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.: il legislatore nazionale ha fissato un limite massimo invalicabile, lasciando alle regioni autonomia nell’adeguamento, anche al di sotto del limite massimo, purché nel rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e dall’art. 36 Cost.; -l’art. 14, lett. q), dello Statuto regionale comprende sia gli aspetti giuridici che economici del rapporto di lavoro, che devono essere valutati complessivamente e non solo in relazione al trattamento retributivo, mentre l’appellante, nel lamentare la violazione del principio di parità di trattamento, non ha specificamente dedotto che il complessivo status del dipendente regionale sia deteriore rispetto a quello del dipendente statale, limitandosi a contestare genericamente un diverso trattamento retributivo; - peraltro, la Corte costituzionale (sentenza n. 263/2020), chiamata a deliberare la legittimità costituzionale di due disposizioni normative (art.13, comma 2. l.r. siciliana n.13 del 2014 e art. 1, comma 3, l.r. siciliana n. 28 del 2016), che fissavano, per i trattamenti onnicomprensivi di pensione a carico dell’amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, un limite massimo di 160.000,00 euro annui, ha reputato infondata la questione con un percorso motivazionale in più punti estensibile anche alla vicenda in esame; in applicazione dei medesimi principi, mutatis mutandis, anche l’art. 13, l.r. n. 13 de l 2014 è univocamente preordinato a garantire la sostenibilità degli impegni economici annualmente deputati al sostentamento dei costi annuali per il personale attraverso la previsione di un “sacrificio” temporalmente limitato, la conservazione di un trattamento retributivo complessivo sicuramente dignitoso e non dequalificante, l’inserimento dell’intervento in parola in un più ampio progetto di contenimento della spesa pubblica regionale e il suo collocamento all’interno di una progressiva armonizzazione del sistema retributivo regionale siciliano con quello statale; -tale considerazione consente di escludere anche la lesione dell’affidamento dei titolari della retribuzione in esame non sussistendo, nell’ambito dei rapporti di durata, un affidamento meritevole di tutela nell’’immodificabilità della relativa disciplina (Corte Cost. sent. n. 127 del 2015), rientrando, piuttosto, nelle facoltà del legislatore introdurre cambiamenti in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettivi perfetti, a condizione che l’intervento attuato «trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini» (Corte Cost. sent. n.234 del 2020);

4. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi, illustrati da memoria , cui oppongono difese la Presidenza ed Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliacon controricorso; Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sen si dell’ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 3, della l.r. 13del 2014 e, in dettaglio, per error in iudicando, travisamento del tenore letterale della norma e illegittima applicazione perché essa (nel testo originario) non reca alcuna disposizione in ordine all’applicazione retroattiva ai contratti in corso né prevede alcuna procedura da porre in essere per operare la riduzione del tetto retributivo contrattualmente convenuto in data anteriore all’entrata in vigore della norma.Inoltre, si evidenzia che l’art. 13 l.r. n. 13 del 2014, nel testo vigente dal 18 marzo 2016, così come integrato dall’art. 13, comma 11 l.r. n. 3 del 2016, introduce solo dalla data di entrata in vigore della integrazione la procedura di intervento sui contratti in corso di esecuzione che prevedano un tetto retributivo superiore a 160.000 euro e indica espressamente le modalità per operare tale decurtazione(rinegoziazione su base volontaria del contratto e, in caso negativo, risoluzione del contratto), senza comunque prevedere l’integrazione/variazione d’autorità di contratti in corso di svolgimento.

Ancora, si contesta che l’art. 13, comma 3 l.r. n. 13del 2014 non preved a l’applicabilità ai contratti a termine stipulati con soggetti esterni all’Amministrazione regionale, non dipendenti della Regione siciliana;

2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, exart. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenuta irrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della l.r. 13 del 20 1 4, proposta per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), in tema di competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile;

3. con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma primo, n.3 c.p.c., l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenuta irrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3°, della l.r. 13 del 20 1 4, proposta per violazione dell’art. 14, comma 1, lett. q, dello Statuto della Regione Siciliana, che stabilisce che l’assemblea [OSCURATO:PERSONA] ha competenza legislativa esclusiva in materia di “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato”;

4. infine, con il quarto motivo di ricorso si denuncia , ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenuta irrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della l.r. 13del 2014, proposta per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione alla disparità di trattamento con la disciplina normativa vigente nell’intero territorio nazionale, sul rilievo che la norma regionale , allorquando prevede la fissazione di un tetto massimo di retribuzione inferiore e differente da quello vigente per il resto del territorio nazionale, penalizza i soli destinatari di retribuzioni erogate dalla Regione siciliana, con l’evidenza di determinare una illegittima disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici dello Stato e delle altre Regioni e Province autonome;

5. le censure, nel loro complesso, evocano la questione dei limiti in cui- sul piano della compatibilità costituzionale - può essere legittimamente decurtato il trattamento retributivo, avuto riguardo alla attuazione in sede regionale della disciplina stabilita a livello nazionale, anche in riferimento ai denunciati profili di retroattività e rinegoziazione;

6. è opportuno che l’esame della questione, sinora non affrontata specificamente, nei termini dedotti, da questa Corte, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023); P.Q.M rinvia la causa a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22114/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1070/2020 depositata il 26/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l a Corte d’a ppello di Palermo , nel riforma re unicamente i l capo della sentenza di primo grado relativo alla regolamentazione delle spese (che ha compensatoper entrambi i gradi di giudizio), ha confermato il rigetto della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], magistrato della Corte dei Conti che aveva svolto le funzioni di Avvocato generale della Presidenza della Regione Sicilia quale dirigente esterno exart. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’integrale trattamento stipendiale pattuito con il contratto individuale e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni non percepite, oltre alla completa ricostruzione della posizione assicurativa previdenziale ed assistenziale, con gli accessori di legge; 2. la Corte territoriale ha ricostruito i fatti sulla base delle deduzioni dell’interessato, il quale aveva svolto fino al 29 aprile 2017 le funzioni di Avvocato generale della Presidenza della Regione Siciliana, incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 24 febbraio 2014, formalizzato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1914 del 26 marzo 2014 e regolato dal contratto individuale di lavoro prot. n. 526/GAB del 1° aprile2014; successivamente, con nota prot. n. 103030 dell’8 agosto 2014, l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – Dipartimento regionale della [OSCURATO:PERSONA] e del personale –aveva disposto, a decorrere dal mese diluglio 2014, la riduzione unilaterale del trattamento economico da euro 224.177 annui lordi (oltre retribuzione di risultato fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione, nella misura massima di euro 12.395,04) a euro 160.000, in ottemperanza all’art. 13, comma 3, della l.r. n. 13del 2014, che im poneva un tetto massimo retributivo di euro 160.000 per il periodo 1° luglio 2014 –31 dicembre 2016 a tutti i dipendenti dell’Amministrazione regionale; 3. igiudici di appello, dopo avere ricostruito la normativa di settore (art. 13, commi 1 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, l. 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, commi 471-474, legge n. 147 del 2013; art. 13, l.r. n. 13 dell’11 giugno 2014), hanno disatteso la pretesa, in conformità al convincimento espresso dal primo giudice, in estrema sintesi, sulla base delle seguenti considerazioni: - l ’art. 13 della l.r. n. 13/2014 non viola l’assetto regolamentare di cui all’art. 117, lett. l), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile e penale; -i l legislatore nazionale, con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 66 del 2014, cit., ha fissato un limite massimo al trattamento retributivo dei dipendenti pubblici; il comma 3 dello stesso articolo impone alle regioni di adeguare i propri ordinamenti a tale limite, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 475,della legge n. 147 del 2013 ; -la Corte costituzionale (sent. n. 124 del 2017) ha affermato che nel settore pubblico è consentito al legislatore fissare un limite massimo alle retribuzioni, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole e sia volta a bilanciare valori costituzionali quali il diritto a una retribuzione proporzionata (art. 36 Cost.) e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); - l ’adeguamento operato dalla Regione Siciliana al trattamento retributivo dei propri dipendenti è stato attuato in conformità alle norme costituzionali e al riparto di competenza di cui all’art. 117 Cost.; lo Statuto della Regione Siciliana (art. 14, lett. q) attribuisce all’Assemblea legislazione esclusiva sullo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; -non sono, dunque, fondate l e censure di illegittimità costituzionale dell’art. 13 l.r.n. 13 del 2014, per violazione dello Statuto siciliano e dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.: il legislatore nazionale ha fissato un limite massimo invalicabile, lasciando alle regioni autonomia nell’adeguamento, anche al di sotto del limite massimo, purché nel rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e dall’art. 36 Cost.; -l’art. 14, lett. q), dello Statuto regionale comprende sia gli aspetti giuridici che economici del rapporto di lavoro, che devono essere valutati complessivamente e non solo in relazione al trattamento retributivo, mentre l’appellante, nel lamentare la violazione del principio di parità di trattamento, non ha specificamente dedotto che il complessivo status del dipendente regionale sia deteriore rispetto a quello del dipendente statale, limitandosi a contestare genericamente un diverso trattamento retributivo; - peraltro, la Corte costituzionale (sentenza n. 263/2020), chiamata a deliberare la legittimità costituzionale di due disposizioni normative (art.13, comma 2. l.r. siciliana n.13 del 2014 e art. 1, comma 3, l.r. siciliana n. 28 del 2016), che fissavano, per i trattamenti onnicomprensivi di pensione a carico dell’amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, un limite massimo di 160.000,00 euro annui, ha reputato infondata la questione con un percorso motivazionale in più punti estensibile anche alla vicenda in esame; in applicazione dei medesimi principi, mutatis mutandis, anche l’art. 13, l.r. n. 13 de l 2014 è univocamente preordinato a garantire la sostenibilità degli impegni economici annualmente deputati al sostentamento dei costi annuali per il personale attraverso la previsione di un “sacrificio” temporalmente limitato, la conservazione di un trattamento retributivo complessivo sicuramente dignitoso e non dequalificante, l’inserimento dell’intervento in parola in un più ampio progetto di contenimento della spesa pubblica regionale e il suo collocamento all’interno di una progressiva armonizzazione del sistema retributivo regionale siciliano con quello statale; -tale considerazione consente di escludere anche la lesione dell’affidamento dei titolari della retribuzione in esame non sussistendo, nell’ambito dei rapporti di durata, un affidamento meritevole di tutela nell’’immodificabilità della relativa disciplina (Corte Cost. sent. n. 127 del 2015), rientrando, piuttosto, nelle facoltà del legislatore introdurre cambiamenti in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettivi perfetti, a condizione che l’intervento attuato «trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini» (Corte Cost. sent. n.234 del 2020); 4. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi, illustrati da memoria , cui oppongono difese la Presidenza ed Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliacon controricorso; Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sen si dell’ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 3, della l.r. 13del 2014 e, in dettaglio, per error in iudicando, travisamento del tenore letterale della norma e illegittima applicazione perché essa (nel testo originario) non reca alcuna disposizione in ordine all’applicazione retroattiva ai contratti in corso né prevede alcuna procedura da porre in essere per operare la riduzione del tetto retributivo contrattualmente convenuto in data anteriore all’entrata in vigore della norma.Inoltre, si evidenzia che l’art. 13 l.r. n. 13 del 2014, nel testo vigente dal 18 marzo 2016, così come integrato dall’art. 13, comma 11 l.r. n. 3 del 2016, introduce solo dalla data di entrata in vigore della integrazione la procedura di intervento sui contratti in corso di esecuzione che prevedano un tetto retributivo superiore a 160.000 euro e indica espressamente le modalità per operare tale decurtazione(rinegoziazione su base volontaria del contratto e, in caso negativo, risoluzione del contratto), senza comunque prevedere l’integrazione/variazione d’autorità di contratti in corso di svolgimento. Ancora, si contesta che l’art. 13, comma 3 l.r. n. 13del 2014 non preved a l’applicabilità ai contratti a termine stipulati con soggetti esterni all’Amministrazione regionale, non dipendenti della Regione siciliana; 2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, exart. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenuta irrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della l.r. 13 del 20 1 4, proposta per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), in tema di competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile; 3. con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma primo, n.3 c.p.c., l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenuta irrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3°, della l.r. 13 del 20 1 4, proposta per violazione dell’art. 14, comma 1, lett. q, dello Statuto della Regione Siciliana, che stabilisce che l’assemblea [OSCURATO:PERSONA] ha competenza legislativa esclusiva in materia di “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato”; 4. infine, con il quarto motivo di ricorso si denuncia , ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenuta irrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della l.r. 13del 2014, proposta per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione alla disparità di trattamento con la disciplina normativa vigente nell’intero territorio nazionale, sul rilievo che la norma regionale , allorquando prevede la fissazione di un tetto massimo di retribuzione inferiore e differente da quello vigente per il resto del territorio nazionale, penalizza i soli destinatari di retribuzioni erogate dalla Regione siciliana, con l’evidenza di determinare una illegittima disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici dello Stato e delle altre Regioni e Province autonome; 5. le censure, nel loro complesso, evocano la questione dei limiti in cui- sul piano della compatibilità costituzionale - può essere legittimamente decurtato il trattamento retributivo, avuto riguardo alla attuazione in sede regionale della disciplina stabilita a livello nazionale, anche in riferimento ai denunciati profili di retroattività e rinegoziazione; 6. è opportuno che l’esame della questione, sinora non affrontata specificamente, nei termini dedotti, da questa Corte, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023); P.Q.M rinvia la causa a nuovo ru
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