CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25870/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a speciale allegata alla memoria dicostituzione di nuovo difensore del 1° novembre 2025,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, inpersona del legale rappresentante pro-tempore, entrambedomiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 8 - n. 6696/2018, depositata l’11luglio 2018;Numero registro generale 5756/2019Numero sezionale 5801/2026Numero di raccolta generale 25870/2026Data pubblicazione 28/09/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 15 settembre 2026 dalla presidente [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oraAgenzia delle Entrate – Riscossione) notificava, in data 7gennaio 2016, a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamenton. 071-2015-9098911023-000, con cui veniva richiesto ilpagamento di n. 23 cartelle di pagamento non onorate, per unimporto complessivo di € 1.231.939,52 per tributi erariali,tributi locali, sanzioni amministrative ed altro.2. Avverso tale intimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 21167/2016,pronunciata il 27 giugno 2016, e depositata il 15 dicembre2016, lo accoglieva parzialmente, annullando l’intimazione dipagamento limitatamente al credito di cui alla cartellapresupposta n. 071-2014-1169676060-000, dell’importo di €1.178.939,70, e rigettando nel resto, con compensazione dellespese di lite.3. Interposto gravame sia dall’Agenzia delle Entrate chedall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché appelloincidentale dalla contribuente, la Commissione TributariaRegionale della Campania – sez. n. 8, con sentenza n.6696/2018, pronunciata il 27 giugno 2018, e depositata insegreteria l’11 luglio 2018, riuniti i giudizi accoglieva entrambigli appelli principali, dichiarando legittima l’intimazione dipagamento impugnata anche con riferimento alla cartella dipagamento presupposta n. 071-2014-1169676060-000, econfermando nel resto la sentenza impugnata; rigettavaR.G. N. 5756/2019 2Numero registro generale 5756/2019Numero sezionale 5801/2026Numero di raccolta generale 25870/2026Data pubblicazione 28/09/2026inoltre l’appello incidentale della contribuente, con spesecompensate.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneNicoletta Marrone, sulla base di un unico motivo.Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate el’Agenzia delle Entrate–Riscossione.5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata,quindi, fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di tale adunanza la Corte emetteva ordinanzainterlocutoria n. 6410/2026, depositata il 18 marzo 2026, laquale disponeva il rinvio a nuovo ruolo, in quanto l’avviso ditrattazione della causa non era stato notificato al precedentedifensore della ricorrente, a causa del decesso di taleprecedente difensore e della nomina di nuovo difensore,avvenuta tuttavia in un momento in cui non avrebbe consentitola tempestiva notificazione di tale avviso.6. Con successivo decreto presidenziale del 7 maggio 2026 èstata, quindi, fissata nuovamente la discussione del ricorsodinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consigliodel 15 settembre 2026, ai sensi degli artt. 375, secondocomma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice dirito.Rileva, in particolare, che le notifiche delle cartelle dipagamento presupposte rispetto all’intimazione di pagamentoR.G. N. 5756/2019 3Numero registro generale 5756/2019Numero sezionale 5801/2026Numero di raccolta generale 25870/2026Data pubblicazione 28/09/2026impugnate erano da considerarsi nulle, in quanto effettuatenelle mani di una persona non convivente, né addetta allaricezione, e che non sarebbe stata dimostrata l’effettivaricezione, da parte della contribuente, della raccomandata c.d.informativa.2. Il motivo è infondato.La ricorrente lamenta che, con riferimento alle cartelle dipagamento relativamente alle quali è stata propostal’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 071-2015-9098911023-000, la notifica di tali cartelle non potrebbeessere considerata valida, in quanto effettuata a mani disoggetti ([OSCURATO:PERSONA], qualificatosi “cugino”, o DonofrioStefano, qualificatosi “nipote”) non conviventi con essa; ella,inoltre, non avrebbe mai ricevuto la notificazione dellaraccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.Deve, tuttavia, rilevarsi che le notifiche in esame sono stateeffettuate ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., pressol’indirizzo del destinatario ed a mani di “persona di famiglia”.A tal proposito, va evidenziato che la consegna dell'atto danotificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art.139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solorapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello diaffinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiarecon il destinatario dell'atto, non espressamente menzionatodalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di unvincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi lapresunzione, iuris tantum, che la "persona di famiglia"consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando, in ogni caso,a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'oneredi provare il carattere del tutto occasionale della presenza delR.G. N. 5756/2019 4Numero registro generale 5756/2019Numero sezionale 5801/2026Numero di raccolta generale 25870/2026Data pubblicazione 28/09/2026consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino lesole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass.28 aprile 2021, n. 11228; Cass. 18 giugno 2020, n. 11815).La qualità di “persona di famiglia” o di addetta alla casa,all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto, inoltre, sipresume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficialegiudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario,che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire laprova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcunrapporto con il consegnatario comportante una delle qualitàsuindicate (da ultimo, Cass. 2 gennaio 2024, n. 53; Cass. 30ottobre 2018, n. 27587).Nel caso di specie, tutte le cartelle presupposte alle quali siriferisce l’impugnazione dell’intimazione di pagamento sonostate notificate o a [OSCURATO:PERSONA] (qualificatosi cugino), oa [OSCURATO:PERSONA] (qualificato nipote), in alcuni casi anche conritiro giusta delega. Tali rapporti di parentela non sono staticontestati, ed anzi, la frequenza della presenza di tali soggettipresso il domicilio della contribuente porta a ritenere che, purnell’eventuale assenza di una convivenza, essi dovesseroessere comunque vicini, dal punto di vista familiare, alla sig.raMarrone, in maniera tale da far ritenere che fossero, perl’appunto, persone di famiglia che avrebbero consegnato l’attoalla contribuente.Per quel che riguarda, invece, la dedotta mancata ricezionedella c.d. raccomandata informativa, l'art. 60, comma 1, lett.b-bis) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pur rinviando alladisciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenzadi quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio dellaraccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnatoR.G. N. 5756/2019 5Numero registro generale 5756/2019Numero sezionale 5801/2026Numero di raccolta generale 25870/2026Data pubblicazione 28/09/2026nelle mani di persona di famiglia, quale adempimentoessenziale della notifica eseguita dai messi comunali o daimessi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato l’invio ditali raccomandate, adempimento che è di per sé sufficiente aifini del perfezionamento della notificazione, non essendoprevista la necessità della prova della ricezione della stessa(Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18992, con riferimentoall’analoga ipotesi della raccomandata effettuata a mani delportiere).3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizioseguono la soccombenza della ricorrente, secondo laliquidazione di cui al dispositivo.4.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare MarroneNicoletta tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 13.800,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026.R.G. N. 5756/2019 6Numero registro generale 5756/2019Numero sezionale 5801/2026Numero di raccolta generale 25870/2026Data pubblicazione 28/09/2026Il Presidente est.( [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 5756/2019 7