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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25800/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34445/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gliazzo e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 440/17, depositata il 20 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima impresa, con- venne in giudizio il Comune di Sassari, per sentir dichiarare illegittima la re- scissione del contratto di appalto con lo stesso stipulato il 22 settembre 1998, con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Premesso che il contratto aveva ad oggetto lavori di adeguamento delle strutture idrico-fognarie comunali alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alla normativa europea, ed in particolare la ristrutturazione della rete fognaria di alcune zone della città, l'attore riferì che la consegna dei lavori, inizialmente prevista per il 16 settembre 1998, aveva dovuto essere rinviata, essendo emerso che il computo metrico e l'elenco dei prezzi allegati al contratto non contemplavano i collettori secondari previsti dai grafici del progetto.

Aggiunse che in data 11 novembre 1998 l'Amministrazione gli aveva sottoposto un ver- bale di consegna che egli aveva rifiutato di sottoscrivere, in quanto lo stesso prevedeva la rinuncia a qualsiasi contestazione in ordine al progetto e ai prezzi.

A seguito di tale rifiuto, con determinazione del 29 dicembre 1998, il Comune aveva disposto la rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

F, rilevando che, nonostante i chiarimenti forniti, l'impresa appaltatrice aveva insistito nella contestazione del prezzo a base d'asta, in tal modo dimostrando di non voler adempiere il contratto.

Si costituì il Comune, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 29 novembre 2010, il Tribunale di Sassari rigettò la domanda, ritenendo sussistente l'inadempimento dell'impresa, la quale, a fronte dell'incompletezza del computo metrico e dell'elenco dei prezzi, cui avrebbe potuto ovviarsi mediante la determinazione di nuovi prezzi, non aveva provveduto ad iscrivere riserva nel registro di contabilità,ma aveva rifiutato la consegna dei lavori, insistendo sulla natura extracontrattuale delle maggiori opere previste dal progetto.

2. L'impugnazione proposta dallo Zamburru è stata rigettata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 20 otto- bre 2017.Premesso che al contratto di appalto erano allegati i grafici del progetto esecutivo, i quali prevedevano, oltre ai collettori principali, anche due collet- tori secondari per ogni strada cittadina, con funzione di raccolta delle acque bianche provenienti dalle caditoie stradali e delle acque nere provenienti dalle utenze civili, la Corte ha ritenuto che la mancata previsione dei collettori se- condari nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi non comportasse un con- trasto tra il capitolato d'appalto, l'elenco dei prezzi e gli elaborati progettuali, da dirimersi assegnando la prevalenza ai primi due documenti, ma si risol- vesse in una mera incompletezza del secondo, cui avrebbe potuto porsi rime- dio attraverso la determinazione di nuovi prezzi.

Ciò posto, e rilevato che l'impresa, invece di esercitare il diritto alla riso- luzione del contratto, previsto dall'art. 14 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e dalla legge 11febbraio 1994, n. 109 per l'ipotesi in cui l'appaltatore non intenda eseguire i lavori aggiuntivi sulla base degli originari prezzi contrat- tuali, aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di consegna, pretendendo co- munque di essere considerata legittimata alla realizzazione dell'opera, in qua- lità di aggiudicataria dell'appalto, la Corte ha ritenuto che, in quanto contrad- dittorio e comunque contrario alle norme che disciplinano l'appalto, tale com- portamento giustificasse la rescissione del contratto da parte del Comune.

Ha aggiunto che, ove avesse voluto contestare la contabilizzazione del corrispet- tivo o comunque avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi, l'im- presa non avrebbe potuto rifiutarsi di prendere in consegna i lavori, ma avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione di apposita riserva nel registro di contabilità, ai sensi degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350.

La Corte ha escluso inoltre che l'Amministrazione avesse rifiutato di pro- cedere ad una revisione del prezzo, rilevando che il direttore dei lavori aveva proposto una soluzione progettuale diversa, che avrebbe consentito il com- pletamento dell'opera nel rispetto dei costi preventivati, e ritenendo che tale soluzione, che comportava una variazione dei costi inferiore alla soglia del 5%, rientrasse nello jus variandispettante all'Amministrazione, dal momento che l'ipotetico errore contenuto nel progetto esecutivo non pregiudicava nep- pure in parte la realizzazione dell'opera e non determinava un incremento nello stanziamentocui l'Amministrazione era vincolata.

Ha rilevato infine che il rifiuto della consegna dei lavori e la mancata iscrizione della riserva da parte dell'impresa avevano impedito al direttore dei lavori di promuovere una nuova deliberazione di spesa, ai fini della formazione della volontà del Co- mune secondo le regole dell'evidenza pubblica e dell'adozione di una delibera di autorizzazione a contrarre con l'attestazione della copertura finanziaria.

3. Avverso la predetta sentenza lo Zamburru ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ed in subordine dell'art. 340, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, all.

F, rilevando che, nel confermare la legitti- mità della rescissione del contratto, la sentenza impugnata ha preso in esame ragioni diverse da quelle addotte a fondamento della relativa determinazione, avendo fatto riferimento al suo rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori, fatto valere dal Comune soltanto nella comparsa conclusionale de- positata in primo grado, anziché alle contestazioni da lui sollevate in ordine alla conformità dell'elenco dei prezzi al progetto dell'opera.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in subordine la violazione degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 350 del 1895 e dell'art. 1337 cod. civ., osservando che, nel ritenere illegittimo il rifiuto da lui opposto alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, la Corte territoriale non ha tenuto conto del contenuto di quest'ultimo, recante una rinuncia al diritto di formulare riserve, né del tentativo di coartare la volontà dell'impresa, posto in essere dall'Amministra- zione attraverso la predisposizione del predetto verbale.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per apparenza o illogicità della motivazione, ed in subordine la vio- lazione dell'art. 1362 cod. civ., osservando che, nel ritenere che le maggiori opere richieste fossero comprese nel contratto, nonostante la mancata inclu- sione delle stesse nell'elenco dei prezzi e nel computo metrico, la Corte terri- toriale ha conferito rilievo preminente al progetto, in contrasto con l'art. 13 del contratto di appalto, omettendo di verificare se lo stesso fosse in contrasto con gli altri documenti, e limitandosi a dare atto della compatibilità dei collet- tori secondari con l'opera programmata, mai contestata da esso ricorrente.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa ap- plicazione dell'art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dell'art. 344 della legge n. 2248 del 1865, all.

F, dell'art. 25 della legge n. 109 del 1994 e del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonché la nullità della sentenza impugnata per con- traddittorietà della motivazione, sostenendo che, nel ritenere ammissibile la determinazione di nuovi prezzi e l'esercizio dello jus variandi e del diritto di recesso, la Corte territoriale non ha considerato che gli stessi postulano un accordo sul contenuto iniziale del contratto, nella specie insussistente.

Ag- giunge che le varianti richiedono l'approvazione dellarelativa perizia, mai in- tervenuta nel caso in esame, mentre il diritto di recesso presuppone un au- mento delle opere in misura superiore a un quinto dell'importo del contratto, rimasto escluso in primo grado.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione del giudicato interno e la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della mo- tivazione, osservando che, nel ritenere sussistenti i presupposti per l'esercizio dello jus variandi, la Corte territoriale non ha considerato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto superata la soglia del 5% dei lavori, incorrendo peraltro in contraddizione, dal momento che il dibattito in corso in ordine alla natura extracontrattuale delle maggiori opere richieste presupponeva proprio l'avvenuto superamento del predetto limite.

6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, rilevandoche la Corte territoriale ha frainteso la censura propo- sta con il quinto motivo di gravame, avendo erroneamente ritenuto che lo stesso avesse ad oggetto l'ingiustificato rifiuto dell'Amministrazione di rico- noscere la necessità della revisione del prezzo dell'appalto, ed è incorsa in contraddizione, avendo nel contempo negato che il Comune non volesse ade- guare il prezzo.

7. Il primo motivo, con cui si fa valere il vizio di ultrapetizione, per avere la sentenza ritenuto legittima la rescissione del contrattoper ragioni diverse da quelle addotte a sostegno della determinazione del 29 dicembre 1998, è infondato.

E' pur vero, infatti, che, come affermato da questa Corte in materia di appalto di opere pubbliche, nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto disposta autoritativamente ed unilateralmente ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all.

F, la valutazione della legittimità dell'operato della stazione appaltante, o comunque del contegno complessivo delle parti, dev'essere condotta entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse tenuti nello svolgimento del rapporto, non essendo consentito, in ragione dell'immutabilità della causa petendi, né all'Amministrazione di mo- dificare le ragioni del provvedimento di rescissione, né all'appaltatore di mo- dificare quelle addotte per contestarne la legittimità, e neppure al giudice di sostituirle d'ufficio (cfr. Cass., Sez.

I, 20/11/2015, n. 23813).

Nella specie, tuttavia, le questioni esaminate dalla sentenza impugnata riguardano proprio la fondatezza delle ragioni addotte dal Comune a sostegno del provvedimento di rescissione, la cui legittimità è stata correttamente vagliata alla luce con- testazioni sollevate dal ricorrente e delle condizioni stabilite nel contratto di appalto, nonché del comportamento complessivamente tenuto dalle parti a seguito dell'emersione delle difformità tra gli elaborati progettuali, il computo metrico e l'elenco dei prezzi.

Come si evince dalla lettura del provvedimento, testualmente riportato nella narrativa del ricorso, la rescissione del contratto fu infatti disposta a causa del rifiuto dell'appaltatore di adempiere il contratto al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione, da lui ritenuto non remunerativo, per effetto di omissioni progettuali che rendevano necessari ulteriori lavori, non previsti dal computo metrico e dall'elenco dei prezzi.

Tali contestazioni furono ribadite nell'atto di citazione, in cui l'attore sostenne la legittimità del proprio rifiuto di firmare il verbale di consegna dei lavori, confermando la propria insoddi- sfazione per i chiarimenti forniti dall'Amministrazione nel corso degli incontri che avevano fatto seguito alla constatazione delle predette omissioni e le proprie perplessità in ordine al contenuto del verbale, lacui sottoscrizione avrebbe comportato, a suo avviso, un'arbitraria modifica del progetto.

La questione sottoposta all'esame della Corte territoriale consisteva pertanto nello stabilire se le difformità riscontrate giustificassero il predetto rifiuto, ri- sultando di portata tale da rendere impossibile l'esecuzione del contratto alle condizioni concordate, e quindi da imporne lo scioglimento senza conseguen- ze a carico dell'appaltatore, oppure se, come sostenuto dall'Amministrazione, l'appaltatore avesse l'obbligo di eseguire ugualmente i lavori, con l'introdu- zione di varianti progettuali idonee a contenere l'aumento dei costi nell'am- bito delle somme a disposizione, ferma restando la possibilità di ottenere il riconoscimento di maggiori corrispettivi mediante il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla disciplina in materia di appalti pubblici.

Tale questione non poteva essere risolta senza valutare da un lato il con- tenuto dei documenti contrattuali e l'incidenza delle variazioni proposte dall'Amministrazione, e dall'altro la conformità del comportamento concreta- mente tenuto da quest'ultima e dall'appaltatore al canone di cui all'art. 1375 cod. civ.: il potere, riconosciuto alla stazione appaltante dall'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all.

F, di rescindere unilateralmente ed autoritativa- mente il contratto di appalto non esclude infatti la necessità di valutare la condotta delle parti alla stregua dei doveri di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione del contratto, i quali impongono di escludere la sussistenza dell'inadempimento allorché il comportamento tenuto dal de- bitore, pur integrando un fatto astrattamente idoneo a giustificare la risolu- zione del rapporto, appaia in concreto conforme ai predetti doveri, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (cfr. Cass., Sez.

I, 23/03/2023, n. 8282; 23/11/2015, n. 23868).

8. Nella specie, è proprio una valutazione comparativa del comporta- mento delle parti, condotta alla stregua delle norme che disciplinano l'esecu- zione degli appalti pubblici e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ad avere indotto la Corte territoriale a ritenere ingiustificato il ri- fiuto opposto dal ricorrente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, con la conseguenza che deve ritenersi infondato anche il secondo mo- tivo, riguardante la legittimità del predetto rifiuto.

Rilevato infatti che l'appaltatore pretendeva di essere considerato legitti- mato all'inizio dei lavori e di procedere alla realizzazione dell'opera, senza procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, nel quale avrebbe potuto legittimamente formulare le proprie riserve, a tutela del di- ritto al riconoscimento dei maggiori corrispettivi pretesi, la sentenza impu- gnata ha considerato tale comportamento non solo intrinsecamente contrad- dittorio, ma anche contrastante con le norme che regolano gli appalti, rite- nendo pertanto giustificata la determinazione del Comune di procedere alla rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865: tale affermazione si pone perfettamente in linea con la disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 del r.d. n. 350 del 1895 e dall'art. 10 del d.P.R. n. 1063 del 1962, i quali prevedono la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori quale adempimento essenziale non solo ai fini della constatazione dello stato dei luoghi e della verifica della conformità degli stessi alle risultanze del pro- getto in base al quale dev'essere realizzata l'opera commissionata, ma anche ai fini della decorrenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, indivi- duando tale atto come una delle sedi in cui l'appaltatore può far valere le proprie pretese, mediante l'iscrizione di riserveai sensi dell'art. 54 del r.d. n. 350 cit.

Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dal ricorrente, che nel verbale sottoposto alla sua firma si desse atto del supera- mento dei dubbi da lui precedentemente manifestati in ordine alle modalità di collegamento degli allacci privati e delle caditoie stradali al collettore prin- cipale e del riconoscimento da parte sua della congruità e remuneratività del prezzo di aggiudicazione, non essendo stat i allegati né dimostrat i specifici comportamenti dell'Amministrazione volti a coartare la sua volontà, in modo tale da impedirgli di modificare le predette dichiarazioni o di correggerne la portata mediante la formulazione di riserve volte ad ottenere il riconosci- mento di maggiori corrispettivi per i lavori non riportati nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi.

9. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo, avente ad oggetto la natura contrattuale o extracontrattuale delle maggiori opere richieste.

In tema di appalto,questa Corte ha infatti affermato che le nuove opere richieste dal committente sono qualificabili come varianti in corso d'opera, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, salvo il diritto ad un maggior corri- spettivo, se, pur non essendo comprese nel progetto originario, risultano ne- cessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto, o co- munque rientrano nel piano dell'opera stessa, mentre costituiscono lavori ex- tracontrattuali, e richiedono pertanto la stipulazione di un nuovo contratto, se, pur essendo connesse all'opera originaria, presentano un'individualità di- stinta rispetto alla stessa oppure ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa eccedente i limiti di legge (cfr. Cass. Sez.

II, 12/05/2016, n. 9767).

A tale principio si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale, nell'escludere la natura extracontrattuale dei maggiori lavori richiesti dall'Amministrazione, ha rilevato innanzitutto che i collettori secondari non riportati nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi erano previsti dal pro- getto esecutivo dell'opera, della quale rappresentavano un completamento, ha richiamato inoltre la valutazione espressa dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale li aveva ritenuti annoverabili nella categoria delle varianti ine- vitabili, in quanto dovute ad errori od omissioni progettuali lievi, inidonei a pregiudicare la realizzazione dell'opera, ed ha concluso pertanto per l'inappli- cabilità del principio di prevalenza del capitolato d'appalto e dell'elenco dei prezzi, previsto dal contratto per l'ipotesi di contrasto tra gli stessi ed i disegni progettuali.

Il predetto accertamento, implicando la ricostruzione della comune inten- zione delle parti, cristallizzata nel contratto di appalto, si configura come un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei criteri legali di ermeneutica con- trattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione.

Tali vizi non pos- sono ritenersi fondatamente dedotti dal ricorrente, il quale, nel ribadire l'e- straneità dei lavori in questione all'oggetto dell'appalto, non è in grado d'in- dicare lacune argomentative o incongruenze del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, insistendo sulla difformità dei documenti contrattuali, senza riuscire però a dimostrare l'autonomia dei collettori secondari rispetto alla rete fognaria e la loro incompatibilità con il progetto dell'opera.

La lettura combinata dei documenti contrattuali prospettatadalla sentenza impugnata, implicando la valorizzazione del collegamento esistente tra il progetto e gli altri allegati ed il rifiuto di una considerazione atomistica degli stessi, si pone d'altronde in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di le- gittimità in tema d'interpretazione del contratto, secondo cui il rilievo da as- segnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro e procedendo al loro coordinamento,a norma dell'art. 1363 cod. civ., dal mo- mento che per «senso letterale delle parole»deve intendersi l'intera formu- lazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte(cfr. Cass., Sez. lav., 26/02/2009, n. 4670; Cass., Sez.

III, 28/08/2007, n. 18180; Cass., Sez.

I, 22/02/2007, n. 4176), ivi compresa la documentazione che la correda, la quale può contribuire a chiarire la portata delle espressioni usate dalle parti e adindividuare l'oggetto delle rispettive prestazioni.

Tale criterio riveste una particolare importanza proprio in riferimento al contratto di appalto, la cui interpretazione non può prescindere da una valutazione integrata del pro- getto dell'opera commissionata e degli altri allegati tecnici, indispensabile per poter attribuire una portata concreta alle clausole riportate nella parte nor- mativa, la cui autonoma considerazione non consentirebbe altrimenti di co- gliere la reale intenzione delle parti: non a caso,come rilevato dalla sentenza impugnata, l'art. 3 del contratto stipulato tra le parti richiamava, ai fini dell'in- dividuazione dell'opera da realizzare, il progetto redatto dai tecnici incaricati dal Comune, il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi unitari, i quali, per espressa previsione, costituivano parte integrante e sostanziale delle condizioni concordate, da tenersi quindi in conto nella ricostruzione della volontà delle parti.

In proposito, merita di essere postain risalto anche la funzione assegnata al computo metricoe al l'elenco dei prezzi, i quali definiscono la qualità e la quantità delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera, così come descritta nel progetto esecutivo, ed i relativi costi, ai fini della formulazione di un preventivo attendibile, da porre a fondamento della delibera di appro- vazione della spesa e dell'individuazione dei mezzi per farvi fronte, nonché della determinazione del prezzo da porre a base della gara per l'aggiudica- zione dell'appalto.

Ciò conferma per un verso la necessità di una valutazione complessiva di tali elaborati, ma non significa, per altro verso,che la predetta determinazione, una volta avvenuta, risulti immutabile, essendo espressa- mente prevista la possibilità d'introdurre delle varianti, non solo in dipen- denza di modifiche o addizioni al progetto originario, rese necessarie dalle circostanze di cui all'art. 25 della legge n. 109 del 1994, ivi compresi errori od omissioni del progetto esecutivo idonei a pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione della opera (al riguardo, v. anche l'art. 20 del r.d. n. 350 del 1895 e l' art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962 ), ma anche in relazione alla necessità di eseguire lavorazioni non contemplate dal contratto o adoperare materiali diversi da quelli previsti (art. 21 del r.d. n. 350 del 1895, art. 13 del d.P.R. n. 1063 del 1962): a tali varianti l'appaltatore non può opporsi, essen- dogli riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto soltantonel caso in cui comportino un aumento dei lavori d'importo superiore ad una determinata percentuale di quello originario o risultino comunque tali da alterare la so- stanza dell'opera, ed essendo altrimenti tenuto ad assoggettarvisi, salvo il diritto al pagamento di un maggiore corrispettivo a termini di contratto (art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'incompletezza del computo metrico e dell'elenco dei prezzi al- legati al contratto di appalto, non recanti l'indicazione delle lavorazioni ne- cessarie per la realizzazione dei collettori secondari e dei relativi costi, non impedisse l'esecuzione del contratto, essendo i collettori previsti dal progetto, e potendosi porre rimedio alla predetta omissione attraverso la predisposi- zione di una variante e la determinazione di nuovi prezzi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge: non può condividersi, in contrario, l'insistenza del ricor- rente sulla interpretazione letterale della clausola contenuta nell'art. 13 del contratto, che prevedeva, in caso di difformità, la prevalenza delle previsioni del capitolato d'appalto e dell'elenco prezzi su quelle dei disegni progettuali, trattandosi di un criterio che, in quanto posto evidentemente asalvaguardia del costo preventivato dell'opera, poteva trovare applicazione esclusivamente in presenza di errori o omissioni di portata tale da imporre la predisposizione di varianti idonee a determinare il superamento dei limiti di legge.

10. Sulla base delle considerazioniche precedono, deve ritenersi infon- dato anche il quarto motivo, riguardante la legittimità della variante proposta dal direttore dei lavori.La sentenza impugnata ha infatti accertato che, al fine di comporre il contrasto insorto tra le parti in ordine ai maggiori lavori da eseguire per la realizzazione dell'opera commissionata, il direttore dei lavori aveva proposto una soluzione alternativa, consistente nella realizzazione di un collegamento tra gli allacci fognari e le caditoie che, pur risultando diverso da quello previ- sto dal progetto, avrebbe consentito il completamento dell'opera nel rispetto dei costi già preventivati; la praticabilità di tale soluzione era stata confer- mata dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale,pur evidenziandone la difformità da quella prevista dal progetto approvato, aveva ritenuto che la stessa comportasse una variazione dell'importo originario dei lavori non su- periore al 5%: sulla base di tale accertamento, la Corte territoriale ha corret- tamente concluso per l'illegittimità del rifiuto dell'appaltatore di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori, osservando che tale comportamento aveva impedito al direttore dei lavori di provvedere alla predisposizione ed all'ap- provazione di una perizia di variante.

Come si è detto, infatti, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, alle stesse condizioni previste dal contratto, tutte le variazioni ritenute necessarie ed opportune dall'Amministrazione committente, purché non comportino un'al- terazione della sostanza dell'operané un aumento o una diminuzione dei la- vori superiore ad un quinto dell'importo originario del contratto; raggiunti questi limiti, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, l'Amministra- zione deve darne comunicazione all'appaltatore, il quale, entro dieci giorni, deve dichiarare per iscritto se intende recedere dal contratto oppure prose- guire i lavori ed a quali condizioni, ed in tal caso l'Amministrazione deve ren- dere note le proprie determinazionientro i successivi quarantacinque giorni; ove l'appaltatore, dopo aver ricevutola comunicazione di cui al comma pre- cedente,prosegua i lavori senza chiedere né il recesso n é nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto; in tal caso, o comunque se non risulti superato il limite del quinto, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto,ma se devono eseguirsi categorie di lavori non previste o impiegarsi materiali per i quali non risulti fissato il prezzo con- trattuale,si provvede alla formazione di nuovi prezzi, mediante la procedura disciplinata dagli artt. 21 e 22 del r.d. n. 350 del 1895.

Tali disposizioni pre- vedono che la determinazione dei prezzi abbia luogo in via principale sulla base di un accordo tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, da sottoporre alla approvazione dell'Amministrazione, ed in caso di disaccordo che l'Ammini- strazione possa ingiungere all'appaltatore l'esecuzione dei lavori sulla base della determinazione compiuta dal direttore dei lavori, avverso la quale l'ap- paltatore può promuovere la risoluzione della controversia in via ordinaria o arbitrale, ferma restando la necessità di provvedere alla formulazione della riserva, secondo le modalità previste dagli artt. 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1985.

Alla stregua di tale disciplina, deve escludersi che il contrasto insorto in ordine all'inclusione dei maggiori lavori richiesti nell'oggetto del contratto sti- pulato con l'Amministrazione giustificasse il rifiuto dell'appaltatore di pren- dere in consegna i lavori, invece di attendere che si provvedesse alla predi- sposizione e all'approvazione della perizia di variante, a seguito della quale soltanto, verificata l'incidenza dei maggiori lavori o dei nuovi prezzi sull'im- porto dell'appalto, avrebbe eventualmente potuto esercitare la facoltà di re- cesso accordatagli dall'art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, senza che venisse meno il suo diritto al pagamento dei lavori già effettuati, allo stesso prezzo previsto dal contratto, oppure, ove l'importo dei maggiori lavori fosse risultato inferiore ad un quinto di quello dell'appalto, agire in giudizio per la risoluzione della controversia in ordine alla determinazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 350 del 1895, formulando preventivamente la relativa riserva.

11. E' poi infondato il quinto motivo, riflettente la violazione del giudicato interno asseritamente formatosi in ordine all'incidenza dei maggiori lavori sull'importo dell'appalto.

Il Tribunale non aveva infatti compiuto alcun accertamento in ordine allo avvenuto superamento del limite al di sotto del quale le maggiori opere ri- chieste non possono considerarsi varianti, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 109 del 1994, ma si era limitato ad osservare, richiamando la stima compiuta dal c.t.u., che nessuna delle due soluzioni ipotizzate per porre rimedio alla carenza del computo metrico e dell'elenco dei prezzi comportava un aumento dei lavori superiore ad un quinto dell'importo dell'appalto, e quindi tale da giustificare il recesso dell'appaltatore.

Non avendo la sentenza ricollegato alcun effetto al superamento del limite di cui all'art. 25, comma terzo, cit., deve escludersi che al riguardo potesse essersi formato un giudi- cato interno, ai fini del quale non è sufficiente l'accertamento di un fatto, ma occorre che la sentenza rechi una statuizione minima suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, ovverosia una statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un determinato effetto giuridico(cfr. Cass., Sez.

III, 19/10/2022, n. 30728; Cass., Sez.

II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez.

VI, 8/10/2018, n. 24783).

La qualificazione delle maggiori opere richieste come variante non avrebbe d'altronde comportato alcuna conseguenza ai fini che qui interes- sano, non consentendo l'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'appal- tatore, subordinato al superamento del ben più elevato limite di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, ma imponendo soltanto l'approvazione di una perizia di variante, la cui predisposizione fu impedita, come accertato dalla Corte territoriale,proprio dal l'ingiustificato rifiuto dell'appaltatore di ricevere la consegna dei lavori, cui fece seguito la rescissione del contratto da parte dell'Amministrazione.Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dal ricor- rente, secondo cui il superamento del limite del 5% dell'importo originario dei lavori avrebbe comportato l'automatica qualificazione delle maggiori opere richieste come lavori extracontrattuali, la cui esecuzione poteva essere legit- timamente rifiutata, esulando dagli obblighi assunti mediante la stipulazione del contratto: a tal fine sarebbe risultata necessaria l'insussistenza dei pre- supposti di fatto richiesti dalla legge per la predisposizione della perizia di variante, la cui ammissibilità anche in presenza di errori od omissioni del pro- getto esecutivo idonei ad impedire la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera consente invece di ritenere operante la disciplina dettata dalle norme prece- dentemente richiamate, che imponeva all'appaltatore di assoggettarsi alla ri- chiesta formulata dall'Amministrazione.

Non può infine ritenersi configurabile, in proposito, il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, ai fini del quale è necessaria la sussi- stenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, tale da impedire l'identificazione del procedimento logico-giuri- dico seguito per giungere alla decisione, non assumendo invece alcun rilievo il contrasto con le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, le quali restano prive di effetto, in quanto interamente assorbite da quelle effettuate dal giudice di appello (cfr. Cass., Sez. lav., 17/08/2020, n. 17196; Cass., Sez.

V, 14/02/2014, n. 3594; Cass., Sez.

III, 9/02/2004, n. 2427).

12. E' infine inammissibile il sesto motivo, riflettente il vizio di ultrapeti- zione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver pronunciato su un motivo di appello da lui mai proposto.

Com'è noto, infatti, l'interpretazione dei motivi di appello costituisce, al pari di quella della domanda giudiziale, un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione(cfr. Cass., Sez.

I, 30/08/2007, n. 18310; 16/12/2005, n. 27789; Cass., Sez. lav., 29/07/2003, n. 11667).

Tale vizio nella specie non può ritenersi validamente dedotto, essendosi il ricorrente limitato a negare di avere impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che egli si fosse rifiutato di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori a causa del mancato accoglimento della sua richiesta di procedere alla rideter- minazione del corrispettivo dell'appalto, senza tuttavia trascrivere, a corredo della propria censura, i motivi di appello, riportati in modo estremamente sintetico nella narrativa del ricorso, con la conseguenza che risulta impossibile verificare se la questione esaminata dalla sentenza impugnata fosse davvero estranea alle doglianzesollevate in sede di gravame.

A ciò si aggiunga che la tesi ritenuta infondata dalla Corte territoriale corrisponde sostanzialmente a quella sostenuta dal ricorrente in tutto il corso del giudizio, avendo egli fatto valere costantemente la legittimità del proprio rifiuto di prendere in consegna i lavori, a causa dell'inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione dell'appalto, determinata dalla mancata inclusione nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi delle lavorazioni necessarie per la realizzazione dei collettori secondari.

Nessuna contraddizione è poi rilevabile nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il Comune, pur avendo rifiutato di procedere alla rideterminazione del corrispettivo dell'appalto, avesse manifestato la propria disponibilità a modificareil progetto dell'opera, in modo tale da contenere il costo dei maggiori lavori richiesti nell'ambito dell'importo preventivato: tale affermazione trova infatti spiegazione nel richiamo alla diversa soluzione pro- gettuale elaborata dal direttore dei lavori per favorire una composizione del contrasto insorto tra le parti, la quale, come rilevato dalla Corte territoriale, prevedeva una variazione dei costi che, in quanto inferiore al limite del 5% previsto dall'art. 25, terzo comma, della legge n. 109 del 1994, non richie- deva l'approvazione di una perizia di variante, potendo essere realizzata me- diante l'utilizzazione delle somme a disposizione.

13. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34445/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gliazzo e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 440/17, depositata il 20 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima impresa, con- venne in giudizio il Comune di Sassari, per sentir dichiarare illegittima la re- scissione del contratto di appalto con lo stesso stipulato il 22 settembre 1998, con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Premesso che il contratto aveva ad oggetto lavori di adeguamento delle strutture idrico-fognarie comunali alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alla normativa europea, ed in particolare la ristrutturazione della rete fognaria di alcune zone della città, l'attore riferì che la consegna dei lavori, inizialmente prevista per il 16 settembre 1998, aveva dovuto essere rinviata, essendo emerso che il computo metrico e l'elenco dei prezzi allegati al contratto non contemplavano i collettori secondari previsti dai grafici del progetto. Aggiunse che in data 11 novembre 1998 l'Amministrazione gli aveva sottoposto un ver- bale di consegna che egli aveva rifiutato di sottoscrivere, in quanto lo stesso prevedeva la rinuncia a qualsiasi contestazione in ordine al progetto e ai prezzi. A seguito di tale rifiuto, con determinazione del 29 dicembre 1998, il Comune aveva disposto la rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, rilevando che, nonostante i chiarimenti forniti, l'impresa appaltatrice aveva insistito nella contestazione del prezzo a base d'asta, in tal modo dimostrando di non voler adempiere il contratto. Si costituì il Comune, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 29 novembre 2010, il Tribunale di Sassari rigettò la domanda, ritenendo sussistente l'inadempimento dell'impresa, la quale, a fronte dell'incompletezza del computo metrico e dell'elenco dei prezzi, cui avrebbe potuto ovviarsi mediante la determinazione di nuovi prezzi, non aveva provveduto ad iscrivere riserva nel registro di contabilità,ma aveva rifiutato la consegna dei lavori, insistendo sulla natura extracontrattuale delle maggiori opere previste dal progetto. 2. L'impugnazione proposta dallo Zamburru è stata rigettata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 20 otto- bre 2017.Premesso che al contratto di appalto erano allegati i grafici del progetto esecutivo, i quali prevedevano, oltre ai collettori principali, anche due collet- tori secondari per ogni strada cittadina, con funzione di raccolta delle acque bianche provenienti dalle caditoie stradali e delle acque nere provenienti dalle utenze civili, la Corte ha ritenuto che la mancata previsione dei collettori se- condari nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi non comportasse un con- trasto tra il capitolato d'appalto, l'elenco dei prezzi e gli elaborati progettuali, da dirimersi assegnando la prevalenza ai primi due documenti, ma si risol- vesse in una mera incompletezza del secondo, cui avrebbe potuto porsi rime- dio attraverso la determinazione di nuovi prezzi. Ciò posto, e rilevato che l'impresa, invece di esercitare il diritto alla riso- luzione del contratto, previsto dall'art. 14 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e dalla legge 11febbraio 1994, n. 109 per l'ipotesi in cui l'appaltatore non intenda eseguire i lavori aggiuntivi sulla base degli originari prezzi contrat- tuali, aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di consegna, pretendendo co- munque di essere considerata legittimata alla realizzazione dell'opera, in qua- lità di aggiudicataria dell'appalto, la Corte ha ritenuto che, in quanto contrad- dittorio e comunque contrario alle norme che disciplinano l'appalto, tale com- portamento giustificasse la rescissione del contratto da parte del Comune. Ha aggiunto che, ove avesse voluto contestare la contabilizzazione del corrispet- tivo o comunque avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi, l'im- presa non avrebbe potuto rifiutarsi di prendere in consegna i lavori, ma avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione di apposita riserva nel registro di contabilità, ai sensi degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350. La Corte ha escluso inoltre che l'Amministrazione avesse rifiutato di pro- cedere ad una revisione del prezzo, rilevando che il direttore dei lavori aveva proposto una soluzione progettuale diversa, che avrebbe consentito il com- pletamento dell'opera nel rispetto dei costi preventivati, e ritenendo che tale soluzione, che comportava una variazione dei costi inferiore alla soglia del 5%, rientrasse nello jus variandispettante all'Amministrazione, dal momento che l'ipotetico errore contenuto nel progetto esecutivo non pregiudicava nep- pure in parte la realizzazione dell'opera e non determinava un incremento nello stanziamentocui l'Amministrazione era vincolata. Ha rilevato infine che il rifiuto della consegna dei lavori e la mancata iscrizione della riserva da parte dell'impresa avevano impedito al direttore dei lavori di promuovere una nuova deliberazione di spesa, ai fini della formazione della volontà del Co- mune secondo le regole dell'evidenza pubblica e dell'adozione di una delibera di autorizzazione a contrarre con l'attestazione della copertura finanziaria. 3. Avverso la predetta sentenza lo Zamburru ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ed in subordine dell'art. 340, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, all. F, rilevando che, nel confermare la legitti- mità della rescissione del contratto, la sentenza impugnata ha preso in esame ragioni diverse da quelle addotte a fondamento della relativa determinazione, avendo fatto riferimento al suo rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori, fatto valere dal Comune soltanto nella comparsa conclusionale de- positata in primo grado, anziché alle contestazioni da lui sollevate in ordine alla conformità dell'elenco dei prezzi al progetto dell'opera. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in subordine la violazione degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 350 del 1895 e dell'art. 1337 cod. civ., osservando che, nel ritenere illegittimo il rifiuto da lui opposto alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, la Corte territoriale non ha tenuto conto del contenuto di quest'ultimo, recante una rinuncia al diritto di formulare riserve, né del tentativo di coartare la volontà dell'impresa, posto in essere dall'Amministra- zione attraverso la predisposizione del predetto verbale. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per apparenza o illogicità della motivazione, ed in subordine la vio- lazione dell'art. 1362 cod. civ., osservando che, nel ritenere che le maggiori opere richieste fossero comprese nel contratto, nonostante la mancata inclu- sione delle stesse nell'elenco dei prezzi e nel computo metrico, la Corte terri- toriale ha conferito rilievo preminente al progetto, in contrasto con l'art. 13 del contratto di appalto, omettendo di verificare se lo stesso fosse in contrasto con gli altri documenti, e limitandosi a dare atto della compatibilità dei collet- tori secondari con l'opera programmata, mai contestata da esso ricorrente. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa ap- plicazione dell'art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dell'art. 344 della legge n. 2248 del 1865, all. F, dell'art. 25 della legge n. 109 del 1994 e del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonché la nullità della sentenza impugnata per con- traddittorietà della motivazione, sostenendo che, nel ritenere ammissibile la determinazione di nuovi prezzi e l'esercizio dello jus variandi e del diritto di recesso, la Corte territoriale non ha considerato che gli stessi postulano un accordo sul contenuto iniziale del contratto, nella specie insussistente. Ag- giunge che le varianti richiedono l'approvazione dellarelativa perizia, mai in- tervenuta nel caso in esame, mentre il diritto di recesso presuppone un au- mento delle opere in misura superiore a un quinto dell'importo del contratto, rimasto escluso in primo grado. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione del giudicato interno e la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della mo- tivazione, osservando che, nel ritenere sussistenti i presupposti per l'esercizio dello jus variandi, la Corte territoriale non ha considerato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto superata la soglia del 5% dei lavori, incorrendo peraltro in contraddizione, dal momento che il dibattito in corso in ordine alla natura extracontrattuale delle maggiori opere richieste presupponeva proprio l'avvenuto superamento del predetto limite. 6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, rilevandoche la Corte territoriale ha frainteso la censura propo- sta con il quinto motivo di gravame, avendo erroneamente ritenuto che lo stesso avesse ad oggetto l'ingiustificato rifiuto dell'Amministrazione di rico- noscere la necessità della revisione del prezzo dell'appalto, ed è incorsa in contraddizione, avendo nel contempo negato che il Comune non volesse ade- guare il prezzo. 7. Il primo motivo, con cui si fa valere il vizio di ultrapetizione, per avere la sentenza ritenuto legittima la rescissione del contrattoper ragioni diverse da quelle addotte a sostegno della determinazione del 29 dicembre 1998, è infondato. E' pur vero, infatti, che, come affermato da questa Corte in materia di appalto di opere pubbliche, nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto disposta autoritativamente ed unilateralmente ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F, la valutazione della legittimità dell'operato della stazione appaltante, o comunque del contegno complessivo delle parti, dev'essere condotta entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse tenuti nello svolgimento del rapporto, non essendo consentito, in ragione dell'immutabilità della causa petendi, né all'Amministrazione di mo- dificare le ragioni del provvedimento di rescissione, né all'appaltatore di mo- dificare quelle addotte per contestarne la legittimità, e neppure al giudice di sostituirle d'ufficio (cfr. Cass., Sez. I, 20/11/2015, n. 23813). Nella specie, tuttavia, le questioni esaminate dalla sentenza impugnata riguardano proprio la fondatezza delle ragioni addotte dal Comune a sostegno del provvedimento di rescissione, la cui legittimità è stata correttamente vagliata alla luce con- testazioni sollevate dal ricorrente e delle condizioni stabilite nel contratto di appalto, nonché del comportamento complessivamente tenuto dalle parti a seguito dell'emersione delle difformità tra gli elaborati progettuali, il computo metrico e l'elenco dei prezzi. Come si evince dalla lettura del provvedimento, testualmente riportato nella narrativa del ricorso, la rescissione del contratto fu infatti disposta a causa del rifiuto dell'appaltatore di adempiere il contratto al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione, da lui ritenuto non remunerativo, per effetto di omissioni progettuali che rendevano necessari ulteriori lavori, non previsti dal computo metrico e dall'elenco dei prezzi. Tali contestazioni furono ribadite nell'atto di citazione, in cui l'attore sostenne la legittimità del proprio rifiuto di firmare il verbale di consegna dei lavori, confermando la propria insoddi- sfazione per i chiarimenti forniti dall'Amministrazione nel corso degli incontri che avevano fatto seguito alla constatazione delle predette omissioni e le proprie perplessità in ordine al contenuto del verbale, lacui sottoscrizione avrebbe comportato, a suo avviso, un'arbitraria modifica del progetto. La questione sottoposta all'esame della Corte territoriale consisteva pertanto nello stabilire se le difformità riscontrate giustificassero il predetto rifiuto, ri- sultando di portata tale da rendere impossibile l'esecuzione del contratto alle condizioni concordate, e quindi da imporne lo scioglimento senza conseguen- ze a carico dell'appaltatore, oppure se, come sostenuto dall'Amministrazione, l'appaltatore avesse l'obbligo di eseguire ugualmente i lavori, con l'introdu- zione di varianti progettuali idonee a contenere l'aumento dei costi nell'am- bito delle somme a disposizione, ferma restando la possibilità di ottenere il riconoscimento di maggiori corrispettivi mediante il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla disciplina in materia di appalti pubblici. Tale questione non poteva essere risolta senza valutare da un lato il con- tenuto dei documenti contrattuali e l'incidenza delle variazioni proposte dall'Amministrazione, e dall'altro la conformità del comportamento concreta- mente tenuto da quest'ultima e dall'appaltatore al canone di cui all'art. 1375 cod. civ.: il potere, riconosciuto alla stazione appaltante dall'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F, di rescindere unilateralmente ed autoritativa- mente il contratto di appalto non esclude infatti la necessità di valutare la condotta delle parti alla stregua dei doveri di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione del contratto, i quali impongono di escludere la sussistenza dell'inadempimento allorché il comportamento tenuto dal de- bitore, pur integrando un fatto astrattamente idoneo a giustificare la risolu- zione del rapporto, appaia in concreto conforme ai predetti doveri, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2023, n. 8282; 23/11/2015, n. 23868). 8. Nella specie, è proprio una valutazione comparativa del comporta- mento delle parti, condotta alla stregua delle norme che disciplinano l'esecu- zione degli appalti pubblici e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ad avere indotto la Corte territoriale a ritenere ingiustificato il ri- fiuto opposto dal ricorrente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, con la conseguenza che deve ritenersi infondato anche il secondo mo- tivo, riguardante la legittimità del predetto rifiuto. Rilevato infatti che l'appaltatore pretendeva di essere considerato legitti- mato all'inizio dei lavori e di procedere alla realizzazione dell'opera, senza procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, nel quale avrebbe potuto legittimamente formulare le proprie riserve, a tutela del di- ritto al riconoscimento dei maggiori corrispettivi pretesi, la sentenza impu- gnata ha considerato tale comportamento non solo intrinsecamente contrad- dittorio, ma anche contrastante con le norme che regolano gli appalti, rite- nendo pertanto giustificata la determinazione del Comune di procedere alla rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865: tale affermazione si pone perfettamente in linea con la disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 del r.d. n. 350 del 1895 e dall'art. 10 del d.P.R. n. 1063 del 1962, i quali prevedono la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori quale adempimento essenziale non solo ai fini della constatazione dello stato dei luoghi e della verifica della conformità degli stessi alle risultanze del pro- getto in base al quale dev'essere realizzata l'opera commissionata, ma anche ai fini della decorrenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, indivi- duando tale atto come una delle sedi in cui l'appaltatore può far valere le proprie pretese, mediante l'iscrizione di riserveai sensi dell'art. 54 del r.d. n. 350 cit. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dal ricorrente, che nel verbale sottoposto alla sua firma si desse atto del supera- mento dei dubbi da lui precedentemente manifestati in ordine alle modalità di collegamento degli allacci privati e delle caditoie stradali al collettore prin- cipale e del riconoscimento da parte sua della congruità e remuneratività del prezzo di aggiudicazione, non essendo stat i allegati né dimostrat i specifici comportamenti dell'Amministrazione volti a coartare la sua volontà, in modo tale da impedirgli di modificare le predette dichiarazioni o di correggerne la portata mediante la formulazione di riserve volte ad ottenere il riconosci- mento di maggiori corrispettivi per i lavori non riportati nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi. 9. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo, avente ad oggetto la natura contrattuale o extracontrattuale delle maggiori opere richieste. In tema di appalto,questa Corte ha infatti affermato che le nuove opere richieste dal committente sono qualificabili come varianti in corso d'opera, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, salvo il diritto ad un maggior corri- spettivo, se, pur non essendo comprese nel progetto originario, risultano ne- cessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto, o co- munque rientrano nel piano dell'opera stessa, mentre costituiscono lavori ex- tracontrattuali, e richiedono pertanto la stipulazione di un nuovo contratto, se, pur essendo connesse all'opera originaria, presentano un'individualità di- stinta rispetto alla stessa oppure ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa eccedente i limiti di legge (cfr. Cass. Sez. II, 12/05/2016, n. 9767). A tale principio si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale, nell'escludere la natura extracontrattuale dei maggiori lavori richiesti dall'Amministrazione, ha rilevato innanzitutto che i collettori secondari non riportati nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi erano previsti dal pro- getto esecutivo dell'opera, della quale rappresentavano un completamento, ha richiamato inoltre la valutazione espressa dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale li aveva ritenuti annoverabili nella categoria delle varianti ine- vitabili, in quanto dovute ad errori od omissioni progettuali lievi, inidonei a pregiudicare la realizzazione dell'opera, ed ha concluso pertanto per l'inappli- cabilità del principio di prevalenza del capitolato d'appalto e dell'elenco dei prezzi, previsto dal contratto per l'ipotesi di contrasto tra gli stessi ed i disegni progettuali. Il predetto accertamento, implicando la ricostruzione della comune inten- zione delle parti, cristallizzata nel contratto di appalto, si configura come un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei criteri legali di ermeneutica con- trattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione. Tali vizi non pos- sono ritenersi fondatamente dedotti dal ricorrente, il quale, nel ribadire l'e- straneità dei lavori in questione all'oggetto dell'appalto, non è in grado d'in- dicare lacune argomentative o incongruenze del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, insistendo sulla difformità dei documenti contrattuali, senza riuscire però a dimostrare l'autonomia dei collettori secondari rispetto alla rete fognaria e la loro incompatibilità con il progetto dell'opera. La lettura combinata dei documenti contrattuali prospettatadalla sentenza impugnata, implicando la valorizzazione del collegamento esistente tra il progetto e gli altri allegati ed il rifiuto di una considerazione atomistica degli stessi, si pone d'altronde in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di le- gittimità in tema d'interpretazione del contratto, secondo cui il rilievo da as- segnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro e procedendo al loro coordinamento,a norma dell'art. 1363 cod. civ., dal mo- mento che per «senso letterale delle parole»deve intendersi l'intera formu- lazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte(cfr. Cass., Sez. lav., 26/02/2009, n. 4670; Cass., Sez. III, 28/08/2007, n. 18180; Cass., Sez. I, 22/02/2007, n. 4176), ivi compresa la documentazione che la correda, la quale può contribuire a chiarire la portata delle espressioni usate dalle parti e adindividuare l'oggetto delle rispettive prestazioni. Tale criterio riveste una particolare importanza proprio in riferimento al contratto di appalto, la cui interpretazione non può prescindere da una valutazione integrata del pro- getto dell'opera commissionata e degli altri allegati tecnici, indispensabile per poter attribuire una portata concreta alle clausole riportate nella parte nor- mativa, la cui autonoma considerazione non consentirebbe altrimenti di co- gliere la reale intenzione delle parti: non a caso,come rilevato dalla sentenza impugnata, l'art. 3 del contratto stipulato tra le parti richiamava, ai fini dell'in- dividuazione dell'opera da realizzare, il progetto redatto dai tecnici incaricati dal Comune, il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi unitari, i quali, per espressa previsione, costituivano parte integrante e sostanziale delle condizioni concordate, da tenersi quindi in conto nella ricostruzione della volontà delle parti. In proposito, merita di essere postain risalto anche la funzione assegnata al computo metricoe al l'elenco dei prezzi, i quali definiscono la qualità e la quantità delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera, così come descritta nel progetto esecutivo, ed i relativi costi, ai fini della formulazione di un preventivo attendibile, da porre a fondamento della delibera di appro- vazione della spesa e dell'individuazione dei mezzi per farvi fronte, nonché della determinazione del prezzo da porre a base della gara per l'aggiudica- zione dell'appalto. Ciò conferma per un verso la necessità di una valutazione complessiva di tali elaborati, ma non significa, per altro verso,che la predetta determinazione, una volta avvenuta, risulti immutabile, essendo espressa- mente prevista la possibilità d'introdurre delle varianti, non solo in dipen- denza di modifiche o addizioni al progetto originario, rese necessarie dalle circostanze di cui all'art. 25 della legge n. 109 del 1994, ivi compresi errori od omissioni del progetto esecutivo idonei a pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione della opera (al riguardo, v. anche l'art. 20 del r.d. n. 350 del 1895 e l' art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962 ), ma anche in relazione alla necessità di eseguire lavorazioni non contemplate dal contratto o adoperare materiali diversi da quelli previsti (art. 21 del r.d. n. 350 del 1895, art. 13 del d.P.R. n. 1063 del 1962): a tali varianti l'appaltatore non può opporsi, essen- dogli riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto soltantonel caso in cui comportino un aumento dei lavori d'importo superiore ad una determinata percentuale di quello originario o risultino comunque tali da alterare la so- stanza dell'opera, ed essendo altrimenti tenuto ad assoggettarvisi, salvo il diritto al pagamento di un maggiore corrispettivo a termini di contratto (art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'incompletezza del computo metrico e dell'elenco dei prezzi al- legati al contratto di appalto, non recanti l'indicazione delle lavorazioni ne- cessarie per la realizzazione dei collettori secondari e dei relativi costi, non impedisse l'esecuzione del contratto, essendo i collettori previsti dal progetto, e potendosi porre rimedio alla predetta omissione attraverso la predisposi- zione di una variante e la determinazione di nuovi prezzi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge: non può condividersi, in contrario, l'insistenza del ricor- rente sulla interpretazione letterale della clausola contenuta nell'art. 13 del contratto, che prevedeva, in caso di difformità, la prevalenza delle previsioni del capitolato d'appalto e dell'elenco prezzi su quelle dei disegni progettuali, trattandosi di un criterio che, in quanto posto evidentemente asalvaguardia del costo preventivato dell'opera, poteva trovare applicazione esclusivamente in presenza di errori o omissioni di portata tale da imporre la predisposizione di varianti idonee a determinare il superamento dei limiti di legge. 10. Sulla base delle considerazioniche precedono, deve ritenersi infon- dato anche il quarto motivo, riguardante la legittimità della variante proposta dal direttore dei lavori.La sentenza impugnata ha infatti accertato che, al fine di comporre il contrasto insorto tra le parti in ordine ai maggiori lavori da eseguire per la realizzazione dell'opera commissionata, il direttore dei lavori aveva proposto una soluzione alternativa, consistente nella realizzazione di un collegamento tra gli allacci fognari e le caditoie che, pur risultando diverso da quello previ- sto dal progetto, avrebbe consentito il completamento dell'opera nel rispetto dei costi già preventivati; la praticabilità di tale soluzione era stata confer- mata dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale,pur evidenziandone la difformità da quella prevista dal progetto approvato, aveva ritenuto che la stessa comportasse una variazione dell'importo originario dei lavori non su- periore al 5%: sulla base di tale accertamento, la Corte territoriale ha corret- tamente concluso per l'illegittimità del rifiuto dell'appaltatore di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori, osservando che tale comportamento aveva impedito al direttore dei lavori di provvedere alla predisposizione ed all'ap- provazione di una perizia di variante. Come si è detto, infatti, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, alle stesse condizioni previste dal contratto, tutte le variazioni ritenute necessarie ed opportune dall'Amministrazione committente, purché non comportino un'al- terazione della sostanza dell'operané un aumento o una diminuzione dei la- vori superiore ad un quinto dell'importo originario del contratto; raggiunti questi limiti, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, l'Amministra- zione deve darne comunicazione all'appaltatore, il quale, entro dieci giorni, deve dichiarare per iscritto se intende recedere dal contratto oppure prose- guire i lavori ed a quali condizioni, ed in tal caso l'Amministrazione deve ren- dere note le proprie determinazionientro i successivi quarantacinque giorni; ove l'appaltatore, dopo aver ricevutola comunicazione di cui al comma pre- cedente,prosegua i lavori senza chiedere né il recesso n é nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto; in tal caso, o comunque se non risulti superato il limite del quinto, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto,ma se devono eseguirsi categorie di lavori non previste o impiegarsi materiali per i quali non risulti fissato il prezzo con- trattuale,si provvede alla formazione di nuovi prezzi, mediante la procedura disciplinata dagli artt. 21 e 22 del r.d. n. 350 del 1895. Tali disposizioni pre- vedono che la determinazione dei prezzi abbia luogo in via principale sulla base di un accordo tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, da sottoporre alla approvazione dell'Amministrazione, ed in caso di disaccordo che l'Ammini- strazione possa ingiungere all'appaltatore l'esecuzione dei lavori sulla base della determinazione compiuta dal direttore dei lavori, avverso la quale l'ap- paltatore può promuovere la risoluzione della controversia in via ordinaria o arbitrale, ferma restando la necessità di provvedere alla formulazione della riserva, secondo le modalità previste dagli artt. 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1985. Alla stregua di tale disciplina, deve escludersi che il contrasto insorto in ordine all'inclusione dei maggiori lavori richiesti nell'oggetto del contratto sti- pulato con l'Amministrazione giustificasse il rifiuto dell'appaltatore di pren- dere in consegna i lavori, invece di attendere che si provvedesse alla predi- sposizione e all'approvazione della perizia di variante, a seguito della quale soltanto, verificata l'incidenza dei maggiori lavori o dei nuovi prezzi sull'im- porto dell'appalto, avrebbe eventualmente potuto esercitare la facoltà di re- cesso accordatagli dall'art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, senza che venisse meno il suo diritto al pagamento dei lavori già effettuati, allo stesso prezzo previsto dal contratto, oppure, ove l'importo dei maggiori lavori fosse risultato inferiore ad un quinto di quello dell'appalto, agire in giudizio per la risoluzione della controversia in ordine alla determinazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 350 del 1895, formulando preventivamente la relativa riserva. 11. E' poi infondato il quinto motivo, riflettente la violazione del giudicato interno asseritamente formatosi in ordine all'incidenza dei maggiori lavori sull'importo dell'appalto. Il Tribunale non aveva infatti compiuto alcun accertamento in ordine allo avvenuto superamento del limite al di sotto del quale le maggiori opere ri- chieste non possono considerarsi varianti, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 109 del 1994, ma si era limitato ad osservare, richiamando la stima compiuta dal c.t.u., che nessuna delle due soluzioni ipotizzate per porre rimedio alla carenza del computo metrico e dell'elenco dei prezzi comportava un aumento dei lavori superiore ad un quinto dell'importo dell'appalto, e quindi tale da giustificare il recesso dell'appaltatore. Non avendo la sentenza ricollegato alcun effetto al superamento del limite di cui all'art. 25, comma terzo, cit., deve escludersi che al riguardo potesse essersi formato un giudi- cato interno, ai fini del quale non è sufficiente l'accertamento di un fatto, ma occorre che la sentenza rechi una statuizione minima suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, ovverosia una statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un determinato effetto giuridico(cfr. Cass., Sez. III, 19/10/2022, n. 30728; Cass., Sez. II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez. VI, 8/10/2018, n. 24783). La qualificazione delle maggiori opere richieste come variante non avrebbe d'altronde comportato alcuna conseguenza ai fini che qui interes- sano, non consentendo l'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'appal- tatore, subordinato al superamento del ben più elevato limite di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, ma imponendo soltanto l'approvazione di una perizia di variante, la cui predisposizione fu impedita, come accertato dalla Corte territoriale,proprio dal l'ingiustificato rifiuto dell'appaltatore di ricevere la consegna dei lavori, cui fece seguito la rescissione del contratto da parte dell'Amministrazione.Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dal ricor- rente, secondo cui il superamento del limite del 5% dell'importo originario dei lavori avrebbe comportato l'automatica qualificazione delle maggiori opere richieste come lavori extracontrattuali, la cui esecuzione poteva essere legit- timamente rifiutata, esulando dagli obblighi assunti mediante la stipulazione del contratto: a tal fine sarebbe risultata necessaria l'insussistenza dei pre- supposti di fatto richiesti dalla legge per la predisposizione della perizia di variante, la cui ammissibilità anche in presenza di errori od omissioni del pro- getto esecutivo idonei ad impedire la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera consente invece di ritenere operante la disciplina dettata dalle norme prece- dentemente richiamate, che imponeva all'appaltatore di assoggettarsi alla ri- chiesta formulata dall'Amministrazione. Non può infine ritenersi configurabile, in proposito, il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, ai fini del quale è necessaria la sussi- stenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, tale da impedire l'identificazione del procedimento logico-giuri- dico seguito per giungere alla decisione, non assumendo invece alcun rilievo il contrasto con le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, le quali restano prive di effetto, in quanto interamente assorbite da quelle effettuate dal giudice di appello (cfr. Cass., Sez. lav., 17/08/2020, n. 17196; Cass., Sez. V, 14/02/2014, n. 3594; Cass., Sez. III, 9/02/2004, n. 2427). 12. E' infine inammissibile il sesto motivo, riflettente il vizio di ultrapeti- zione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver pronunciato su un motivo di appello da lui mai proposto. Com'è noto, infatti, l'interpretazione dei motivi di appello costituisce, al pari di quella della domanda giudiziale, un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione(cfr. Cass., Sez. I, 30/08/2007, n. 18310; 16/12/2005, n. 27789; Cass., Sez. lav., 29/07/2003, n. 11667). Tale vizio nella specie non può ritenersi validamente dedotto, essendosi il ricorrente limitato a negare di avere impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che egli si fosse rifiutato di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori a causa del mancato accoglimento della sua richiesta di procedere alla rideter- minazione del corrispettivo dell'appalto, senza tuttavia trascrivere, a corredo della propria censura, i motivi di appello, riportati in modo estremamente sintetico nella narrativa del ricorso, con la conseguenza che risulta impossibile verificare se la questione esaminata dalla sentenza impugnata fosse davvero estranea alle doglianzesollevate in sede di gravame. A ciò si aggiunga che la tesi ritenuta infondata dalla Corte territoriale corrisponde sostanzialmente a quella sostenuta dal ricorrente in tutto il corso del giudizio, avendo egli fatto valere costantemente la legittimità del proprio rifiuto di prendere in consegna i lavori, a causa dell'inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione dell'appalto, determinata dalla mancata inclusione nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi delle lavorazioni necessarie per la realizzazione dei collettori secondari. Nessuna contraddizione è poi rilevabile nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il Comune, pur avendo rifiutato di procedere alla rideterminazione del corrispettivo dell'appalto, avesse manifestato la propria disponibilità a modificareil progetto dell'opera, in modo tale da contenere il costo dei maggiori lavori richiesti nell'ambito dell'importo preventivato: tale affermazione trova infatti spiegazione nel richiamo alla diversa soluzione pro- gettuale elaborata dal direttore dei lavori per favorire una composizione del contrasto insorto tra le parti, la quale, come rilevato dalla Corte territoriale, prevedeva una variazione dei costi che, in quanto inferiore al limite del 5% previsto dall'art. 25, terzo comma, della legge n. 109 del 1994, non richie- deva l'approvazione di una perizia di variante, potendo essere realizzata me- diante l'utilizzazione delle somme a disposizione. 13. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente,
Sentenza Cassazione n. 25800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris