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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11096/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 10/11/2022 dal Tribunale di Rimini per il reato di furto pluriaggravato in concorso con una terza persona.

Deducono erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., nonché degli artt. 62, n. 4, e 133, n. 2, cod. pen.

I ricorsi sono inammissibili, perché entrambi i motivi di cui sono costituiti riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3, 4 e 5; quanto al secondo motivo, le pp. 5, 6 7), rispetto ai quali le ricorrenti non operano alcun confronto critico, appalesandosi del tutto generiche le loro censure.

Giova, inoltre, ricordare che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 10/11/2022 dal Tribunale di Rimini per il reato di furto pluriaggravato in concorso con una terza persona. Deducono erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., nonché degli artt. 62, n. 4, e 133, n. 2, cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, perché entrambi i motivi di cui sono costituiti riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3, 4 e 5; quanto al secondo motivo, le pp. 5, 6 7), rispetto ai quali le ricorrenti non operano alcun confronto critico, appalesandosi del tutto generiche le loro censure. Giova, inoltre, ricordare che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle am
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