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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 27121/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3/10/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appellò di Napoli confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso con un minore, separatamente giudicato, condannandolo, ritenuta la continuazione con gli analoghi fatti, irrevocabilmente giudicati con sentenza n.603/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena finale di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 1800,00 di multa,

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in quanto la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli sulla base delle dichiarazioni del coimputato, in assenza di riscontri individualizzanti.

In proposito la sentenza impugnata ha, infatti, assunto quale elemento probante che gli abiti indossati dal ricorrente al momento dell'arresto per la rapina commessa sei giorni dopo quella a giudizio fossero gli stessi nei due episodi, pur non emergendo siffatto dato dal compendio investigativo ovvero dalla sentenza di primo grado e non avendo i giudici d'appello spiegato su quali elementi abbiano fondato simile convincimento; 2.2 la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, a fronte di specifica doglianza, la Corte territoriale si è limitata ad argomentare sulla misura della pena senza giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. 3.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha evaso con motivazione congrua le censure difensive inerenti la valutazione della prova, evidenziando che le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], acquisite al fascicolo processuale, trovano conferma non solo nelle analogie relative all'abbigliamento del prevenuto in occasione della rapina a giudizio e di quella, di solo sei giorni successiva, in relazione alla quale fu arrestato in flagranza, ma anche nelle sovrapponibili modalità operative degli episodi delittuosi, consumati nei confronti di due esercizi posti a breve distanza nel comune di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando a scopo intimidatorio colpi di petardi e spari di una pistola, ad opera di due soggetti che viaggiavano con uno scooter Piaggio.

In data 29 settembre 2020, subito dopo la rapina perpetrata ai danni del ristorante "O Mericano", il ricorrente veniva fermato unitamente al complice a bordo di un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] di colore nero, senza targa e, in sede di perquisizione, sulla persona del prevenuto venivano rinvenuti petardi tipo "cobra" mentre il coimputato deteneva una pistola di scena di colore nero con relative cartucce.

Il compendio indiziario acquisito in atti risulta correttamente scrutinato e appare dotato di univocità e concludenza rappresentativa sicché non possono trovare ingresso le censure difensive intese ad una rilettura delle emergenze acquisite.

4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alla denunzia di omessa motivazione in relazione alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.

La Corte territoriale, dopo aver correttamente riepilogato le doglianze esposte nel secondo motivo d'appello, ha argomentato l'impossibilità di addivenire ad una riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado a titolo di continuazione, segnalando la gravità del fatto a giudizio, realizzato con modalità che suscitano particolare allarme per la carica intimidatoria usata, ed evidenziando l'inclinazione a delinquere del prevenuto, resosi responsabile di ben due rapine in un brevissimo arco temporale.

Le considerazioni svolte dai giudici di appello in punto di congruità della pena implicano in maniera inequivoca il rigetto dell'istanza difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche.

Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057-01; Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, Rv. 207668 - 01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19 Maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3/10/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appellò di Napoli confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso con un minore, separatamente giudicato, condannandolo, ritenuta la continuazione con gli analoghi fatti, irrevocabilmente giudicati con sentenza n.603/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena finale di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 1800,00 di multa, 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in quanto la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli sulla base delle dichiarazioni del coimputato, in assenza di riscontri individualizzanti. In proposito la sentenza impugnata ha, infatti, assunto quale elemento probante che gli abiti indossati dal ricorrente al momento dell'arresto per la rapina commessa sei giorni dopo quella a giudizio fossero gli stessi nei due episodi, pur non emergendo siffatto dato dal compendio investigativo ovvero dalla sentenza di primo grado e non avendo i giudici d'appello spiegato su quali elementi abbiano fondato simile convincimento; 2.2 la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, a fronte di specifica doglianza, la Corte territoriale si è limitata ad argomentare sulla misura della pena senza giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evaso con motivazione congrua le censure difensive inerenti la valutazione della prova, evidenziando che le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], acquisite al fascicolo processuale, trovano conferma non solo nelle analogie relative all'abbigliamento del prevenuto in occasione della rapina a giudizio e di quella, di solo sei giorni successiva, in relazione alla quale fu arrestato in flagranza, ma anche nelle sovrapponibili modalità operative degli episodi delittuosi, consumati nei confronti di due esercizi posti a breve distanza nel comune di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando a scopo intimidatorio colpi di petardi e spari di una pistola, ad opera di due soggetti che viaggiavano con uno scooter Piaggio. In data 29 settembre 2020, subito dopo la rapina perpetrata ai danni del ristorante "O Mericano", il ricorrente veniva fermato unitamente al complice a bordo di un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] di colore nero, senza targa e, in sede di perquisizione, sulla persona del prevenuto venivano rinvenuti petardi tipo "cobra" mentre il coimputato deteneva una pistola di scena di colore nero con relative cartucce. Il compendio indiziario acquisito in atti risulta correttamente scrutinato e appare dotato di univocità e concludenza rappresentativa sicché non possono trovare ingresso le censure difensive intese ad una rilettura delle emergenze acquisite. 4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alla denunzia di omessa motivazione in relazione alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. La Corte territoriale, dopo aver correttamente riepilogato le doglianze esposte nel secondo motivo d'appello, ha argomentato l'impossibilità di addivenire ad una riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado a titolo di continuazione, segnalando la gravità del fatto a giudizio, realizzato con modalità che suscitano particolare allarme per la carica intimidatoria usata, ed evidenziando l'inclinazione a delinquere del prevenuto, resosi responsabile di ben due rapine in un brevissimo arco temporale. Le considerazioni svolte dai giudici di appello in punto di congruità della pena implicano in maniera inequivoca il rigetto dell'istanza difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche. Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057-01; Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, Rv. 207668 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 Maggio
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