CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Rozzano, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 46/2024 depositatail 9 gennaio 2024;Numero registro generale 6983/2024Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 23485/2026Data pubblicazione 18/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Per quanto qui interessa, la controversia trae origine daun’operazione di finanziamento finalizzata allo sviluppo della rete diteleriscaldamento nel territorio del Comune di Rozzano. A tal fine, lasocietà API – interamente partecipata dal Comune – stipulava indata 3 febbraio 2010 un contratto di finanziamento con MPS CapitalServices e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivorilevante, destinato alla realizzazione e al potenziamento degliimpianti e della rete di distribuzione. A garanzia delle obbligazioniassunte da API il Comune rilasciava, nella medesima data, unafideiussione verso i finanziatori, autorizzata con precedente deliberaconsiliare, per garantire sia eventuali maggiori costi sia il rimborsodelle rate del finanziamento entro determinati limiti temporalicollegati all’entrata in funzione delle opere.Nel corso dell’esecuzione del rapporto, i finanziatori procedevano aerogazioni parziali del finanziamento, mentre API, dopo l’avviodell’ammortamento, si rendeva inadempiente alle obbligazionirestitutorie. La situazione economico-finanziaria della società siaggravava sino all’accesso a procedura concorsuale e al successivofallimento, senza che il progetto fosse integralmente realizzato. Afronte dell’inadempimento della debitrice principale, i finanziatoriprovvedevano all’escussione della garanzia prestata dal Comune.Quest’ultimo conveniva le controparti – tra cui [OSCURATO:SOCIETA]che poi si costituiva mediante la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. - alTribunale di Milano perché fosse dichiarata nullità o inefficacia ocomunque inoperatività della fideiussione, ovvero, in subordine, perla rideterminazione del limite massimo garantito e perl’accertamento di un proprio credito risarcitorio compensabile.Numero registro generale 6983/2024Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 23485/2026Data pubblicazione 18/07/2026Il Tribunale, con sentenza n. 45/2022, accertava l’efficacia dellafideiussione entro un determinato ammontare e condannava ilComune al pagamento ai finanziatori, respingendo le ulterioridomande.2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 46/2024, respingevapoi l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaravainammissibile l’appello incidentale della società mandataria di SienaNPL – proposto dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA]. - e accoglieva quello del Comune, riformandointegralmente la sentenza di primo grado nel senso dellainoperatività della fideiussione e della conseguente mancatadebenza.3. Siena NPL, tramite la propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso, con tre motivi; il Comune haresistito con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affetto da un evidente e tutt’altro che minimaleassemblaggio di documenti, riportati in fotocopie nelle pagine 9-14,nelle pagine 16 e nelle pagine 20-21. In tal modo, il giudice dilegittimità viene percepito come un giudice di merito, da taliinserzioni dovendo attingere, secondo la ricorrente, per pervenire algiudizio che gli viene chiesto.Ciò conduce alla inammissibilità del ricorso stesso, in quanto lariproduzione integrale di più documenti si traduce in una esposizionedei fatti contraria al canone della essenzialità di cui all’art. 365,comma 1, n. 3 c.p.c., imponendo in tal modo al giudicante direperire egli stesso gli elementi rilevanti ai fini della estrazione deifatti appunto “essenziali” che si rinvengano all’interno dei documentiassemblati. La novellazione della norma, in vigore dal 1 gennaioNumero registro generale 6983/2024Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 23485/2026Data pubblicazione 18/07/20262023, non ha d’altronde inciso, con la limitata modifica espressiva,sulla ratio già insita nel testo precedente e ben identificata dallagiurisprudenza di questa Suprema Corte (tra gli arresti massimati, v.Cass. 18363/2015 – per cui l’integrale riproduzione di più documentisi traduce appunto in un’esposizione dei fatti non sommaria – e laconforme Cass. ord. 12641/2017; sulla necessità di una essenziale,e quindi sintetica, esposizione dei fatti cfr. pure Cass. ord.22185/2015, e sul suo collegamento complementare anche con l’art.365, comma 1, n. 4 c.p.c. Cass. ord. 16618/2025; v. pure Cass.ord. 26837/2020 e Cass. ord. 33353/2023, per cui non puòchiedersi al giudice di legittimità quale interprete di ricercare glielementi rilevanti presenti all’interno dei documenti assemblati).2. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, sedovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondereal controricorrente le spese, che liquida in euro 20.000 per compensied euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15per cento e ad accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 6983/2024Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 23485/2026Data pubblicazione 18/07/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi