CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1981
Cassazione n. 29522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Salerno i ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione (vedi p.3 della sentenza impugnata); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di 131-bis cod.pen.) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche su tale punto, evidenziando l'intensità del dolo, le modalità del fatto e la durata dell'allontanamento; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensor