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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14211/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, il 23.2.2021, il GUP di Pesaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina di cui al capo 1), lesioni personali di cui al capo 2) e porto ingiustificato di un coltello, di cui al capo 4) e, ritenute in suo favore la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e le attenuanti generiche stimate complessivamente equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato, tenuto conto dell'aumento per la continuazione e della finale riduzione per la scelta del rito, alla pena finale di anni 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva inoltre applicato al ricorrente la pena accessoria conseguente e la misura di sicurezza della espulsione dell'Italia a pena espiata;

2. ricorre per cassazione il difensore del Torkhani lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa: rileva che la Corte di Appello non ha vagliato la attendibilità della persona offesa Tomassoli omettendo di considerare il contesto in cui era maturato l'episodio; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen.: segnala la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame articolato in merito ad un esito diverso, di prevalenza e non già di mera equivalenza, del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 La Corte di Appello ha motivatamente condiviso il giudizio formulato dal primo giudice in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con argomentazioni con le quali, invero, il ricorso non si confronta avendo sottolineato, ad esempio, il fatto che il Tomassoli non soltanto non si fosse costituito parte civile ma avesse persino rimesso la querela "... a dimostrazione di una assoluta mancanza di interessi economico sottesi alla denuncia e della altrettanto assoluta mancanza di intenti persecutori e men che meno calunniatori" (cfr., pag. 4 della sentenza).

I giudici di secondo grado hanno inoltre contrastato in maniera specifica l'appello dell'imputato in merito ai riscontri oggettivi rispetto al resoconto fornito dal Tomassoli che risulta non già smentito ma, anzi, a loro avviso pienamente confermato dagli esiti delle indagini sui contatti telefonici intercorsi con la Laquainiti (cfr., ivi, pagg. 5-6).

D'altra parte, è pacifico che le doglianze dedotte "sub specie" di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.

SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).

È pacifico che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass.

SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1.666, Pirajno; Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini).

Ed è pur sempre opportuno ribadire che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo avendo la Corte di Appello motivato sulla conferma del giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno sulla scorta dei precedenti penali del Torkhani "tra cui ne figura uno specifico" (cfr., ivi, pag. 7).

In tal modo, i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, il 23.2.2021, il GUP di Pesaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina di cui al capo 1), lesioni personali di cui al capo 2) e porto ingiustificato di un coltello, di cui al capo 4) e, ritenute in suo favore la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e le attenuanti generiche stimate complessivamente equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato, tenuto conto dell'aumento per la continuazione e della finale riduzione per la scelta del rito, alla pena finale di anni 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva inoltre applicato al ricorrente la pena accessoria conseguente e la misura di sicurezza della espulsione dell'Italia a pena espiata; 2. ricorre per cassazione il difensore del Torkhani lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa: rileva che la Corte di Appello non ha vagliato la attendibilità della persona offesa Tomassoli omettendo di considerare il contesto in cui era maturato l'episodio; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen.: segnala la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame articolato in merito ad un esito diverso, di prevalenza e non già di mera equivalenza, del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 La Corte di Appello ha motivatamente condiviso il giudizio formulato dal primo giudice in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con argomentazioni con le quali, invero, il ricorso non si confronta avendo sottolineato, ad esempio, il fatto che il Tomassoli non soltanto non si fosse costituito parte civile ma avesse persino rimesso la querela "... a dimostrazione di una assoluta mancanza di interessi economico sottesi alla denuncia e della altrettanto assoluta mancanza di intenti persecutori e men che meno calunniatori" (cfr., pag. 4 della sentenza). I giudici di secondo grado hanno inoltre contrastato in maniera specifica l'appello dell'imputato in merito ai riscontri oggettivi rispetto al resoconto fornito dal Tomassoli che risulta non già smentito ma, anzi, a loro avviso pienamente confermato dagli esiti delle indagini sui contatti telefonici intercorsi con la Laquainiti (cfr., ivi, pagg. 5-6). D'altra parte, è pacifico che le doglianze dedotte "sub specie" di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). È pacifico che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass. SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1.666, Pirajno; Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini). Ed è pur sempre opportuno ribadire che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo avendo la Corte di Appello motivato sulla conferma del giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno sulla scorta dei precedenti penali del Torkhani "tra cui ne figura uno specifico" (cfr., ivi, pag. 7). In tal modo, i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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