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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01998/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di cui all'art. 612 e 582 cod. pen.; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'insussistenza del contributo causale del predetto alla realizzazione del fatto tipico di minaccia (valevole, nella ricostruzione difensiva, sia a smentire la responsabilità penale dell'imputato a questo titolo, sia a negare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa e, in subordine, dell'eccesso colposo in legittima difesa, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 5 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la statuizione della sentenza di appello secondo cui non è stato possibile riscontrare alcun male ingiusto a cui il Domizi avrebbe reagito ex art. 52 cod. pen.: la fattispecie ricostruita dal giudice di merito, infatti, fotografa coerentemente un'aggressior e compiuta da "cinque contro uno", rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, aveva provato a divincolarsi; Considerato che il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'irrilevanza causale del contributo dei correi, allo scopo di demolire la sentenza di appello in punto di ascrivibilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., è mani'estamente infondato, in quanto adduce violazioni di legge basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], che censura la sentenza di appello nella parte in cui ha riconosciuto il ricorrente responsabile in concorso del reato di lesioni, è manifestamente infondato, dal momento che trascura l'assunto pacifico secondo cui, nell'ambito di un'aggressione violenta perpetrata da più persone, la prova del contributo causale atipico di un correo si può desumere dalla sola partecipazione alla colluttazione, già di per sé idonea a determinare, sul piano del nesso di causalità ex art. 40 cod.pen., un evento di lesioni hic et nunc diverso da quello che si sarebbe verificato senza l'azione del correo; Esaminate le memorie depositate dai difensori dei ricorrenti, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità dei ricorsi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di cui all'art. 612 e 582 cod. pen.; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'insussistenza del contributo causale del predetto alla realizzazione del fatto tipico di minaccia (valevole, nella ricostruzione difensiva, sia a smentire la responsabilità penale dell'imputato a questo titolo, sia a negare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa e, in subordine, dell'eccesso colposo in legittima difesa, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 5 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la statuizione della sentenza di appello secondo cui non è stato possibile riscontrare alcun male ingiusto a cui il Domizi avrebbe reagito ex art. 52 cod. pen.: la fattispecie ricostruita dal giudice di merito, infatti, fotografa coerentemente un'aggressior e compiuta da "cinque contro uno", rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, aveva provato a divincolarsi; Considerato che il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'irrilevanza causale del contributo dei correi, allo scopo di demolire la sentenza di appello in punto di ascrivibilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., è mani'estamente infondato, in quanto adduce violazioni di legge basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], che censura la sentenza di appello nella parte in cui ha riconosciuto il ricorrente responsabile in concorso del reato di lesioni, è manifestamente infondato, dal momento che trascura l'assunto pacifico secondo cui, nell'ambito di un'aggressione violenta perpetrata da più persone, la prova del contributo causale atipico di un correo si può desumere dalla sola partecipazione alla colluttazione, già di per sé idonea a determinare, sul piano del nesso di causalità ex art. 40 cod.pen., un evento di lesioni hic et nunc diverso da quello che si sarebbe verificato senza l'azione del correo; Esaminate le memorie depositate dai difensori dei ricorrenti, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità dei ricorsi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 s
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