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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33507/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si prospettano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di estorsione, di mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto e di dosimetria della pena, sono aspecifici in quanto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le censure proposte; che, in particolare, la difesa ricorrente si limita a prospettare come erroneo il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa dalla quale non emergerebbe comunque la contestata condotta estorsiva, senza in alcun modo confutare il corretto apparato argomentativo contenuto nella sentenza impugnata ( pagg. 7-9) laddove ha puntualmente illustrato tale narrato analizzandolo sul piano intrinseco sotto il profilo della precisione e coerenza ed evidenziando anche gli elementi di riscontro; che, quanto al censurato diniego della attenuante della lieve entità e al giudizio di congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado, il ricorso si limita semplicemente ad affermare la sussistenza dei presupposti di legge dell'invocata diminuente e a lamentare la sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si prospettano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di estorsione, di mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto e di dosimetria della pena, sono aspecifici in quanto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le censure proposte; che, in particolare, la difesa ricorrente si limita a prospettare come erroneo il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa dalla quale non emergerebbe comunque la contestata condotta estorsiva, senza in alcun modo confutare il corretto apparato argomentativo contenuto nella sentenza impugnata ( pagg. 7-9) laddove ha puntualmente illustrato tale narrato analizzandolo sul piano intrinseco sotto il profilo della precisione e coerenza ed evidenziando anche gli elementi di riscontro; che, quanto al censurato diniego della attenuante della lieve entità e al giudizio di congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado, il ricorso si limita semplicemente ad affermare la sussistenza dei presupposti di legge dell'invocata diminuente e a lamentare la sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 33507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris