CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47203/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., riducendo però la pena previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della sentenza derivata dalla deliberazione della stessa nonostante il difensore avesse comunicato di aderire alla astensione collettiva dalle udienze, è manifestamente infondata in quanto: - il processo è stato trattato in grado di appello con il rito cartolare ex art. 23 bis di n. 137 del 2020, non avendo le parti chiesto la discussione orale (come risulta pacificamente dall'esame degli atti nonostante, per mero errore materiale, l'intestazione della sentenza riporti l'indicazione "pubblicata mediante lettura del dispositivo"); - nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); Considerato che gli ulteriori tre motivi, che deducono l'ignoranza della falsità delle banconote, la mancanza di dolo e invocano la derubricazione nel reato di cui all'art. 457 cod. pen., sono versati in fatto e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dalla Corte di appello (cfr. pagine terza e quarta della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così