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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 13812/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la rel-azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 gennaio 2018 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza precedentemente emessa dal Tribunale di Macerata il 7 giugno 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 6 ed C 20.000 di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato ascritto, riducendo la pena complessivamente inflitta in anni 5, mesi 4 di reclusione ed C 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente eccependo la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte.

Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di Cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori.

La norma richiamata è stata così modificata nei termini richiamati dalla legge 23.6.2017 n. 103 ed è entrata in vigore in data 3.8.2017.

Di qui discende che il ricorso, risultando presentato personalmente dalla parte il giorno 14 ottobre 2019, e non da un difensore, è inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estenpre il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la rel-azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 gennaio 2018 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza precedentemente emessa dal Tribunale di Macerata il 7 giugno 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 6 ed C 20.000 di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato ascritto, riducendo la pena complessivamente inflitta in anni 5, mesi 4 di reclusione ed C 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente eccependo la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte. Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di Cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori. La norma richiamata è stata così modificata nei termini richiamati dalla legge 23.6.2017 n. 103 ed è entrata in vigore in data 3.8.2017. Di qui discende che il ricorso, risultando presentato personalmente dalla parte il giorno 14 ottobre 2019, e non da un difensore, è inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estenpre il
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