CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] del Fallimento n. 37/2022 della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore pro –tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -ANNESSA Roberto;- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.5933/2024, pubblicata il 24 settembre 2024, notificata il 26settembre 2024;Numero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 13 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;vista l’istanza di decisione tempestivamente spiegata dalricorrente all’esito della proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c.;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2016,[OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentire dichiarare la nullitàdell’atto di vendita immobiliare concluso tra le parti per laviolazione delle norme urbanistiche ivi perpetrate o, in subordine,al fine di sentire pronunciare la risoluzione della vendita perinadempimento del venditore, con la condanna della societàconvenuta alla restituzione del prezzo corrisposto di euro82.950,00.In via ulteriormente gradata, chiedeva che fosse accertato ildeprezzamento dell’immobile nella misura del 50% del prezzocorrisposto o nell’altra misura ritenuta giusta e/o equa, con lacondanna della società convenuta al pagamento, a titolo direstituzione o di risarcimento del danno, in favore del Parisi, dellasomma di euro 41.475,00 o di quella diversa ritenuta di giustiziae/o equa.In ogni caso, con la condanna ulteriore della societàconvenuta al risarcimento dei danni, materiali e immateriali,Numero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026conseguentemente patiti, per un totale complessivo di euro7.500,00, in ordine al mancato incasso dei canoni locatizi nonchéper il lucro cessante derivante dall’impossibilità di poter affittarel’immobile in questione per il futuro alla scadenza del contratto dilocazione, oltre all’importo di euro 20.000,00 per i danniimmateriali.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., laquale concludeva per il rigetto delle domande avversarie,contestandone la fondatezza.Interveniva altresì volontariamente [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnicad’ufficio.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 23995/2018,pubblicata il 14 dicembre 2018, notificata il 17 dicembre 2018,accoglieva la domanda principale avanzata dal Parisi diaccertamento della nullità dell’atto di compravendita immobiliareredatto per atto pubblico e condannava la società convenuta alpagamento, in favore del Parisi, della somma di euro 82.950,00,a titolo di restituzione del prezzo corrisposto, oltre interessi legalidecorrenti dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, respingendola domanda risarcitoria.2.– Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019, laMoenia [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione proponeva appelloavverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) che vi eracarenza di legittimazione attiva del Parisi; 2) che l’immobile eraconforme alle previsioni urbanistiche, al permesso di costruire(che aveva autorizzato l’aumento volumetrico del piano terra e ilsuo mutamento ad uso residenziale, senza richiedere alcun attoNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026d’obbligo) e alle norme tecniche di attuazione annesse al pianoregolatore generale del Comune di Castelnuovo di Porto; 3) chenon vi era alcun abuso riferibile all’appartamento compravenduto.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto dell’appello e per la conseguenteconferma della pronuncia appellata e, in subordine, insistevanell’accoglimento delle domande subordinate assorbite dirisoluzione o di riduzione del prezzo per deprezzamentodell’immobile.Rimaneva contumace nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio d’appello si costituiva il Fallimento n.37/2022 della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, ilquale chiedeva l’accertamento dell’avvenuta estinzione delgiudizio ovvero, in via subordinata, che fosse dichiarata la suainterruzione.Successivamente lo stesso Fallimento dichiarava di prestareacquiescenza alla sentenza di primo grado, non avendo laCuratela più interesse alla prosecuzione del giudizio eall’eventuale riforma della sentenza impugnata, stantel’ammissione del Parisi allo stato passivo del fallimento per lasomma oggetto di condanna.Tali conclusioni erano ribadite all’esito della riassunzione delgiudizio a cura di [OSCURATO:PERSONA], dopo la dichiarazione diinterruzione dello stesso.In sede di precisazione delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] ribadivale conclusioni rassegnate con l’atto di costituzione in appello.Solo con la comparsa conclusionale l’appellato – stantel’intervenuto overruling di cui alla sentenza delle Sezioni unite diNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026questa Corte n. 8230/2019 – dichiarava di rinunciare alladomanda di nullità del contratto di compravendita proposta inprimo grado ed anche alla domanda di risoluzione del medesimocontratto, chiedendo che, in parziale riforma della gravatasentenza, fosse accertato il deprezzamento dell’immobile nellamisura del 50%, con la conseguente condanna dell’appellante alpagamento, a titolo di restituzione o di risarcimento del danno, infavore del Parisi, dell’importo equitativamente determinato pari adeuro 41.475,00 o di quello diverso ritenuto giusto e/o equo, conl’ulteriore condanna al risarcimento dei danni.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma,con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilitàdell’appello per sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che le nuoveconclusioni proposte dell’appellato – attraverso le quali si erachiesta la parziale riforma della sentenza, in relazione alledomande risarcitorie respinte dal primo giudice – eranoinammissibili; b) che, con la comparsa di costituzione e rispostanel grado d’appello, l’appellato aveva chiesto la conferma dellasentenza impugnata e, solo in via gradata, aveva riproposto ledomande risarcitorie, senza peraltro censurare la ritenuta assenzadi prova e il conseguente rigetto delle stesse da parte delTribunale; c) che, peraltro, la costituzione dell’appellato eraintervenuta tardivamente, dovendo pertanto escludersil’ammissibilità dell’appello incidentale, né poteva applicarsi l’art.346 c.p.c., che riguardava le domande rimaste assorbite, mentrenel caso in questione le ulteriori domande dell’attore erano stateNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026respinte dal Tribunale; d) che, in relazione alle conclusionirassegnate da parte appellante, non restava che prendere attodella sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, con laconseguente declaratoria di inammissibilità della stessa.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del fallimento n.37/2022 della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione.È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizioneanticipata del giudizio depositata il 24 settembre 2025,comunicata il 25 settembre 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,alla stregua della ritenuta inammissibilità del ricorso.Con istanza depositata il 4 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la decisione della causa.5.– Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che il consigliere delegato che ha formulatola proposta di definizione può far parte ed essere nominatorelatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, per avere la Corte di merito mancato diNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiarare la “reviviscenza” del contratto di compravenditaimmobiliare in questione, né valutato la gradata domanda diriduzione del prezzo, omettendo di esaminare il fatto relativoall’intervenuta rinuncia del Parisi alla domanda di nullità delcontratto, formulata in sede di note conclusive autorizzate del 6settembre 2024, ove, sul punto, l’appellato odierno ricorrenteaveva dedotto che – a seguito dell’intervenuto overruling delleSezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8230/2019) – ilcontratto di vendita immobiliare non avrebbe potuto considerarsinullo.E ciò in ragione della circostanza che la società venditriceaveva edificato il complesso edilizio difformemente da quantostabilito nel titolo edilizio citato nella compravendita.3.– Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,per avere la Corte territoriale mancato di prendereadeguatamente in considerazione il fatto inerente all’intervenutarinuncia del Parisi alla domanda di risoluzione del contratto dicompravendita immobiliare oggetto di causa, anch’essacontenuta nelle note conclusive sopracitate, e tanto al fine diverificare la fondatezza della domanda, ritenuta assorbita inprimo grado, di riduzione del prezzo.4.– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, peravere la Corte distrettuale illegittimamente mancato di esaminareil fatto attinente alla richiesta, rivolta dal Parisi alla stessa CorteNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026d’appello, di decidere sulla residua domanda di riduzione delprezzo del contratto di compravendita immobiliare, la quale – afronte dell’intervenuta rinuncia del Parisi alle domande di nullità erisoluzione del contratto – avrebbe rappresentato l’unico rimediofunzionale a ristabilire l’equilibrio contrattuale tra le parti.5.– Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1218 e 1492 c.c. nonché dell’art. 346c.p.c., per avere la Corte del gravame qualificato l’azione diriduzione del prezzo come azione risarcitoria, pur essendo le dueazioni contraddistinte da natura giuridica e presupposti differenti.6.– Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 96 legge fall., per averela Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile ilgravame, ritenendo che il Parisi non avesse più alcun interesseall’appello, nonostante residuasse la domanda da quest’ultimoarticolata di riduzione del prezzo (domanda non incompatibile conl’ottenuta ammissione – seppure con riserva – del credito delParisi al passivo del fallimento), da considerarsi non piùassorbita, stante l’intervenuta rinuncia del Parisi alle domande dinullità e di risoluzione del contratto.7.– I motivi che precedono – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono inammissibili per più ordinidi motivi.7.1.– Infatti, l’avvenuta “rinuncia alle domande”, con lacontestuale richiesta di pronunciarsi sulla domanda di riduzioneNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026del prezzo, è avvenuta tardivamente solo con la comparsaconclusionale in appello.Ora, l’appendice pre-decisoria, che si snoda nello scambio dicomparse conclusionali e memorie di replica, assolve unicamenteuna funzione illustrativa delle domande e delle eccezioniritualmente introdotte in giudizio, sicché tali note certamente nonpossono contenere modifiche delle domande formulate, néconclusioni nuove (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5402 del25/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016; Sez. 6-2,Ordinanza n. 315 del 12/01/2012; Sez. 3, Sentenza n. 16152 del08/07/2010).D’altronde, non si trattava, nella specie, della mera rinunciaalle domande (la quale può essere esplicitata anche nellecomparse conclusionali: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8737 del15/04/2014; Sez. 3, Sentenza n. 7977 del 25/08/1997; Sez. 3,Sentenza n. 2434 del 22/07/1971; Sez. 3, Sentenza n. 334 del27/02/1965; Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 22/04/1963), ma dellaben più radicale rinuncia all’esito decisorio delle domande giàaccolte, con la richiesta di pronuncia sulle domande subordinateproposte, a cura dell’appellato, che non aveva spiegato alcungravame incidentale.7.2.– In secondo luogo, i fatti dedotti non ricadono nell’alveodei fatti storici, principali o secondari, di natura sostanziale, la cuiesistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hannocostituito oggetto di discussione tra le parti, trattandosi, perconverso, di fatti processuali.Al riguardo, l’omesso esame riferito ad “un fatto decisivo peril giudizio” deve attenere ad un preciso accadimento o unaNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabilein alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” o “deduzionidifensive”, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguenteinammissibilità delle censure irritualmente formulate ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 6-1,Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n.22397 del 06/09/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del18/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017; Sez. 5,Sentenza n. 21152 del 08/10/2014).7.3.– Ancora, la Corte territoriale non ha mancato diprendere in considerazione, né la rinuncia del Parisi alle domandedi nullità e di risoluzione del contratto di compravenditaimmobiliare, né tantomeno la richiesta dello stesso appellatoodierno ricorrente di riduzione del prezzo originariamentepattuito, ma piuttosto ha rilevato l’inammissibilità delle nuove(rispetto all’atto di costituzione nel giudizio di appello) conclusioniproposte dal Parisi nella comparsa conclusionale del 6 settembre2024.Sul punto, la sentenza impugnata ha chiarito che, attraversotali note, l’appellato aveva chiesto la parziale riforma dellasentenza in relazione alle domande risarcitorie respinte dal primogiudice, avendo, invece, con la comparsa di costituzione erisposta nel grado di appello chiesto la conferma della sentenza diprimo grado e, solo in via gradata, riproposto le domanderisarcitorie, senza neppure contestare la sostenuta assenza diprova e il conseguente rigetto delle stesse domande da parte delTribunale.Numero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026Inoltre, la Corte di secondo grado ha precisato che si dovevaescludere, attesa la tardività della costituzione in giudiziodell’appellato (avvenuta lo stesso giorno della prima udienza delgiudizio d’appello), l’ammissibilità dell’appello incidentale.7.4.– Si rileva altresì che l’interesse alla prosecuzione delgiudizio di impugnazione doveva essere valutato solo in relazionealla posizione processuale dell’appellante, stante che l’appellatonon aveva spiegato appello incidentale.Pertanto, all’esito della rinuncia all’impugnazione persopravvenuto disinteresse manifestato dall’appellante al suoaccoglimento, il gravame è stato correttamente dichiaratoinammissibile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5250 del06/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8387 del 03/08/1999; Sez. 1,Sentenza n. 5556 del 19/05/1995).7.5.– In ultimo, l’efficacia abdicativa in ordine all’effettosostanziale della decisione di merito, che va riconosciuta soltantoad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche algiudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sueconseguenze, è di per sé preclusiva del potere delle parti dichiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26372 del 10/10/2024; Sez. 2,Sentenza n. 6845 del 16/03/2017; Sez. 5, Sentenza n. 5026 del02/04/2003; Sez. 3, Sentenza n. 130 del 21/01/1971).Sicché le parti che hanno posto in essere la suddetta rinunzianon hanno il potere di chiedere al giudice una nuova decisionesulla stessa controversia decisa dalla sentenza di primo gradopassata in giudicato.Numero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per l’effetto, era comunque inibito all’appellato chiederel’accoglimento della domanda subordinata di riduzione del prezzo.8.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis,ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore adeuro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellaNumero registro generale 26144/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 15645/2026Data pubblicazione 22/05/2026somma equitativamente determinata in euro 6.500,00 e alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci