CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38323/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 26353 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50C47 F839P) MARUZZELLA Antonietta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E71 F839N) MARUZZELLA Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77825 F839K) MARUZZELLA Concetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82A48 F839V) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P20 F839S) -ricorrenti- nei confronti di D'AURIA Pasquale (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R01 A455P) D'AURIA Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69D22 A455G) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M09 F839N) -controricorrenti- nonché MARUZZELLA Filomena (C.F.: non indicato) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. «06/2018, pubblicata in data 22 giugno 2018 (notificata in data 10 luglio 2018); Ric. n. 26353/2018 - Sez. 3 - Ud. 11 giugno 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 7 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'Il giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria promosso da Fi- lomena Maruzzella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché Anto- nietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA], i convenuti hanno impugnato l'aggiudicazione di uno degli immobili in comunio- ne, disposta in favore di Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auria, proponen- do, tra l'altro, opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento di detto immo- bile. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli, che ha dichiarato la nullità del decreto di trasferimento. Con sentenza n. 18185 in data 29 luglio 2013, questa Corte, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dai D'Auria avverso la predetta sentenza, con rinvio al Tribunale di Napoli. La riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da parte della Polise e dei Maruzzella è stata ritenuta tardiva dal Tribunale di Napoli, che ha dichiarato estinto il giudizio ai sen- si dell'art. 393 c.p.c. Ricorrono la Polise, nonché Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso i D'Auria. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con- vertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Ric. n. 26353/2018 - Sez. 3 - Ud. 11 giugno 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 7 Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione agli artt. 392, 393, 617, comma 2, e 618 c.p.c.». Il ricorso è infondato. Dopo la cassazione con rinvio della originaria sentenza del Tribunale di Napoli, la riassunzione del giudizio è avvenuta con ricorso, depositato tempestivamente, ma notificato tardi- vamente, rispetto al termine di cui all'art. 392 c.p.c.. Il tribunale l'ha ritenuta tardiva, sul presupposto che dovesse avvenire con citazione, in applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa stessa Corte, secondo cui l'errore della parte nella scelta del modello dell'atto di introdu- zione o riassunzione del giudizio, o di una sua fase, produce una mera irregolarità ed è comunque oggetto di sanatoria, in base al principio generale di conservazione degli atti proces- suali, allorché esso contenga tutti i requisiti di forma e conte- nuto necessari per il raggiungimento dello scopo, ma il rispet- to di eventuali termini di decadenza è assicurato solo dalla at- tivazione (o riattivazione) del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello di atto effettivamente da porre in essere, con la conseguenza che, ove la introduzione/riassunzione del giudizio avvenga con ri- corso, invece che con atto di citazione, rileva a tale ultimo fine la data di notificazione dell'atto e non il suo deposito in can- celleria, e viceversa (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 25/02/2009, Rv. 606943 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5777 del 12/04/2012, Rv. 622312 - 01; Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013, Rv. 627418 - 01; Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013, Rv. 627462 - 01; Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584 - 01; Sez. 3, Sentenza Ric. n. 26353/2018 - Sez. 3 - Ud. 11 giugno 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 7 n. 21406 del 10/10/2014, Rv. 632849 - 01; Sez. 6 - 3, Sen- tenza n. 2490 del 08/02/2016, Rv. 639070 - 01; Sez. 3, Or- dinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 403 del 10/01/2019, Rv. 652669 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24379 del 30/09/2019, Rv. 655255 - 01). I ricorrenti non contestano specificamente i principi di diritto sopra esposti, cui peraltro la Corte ritiene debba darsi piena continuità, ma sostengono che, trattandosi di opposizione esecutiva, la riassunzione doveva ritenersi correttamente ef- fettuata con ricorso invece che con atto di citazione. Tale ultimo assunto è manifestamente infondato. In primo luogo, è lo stesso espresso disposto dell'art. 392, comma 2, c.p.c. che prevede che la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio debba essere effettuata con atto di citazione. In ogni caso, secondo l'indirizzo costante di questa Corte - che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a ri- meditare - l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena delle opposizioni esecutive, ai sensi degli art. 616 e 618 c.p.c., deve avvenire con atto di citazione, salvi i casi (nella specie non ricorrenti) di applicabilità di un rito speciale, in ra- gione della materia sottostante, che preveda il ricorso come atto introduttivo (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018, Rv. 651973 - 01: «a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della I. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto in- troduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va in- Ric. n. 26353/2018 - Sez. 3 - Ud. 11 giugno 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 7 trodotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice»; nel medesimo senso, ex multis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5809 del 09/03/2018, Rv. 648347 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32708 del 12/12/2019, Rv. 656346 - 01). Non possono sussistere dubbi sul fatto che oggetto della rias- sunzione, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sia proprio, ed esclusivamente, il giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione. Non può, infatti, certamente ritenersi che possa o debba avere luogo nuovamente la relativa fase sommaria, la quale va ef- fettivamente introdotta con ricorso depositato nel processo esecutivo pendente, diretto al giudice dell'esecuzione, ma che comunque si svolge davanti a tale ultimo giudice, non potendo essa mai avere luogo davanti al giudice della cognizione. La indicata fase sommaria è del resto da ritenersi definita do- po la pronuncia degli eventuali provvedimenti cautelari da parte del giudice dell'esecuzione e l'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena (e/o, comunque, a seguito di tale instaurazione). Non possono pertanto sorgere dubbi sul fatto che la riassun- zione debba avere luogo, di regola, con atto di citazione e non con ricorso, fatta salva esclusivamente l'applicabilità di un rito speciale, in ragione della materia oggetto dell'opposizione, che preveda il ricorso come atto introduttivo, come ad esempio in caso di opposizioni nella materia del lavoro, ai sensi dell'art.618 bis c.p.c. (ipotesi, come già rilevato, nella specie non ri- corrente). La decisione impugnata deve quindi ritenersi aver fatto corret- ta applicazione del seguente principio di diritto: «l'atto di rias- sunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti Ric. n. 26353/2018 - Sez. 3 - Ud. 11 giugno 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 7 di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispetti- vamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella qua- le deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della re- lativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c.; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di co- gnizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzio- ne a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ri- corso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tem- pestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la noti- ficazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c.». Nella specie è pacifico che la riassunzione, dopo la cassazione della sentenza di merito, è avvenuta con ricorso, depositato tempestivamente, ma notificato tardivamente, rispetto al ter- mine di cui all'art. 392 c.p.c.. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 26353/2018 - Sez. 3 - Ud. 11 giugno 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 7 - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi C 7.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in dat giugno 2021. L'estensor