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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 32738/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23386/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dasé stesso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.

DIST. [OSCURATO:PERSONA],n. 30/2019 depositata i l 17/01/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 17 gennaio 2019, n. 30.

La Corte d’appello, nella contumacia della società [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato il gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e aveva accolto parzialmente il gravame incidentale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento della somma di euro 74.429 e alle spese del doppio grado del processo.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

2. Con provvedimento del 31 gennaio 2023 il Presidente della seconda sezione civile ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1 c.p.c., di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, “atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore in appello degli odierni ricorrenti in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva, in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019”.

Con atto dell’8 marzo 2023 i ricorrenti hanno chiesto ex art. 380-bis, comma 1 c.p.c., la decisione del ricorso, precisando “che il ricorso è tempestivo in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è costituita nel giudizio di secondo grado e non vi è stata notifica ad alcun suo difensore in appello”. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “brevi note” nelle quali ha “espressamente escluso l’adesione di cui all’art. 391, ultimo comma c.p.c.” e ha chiesto a questa Corte di condannare in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del presente grado in suo favore; il medesimo ha poi depositato memoria con la quale, preso atto della richiesta di decisione del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con formazione della cosa giudicata sostanziale nei suoi confronti, e ha chiesto di applicare l’art. 96, terzo comma c.p.c.

Memoria è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2380-bise segg., 1294, 1704, 1708, 1709, 1716, 1720, 1726 e 1730 c.c., 83 c.p.c., nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza, documentata e non contestata”, che il ricorrente ha “rivestito il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 2006 a oggi e, quindi, in relazione alla inesistenza della motivazione conducente al riconoscimento del contratto di patrocinio tra l’amministratore della società in proprio e il professionista”.

Il motivo, rivolto nei confronti della decisione della Corte d’appello di rigetto del gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] laddove aveva contestato la sua legittimazione passiva, ritenuta sussistente dal primo giudice, è inammissibile.

Come si evidenzia nella proposta del Presidente della sezione, il ricorso è stato tardivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al suo difensore in appello in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva per [OSCURATO:PERSONA], in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019, con conseguente passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza. 2) Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, dell’art. 111 Cost. in relazione alla omessa notifica dell’appello incidentale nei confronti della contumace [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di ultrapetizione consistito nell’avere la Corte distrettuale riformato in pejusla sentenza di prime cure nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in difetto di specifica domanda in tal senso da parte dell’appellante incidentale stesso: a prescindere dal profilo della ammissibilità o meno dell’appello incidentale, per la sua delibazione si sarebbe dovuto instaurare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], citata dall’appellante principale ai soli fini della litis denuntiatio e rimasta contumace in appello, cui il gravame incidentale avrebbe dovuto essere notificato e che ha visto, a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, “il proprio addebito crescere esponenzialmente, senza che abbia avuto la possibilità di difendersi e contraddire”, a cui va aggiunto il vizio di “ultrapetizione in cui è incorsa la Corte distrettuale che, a fronte di un appello incidentale (tardivo)” che aveva chiesto di condannare il solo [OSCURATO:PERSONA], ha pronunciato sfavorevolmente contro la società [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo, che critica la pronuncia d’appello laddove, accogliendo il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:PERSONA] a una somma maggiore rispetto a quella stabilita in primo grado e, sempre in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, è anzitutto ammissibile.

Nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace in appello, non ha spiegato efficacia la notificazione della pronuncia di secondo grado effettuata al difensore di [OSCURATO:PERSONA], così che il ricorso della società va ritenuto tempestivo, essendo stato notificato nel rispetto del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

Il motivo è altresì fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti proposto appello incidentale nei soli confronti del debitore solidale [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti dell’altro debitore solidale, la società [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il giudice d’appello non poteva, senza che fosse stato instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, condannare la società a una somma maggiore rispetto a quella cui era stata condannata in primo grado e al pagamento delle spese del primo grado, così come rideterminate in appello, e del secondo grado.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] e va invece accolto per quanto concerne la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio laddove ha, in accoglimento dell’appello incidentale non proposto nei suoi confronti, emesso due pronunzie di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del presente giudizio seguono la soccombenza per quanto concerne i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sono liquidate in dispositivo; vengono invece compensate, alla luce della singolare proposizione di un comune ricorso per cassazione, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dato che per [OSCURATO:PERSONA] il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del Presidente della sezione, trovano applicazione nei suoi confronti il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. c.p.c., in base a quanto prescrive l’ultima parte del comma 3 dell’art. 380- bis c.p.c. (secondo la formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022).

Nei casi di conformità tra proposta e decisione finale si è di fronte a una valutazione legale tipica ad opera del legislatore – che ha così codificato una ipotesi di abuso del processo – della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata in favore della controparte (art. 96, terzo comma c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 in favore della cassa per le ammende (art. 96, quarto comma c.p.c.).

Vengono determinate ciascuna in euro mille, importo ritenuto congruo in relazione al progressivo semplificarsi della lite Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il secondo motivo di ricorso in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e conseguentemente cassa la sentenza impugnata per quanto concerne la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 1.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. e al pagamento di euro 1.000 in favore della cassa per le ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c.; compensa le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23386/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dasé stesso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ. DIST. [OSCURATO:PERSONA],n. 30/2019 depositata i l 17/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 17 gennaio 2019, n. 30. La Corte d’appello, nella contumacia della società [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato il gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e aveva accolto parzialmente il gravame incidentale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento della somma di euro 74.429 e alle spese del doppio grado del processo. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con provvedimento del 31 gennaio 2023 il Presidente della seconda sezione civile ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1 c.p.c., di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, “atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore in appello degli odierni ricorrenti in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva, in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019”. Con atto dell’8 marzo 2023 i ricorrenti hanno chiesto ex art. 380-bis, comma 1 c.p.c., la decisione del ricorso, precisando “che il ricorso è tempestivo in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è costituita nel giudizio di secondo grado e non vi è stata notifica ad alcun suo difensore in appello”. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “brevi note” nelle quali ha “espressamente escluso l’adesione di cui all’art. 391, ultimo comma c.p.c.” e ha chiesto a questa Corte di condannare in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del presente grado in suo favore; il medesimo ha poi depositato memoria con la quale, preso atto della richiesta di decisione del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con formazione della cosa giudicata sostanziale nei suoi confronti, e ha chiesto di applicare l’art. 96, terzo comma c.p.c. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2380-bise segg., 1294, 1704, 1708, 1709, 1716, 1720, 1726 e 1730 c.c., 83 c.p.c., nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza, documentata e non contestata”, che il ricorrente ha “rivestito il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 2006 a oggi e, quindi, in relazione alla inesistenza della motivazione conducente al riconoscimento del contratto di patrocinio tra l’amministratore della società in proprio e il professionista”. Il motivo, rivolto nei confronti della decisione della Corte d’appello di rigetto del gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] laddove aveva contestato la sua legittimazione passiva, ritenuta sussistente dal primo giudice, è inammissibile. Come si evidenzia nella proposta del Presidente della sezione, il ricorso è stato tardivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al suo difensore in appello in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva per [OSCURATO:PERSONA], in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019, con conseguente passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza. 2) Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, dell’art. 111 Cost. in relazione alla omessa notifica dell’appello incidentale nei confronti della contumace [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di ultrapetizione consistito nell’avere la Corte distrettuale riformato in pejusla sentenza di prime cure nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in difetto di specifica domanda in tal senso da parte dell’appellante incidentale stesso: a prescindere dal profilo della ammissibilità o meno dell’appello incidentale, per la sua delibazione si sarebbe dovuto instaurare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], citata dall’appellante principale ai soli fini della litis denuntiatio e rimasta contumace in appello, cui il gravame incidentale avrebbe dovuto essere notificato e che ha visto, a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, “il proprio addebito crescere esponenzialmente, senza che abbia avuto la possibilità di difendersi e contraddire”, a cui va aggiunto il vizio di “ultrapetizione in cui è incorsa la Corte distrettuale che, a fronte di un appello incidentale (tardivo)” che aveva chiesto di condannare il solo [OSCURATO:PERSONA], ha pronunciato sfavorevolmente contro la società [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, che critica la pronuncia d’appello laddove, accogliendo il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:PERSONA] a una somma maggiore rispetto a quella stabilita in primo grado e, sempre in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, è anzitutto ammissibile. Nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace in appello, non ha spiegato efficacia la notificazione della pronuncia di secondo grado effettuata al difensore di [OSCURATO:PERSONA], così che il ricorso della società va ritenuto tempestivo, essendo stato notificato nel rispetto del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Il motivo è altresì fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti proposto appello incidentale nei soli confronti del debitore solidale [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti dell’altro debitore solidale, la società [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il giudice d’appello non poteva, senza che fosse stato instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, condannare la società a una somma maggiore rispetto a quella cui era stata condannata in primo grado e al pagamento delle spese del primo grado, così come rideterminate in appello, e del secondo grado. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] e va invece accolto per quanto concerne la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio laddove ha, in accoglimento dell’appello incidentale non proposto nei suoi confronti, emesso due pronunzie di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del presente giudizio seguono la soccombenza per quanto concerne i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sono liquidate in dispositivo; vengono invece compensate, alla luce della singolare proposizione di un comune ricorso per cassazione, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dato che per [OSCURATO:PERSONA] il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del Presidente della sezione, trovano applicazione nei suoi confronti il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. c.p.c., in base a quanto prescrive l’ultima parte del comma 3 dell’art. 380- bis c.p.c. (secondo la formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022). Nei casi di conformità tra proposta e decisione finale si è di fronte a una valutazione legale tipica ad opera del legislatore – che ha così codificato una ipotesi di abuso del processo – della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata in favore della controparte (art. 96, terzo comma c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 in favore della cassa per le ammende (art. 96, quarto comma c.p.c.). Vengono determinate ciascuna in euro mille, importo ritenuto congruo in relazione al progressivo semplificarsi della lite Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il secondo motivo di ricorso in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e conseguentemente cassa la sentenza impugnata per quanto concerne la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 1.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. e al pagamento di euro 1.000 in favore della cassa per le ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c.; compensa le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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