CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]"k avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su dogiianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TIJS (facendo puntuale e compiuta leva non solo sulla quantità e qualità delle sostanze detenute dal prevenuto ma anche alle circostanze e alle modalità dell'azione, tutte indicative di una capacità di approvvigionamento e successivo smercio non compatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocesuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co si deciso il 4 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Me tto Pa