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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12306/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata esclusa la detenzione per uso personale dello stupefacente sequestrato, peraltro con principio attivo sostanzialmente prossimo allo zero e quindi inidoneo a produrre un concreto effetto drogante; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto nella prima parte ripetitivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione, con cui il ricorrente in alcun modo si confronta, avendo la sentenza attestato come l'imputato fosse stato sorpreso nel tentativo di cedere ad un terzo una dose di stupefacente, sottoponendosi per il resto inammissibilmente a questa Corte una questione di alternativa rilettura delle fonti probatorie con riguardo all'efficacia drogante dello stupefacente rinvenuto, questione che, stando alla sentenza impugnata, non era peraltro neppure stata specificamente devoluta con l'appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. -G Così deciso il :31 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata esclusa la detenzione per uso personale dello stupefacente sequestrato, peraltro con principio attivo sostanzialmente prossimo allo zero e quindi inidoneo a produrre un concreto effetto drogante; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto nella prima parte ripetitivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione, con cui il ricorrente in alcun modo si confronta, avendo la sentenza attestato come l'imputato fosse stato sorpreso nel tentativo di cedere ad un terzo una dose di stupefacente, sottoponendosi per il resto inammissibilmente a questa Corte una questione di alternativa rilettura delle fonti probatorie con riguardo all'efficacia drogante dello stupefacente rinvenuto, questione che, stando alla sentenza impugnata, non era peraltro neppure stata specificamente devoluta con l'appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. -G Così deciso il :31 gennaio
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