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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02253/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19756-2016 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 52, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso principale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio legale in Agrigento(AG) alla via san Vito 26, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] d’Oro n. 206 fax n. 1782750793 p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] con sede in 92029 Ravanusa (AG) [OSCURATO:PERSONA] n. 140 p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento sito in 92027 -Licata (AG) [OSCURATO:PERSONA] n. 25 p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. - controricorrente - avverso il decreto n. 1347/2016 –R.G. 3251/2015 del Tribunale di Agrigento, Sez.

Fallimentare, pubblicato il 19.07.16 e mai notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione del decreto n. 1347/2016 del Tribunale di Agrigento, pubblicato il 19.7.2016. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], con atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti ha rinunciato, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. 19756/2016, con compensazione totale delle spese, rinuncia che è stata del pari accettata dal Fallimento controricorrente con atto sottoscritto dal Curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore della curatela Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Prima di esaminare i motivi di ricorso , v a dunque dichiarata in limine l’estinzione del giudizio in seguito alla sopra descritta rinuncia del ricorso.

Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’adesione alla rinuncia del controricorrente.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19756-2016 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 52, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso principale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio legale in Agrigento(AG) alla via san Vito 26, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] d’Oro n. 206 fax n. 1782750793 p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] con sede in 92029 Ravanusa (AG) [OSCURATO:PERSONA] n. 140 p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento sito in 92027 -Licata (AG) [OSCURATO:PERSONA] n. 25 p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. - controricorrente - avverso il decreto n. 1347/2016 –R.G. 3251/2015 del Tribunale di Agrigento, Sez. Fallimentare, pubblicato il 19.07.16 e mai notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione del decreto n. 1347/2016 del Tribunale di Agrigento, pubblicato il 19.7.2016. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], con atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti ha rinunciato, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. 19756/2016, con compensazione totale delle spese, rinuncia che è stata del pari accettata dal Fallimento controricorrente con atto sottoscritto dal Curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore della curatela Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Prima di esaminare i motivi di ricorso , v a dunque dichiarata in limine l’estinzione del giudizio in seguito alla sopra descritta rinuncia del ricorso. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’adesione alla rinuncia del controricorrente. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M. dichiara
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