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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1225/2011

ECLI:EU:T:2011:535
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 27 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑199/04) «Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan – Pregiudizio – Nesso di causalità»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Abolizione dei dazi antidumping anteriori e dei dazi doganali ordinari nel contesto dello schema di preferenze tariffarie generalizzate – Inclusione (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994», art. 3.5; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 3, nn. 6 e 7, e n. 1225/2009, art. 3, nn. 6 e 7) (v. punti 53, 55-61, 68-69, 83)

2. Diritto dell’Unione – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità – Interpretazione del regolamento n. 384/96 alla luce del codice antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 54)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni –Valutazione di fattori estranei al dumping – Necessità di un’analisi globale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 3, nn. 6 e 7, e 17, n. 3, e n. 1225/2009) (v. punti 75-81) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente.

Dispositivo 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan, è annullato nella parte in cui concerne la [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 27 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑199/04) «Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan – Pregiudizio – Nesso di causalità» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Abolizione dei dazi antidumping anteriori e dei dazi doganali ordinari nel contesto dello schema di preferenze tariffarie generalizzate – Inclusione (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994», art. 3.5; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 3, nn. 6 e 7, e n. 1225/2009, art. 3, nn. 6 e 7) (v. punti 53, 55-61, 68-69, 83) 2. Diritto dell’Unione – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità – Interpretazione del regolamento n. 384/96 alla luce del codice antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 54) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni –Valutazione di fattori estranei al dumping – Necessità di un’analisi globale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 3, nn. 6 e 7, e 17, n. 3, e n. 1225/2009) (v. punti 75-81) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente. Dispositivo 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan, è annullato nella parte in cui concerne la [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.