CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 44629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa L. GIORGIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1113 gennaio 2020 ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque in quanto soggetti con pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 d. Igs. n. 159 del 2011, appartenenti alla criminalità organizzata, 'ndrangheta, insediatasi in [OSCURATO:PERSONA] sin dagli anni 'ottanta del secolo scorso; e la confisca di numerosi beni immobili, mobili registrati, saldi attivi di conti correnti bancari, società, anche intestati a terzi - e specificamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figli di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA] -, e a [OSCURATO:PERSONA] sorella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -, oggetto di sequestro alcuni per provvedimento del 22 settembre 2014, altri per provvedimento del 15 ottobre 2014, altri ancora per provvedimenti del 7 agosto e del 10 dicembre 2015 e altri ancora per provvedimento del 18 giugno 2018. In parziale riforma di detto decreto e in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, ha disposto la confisca di altri beni, in particolare di un immobile sito in Bibbiano intestato a [OSCURATO:PERSONA], della somma di denaro di euro 78.000,00, contenuta in una cassetta di sicurezza intestata a [OSCURATO:PERSONA], dei quattro piani fuori terra di un immobile sito in Cutro. 2. Preliminarmente la Corte di appello ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con motivo dall'effetto estensivo sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], del sequestro disposto il 22 settembre 2014. Ha escluso che alla data del provvedimento di confisca fosse decorso un tempo superiore ad un anno e sei mesi, dovendosi detto termine computare dalla data di immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario che coincide non già con il momento di emissione del provvedimento di sequestro e nomina dell'amministratore ma con il momento della presentazione della relazione ex art. 36 d. Igs. n. 159 del 2011; e dovendosi poi scomputare i periodi di sospensione per svolgimento degli accertamenti peritali e assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Ha quindi premesso che il giudice della prevenzione può giungere ad un giudizio di pericolosità sociale anche prescindendo dagli esiti degli accertamenti penali, a condizione che la sua ricostruzione incidentale non sia smentita da esiti assolutori (perché il fatto non sussiste o per quegli esiti che smentiscono in radice l'esistenza dell'accadimento storico) in ordine alle vicende da lui valorizzate. Ha poi precisato che la pericolosità sociale è misura dell'ablazione patrimoniale, perché quest'ultima torva giustificazione nella pericolosità, anche se cessata. Spetta al giudice l'accertamento in via incidentale del periodo di esplicazione della pericolosità in modo da disporre la confisca soltanto dei beni che siano stati acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità. Con tale chiarimento si comprende come anche il parametro della sproporzione patrimoniale debba intendersi come nient'altro che indicatore sintomatico della correlazione tra pericolosità e acquisizione patrimoniale. La sproporzione tra redditi leciti e investimenti riferibili al soggetto pericoloso altro non rappresenta che una presunzione legale relativa di derivazione illecita, contrastabile con idonee allegazioni da parte del soggetto inciso. Per quanto detto, ha proseguito la Corte. di appello, si apprezza l'inconferenza, ai fini del decidere, di stabilire l'esatta metodologia del rapporto sperequativo adottato o la metodologia utilizzata nell'ambito delle operazioni peritali, in quanto il Tribunale ha provveduto a valutare adeguatamente l'onere di allegazione da parte dei consulenti tecnici di parte. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il decreto di sequestro emesso il 22 settembre 2014 ha perso efficacia perché la confisca non è stata disposta nel termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011. I termini furono sospesi per la prima volta all'udienza del 4 novembre 2019, quando già erano trascorsi anni cinque, mesi uno e giorni diciannove e comunque, sottratto il periodo di espletamento degli incarichi peritali, anni due, mesi uno e giorni cinque. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello non può considerarsi come data di immissione in possesso dell'Amministratore giudiziario la prima relazione ex art. 36 d. Igs. n. 159 del 2011, perché detta relazione non è altro che l'esito di una prima inziale attività che presuppone l'esatta individuazione dei beni su cui è eseguito il sequestro Né la richiesta istruttoria di assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] può essere assimilata ad una causa di sospensione, perché alla richiesta istruttoria non seguì alcuna istanza di differimento dell'udienza per l'espletamento dell'incombente. Il fatto che il Tribunale, per sua libera determinazione, non ne dispose l'assunzione nel corso della stessa udienza non può certo essere di pregiudizio per la difesa. In ogni caso, la difesa non fece richiesta di alcuna nuova perizia.3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il decreto impugnato nulla dice sui rilievi difensivi in ordine al "metodo" del rapporto sperequativo adottato dal perito. Sono state estromesse dalle entrate e quindi dalle fonti lecite i versamenti in contanti e/o versamenti in conto di assegni i cui ordinanti non vengono individuati e allo stesso tempo i prelevamenti in contanti di tali somme sono considerate impieghi. La conseguenza è una duplicazione degli effetti negativi per il proposto, in un primo momento perché l'entrata sul conto corrente non viene considerata quale fonte e in un secondo momento perché l'impiego di quella stessa somma di denaro viene considerata uscita non giustificata. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per mancanza dei presupposti della confisca in ordine a determinati beni e rapporti bancari e postali. Al momento dell'acquisto dei fabbricati di [OSCURATO:PERSONA], cointestati con la moglie, e cioè nel 1990, per il quali è stata rilevata una sperequazione, il ricorrente non era raggiunto da elementi di pericolosità sociale, In quel periodo non era presente e attiva sul territorio alcuna associazione mafiosa, ivi compresa quella a cui il ricorrente è indiziato di appartenere. In ogni caso il giudice ha fondato il giudizio di sperequazione basandosi sul dato finanziario errato riferito dal perito e ha omesso di considerare i rilievi difensivi contenuti nelle consulenze di parte. Anche per gli altri beni in sequestro e poi confiscati non si è tenuto conto delle deduzioni difensive contenute nelle relazioni di consulenza di parte. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, ha disposto la confisca di alcuni immobili in Cutro. Si tratta di un bene di provenienza ereditaria, costruito dal padre, [OSCURATO:PERSONA], anche se non è mai stata aperta formalmente la successione nei termini di legge. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati, ha articolato più motivi. 4.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto due motivi 4.1.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento alla confisca degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] cointestati con il coniuge e acquistati nel 1990. La Corte di appello ha affermato l'esistenza al momento dell'acquisto di una iniziale provvista di trecento milioni di lire ma ha ritenuto che detta provvista non poteva concorrere nel calcolo patrimoniale, poiché di provenienza illecita. Ha in tal modo violato i limiti della devoluzione perché avrebbe dovuto provvedere soltanto sul punto affidato alla sua cognizione, ovvero accertare la presenza di risorse non considerate nel calcolo della sperequazione. Avrebbe pertanto dovuto concludere nel senso dell'accoglimento della impugnazione. Alla luce di quanto accertato può dirsi che quella provvista di denaro era presente sul conto corrente dei coniugi dal 1986 e che l'attività delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] era composta da attività poste in essere successivamente a tal data. Per i fatti commessi in precedenza, infatti, fu assolto con sentenza divenuta irrevocabile. Non è stato così rispettato il principio di correlazione tra acquisizione del bene e manifestazione di pericolosità. Nel caso in esame, la pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] è stata indicata come derivante da fatti delittuosi per i quali è stato assolto. Il giudice della prevenzione può sì valorizzare elementi di natura indiziaria ai fini del giudizio di prevenzione ma non ove siano stati giudicati radicalmente inidonei a sorreggere un impianto accusatorio in sede penale. 4.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di .violazione di legge in riferimento alla confisca della polizza "investire sicuro". La Corte di appello non ha considerato che, avendo affermato l'esistenza di una provvista di trecento milioni di lire nel 1986, nell'anno di sottoscrizione della polizza non sussisteva la ritenuta sperequazione; che nel 1997, quando fu acquistato l'immobile dalla cui successiva vendita fu tratta la provvista per la polizza, non poteva dirsi sussistente il requisito della pericolosità sociale. 4.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un motivo. Con detto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento alla confisca di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non ha considerato che per l'estinzione del mutuo contratto dal ricorrente per l'acquisto dell'immobile il genitore [OSCURATO:PERSONA] ottenne a sua volta un mutuo e quindi usò un mezzo economico lecito, denaro proveniente dal credito bancario. 4.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto più motivi. 4.3.1. Con il prima motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento alla confisca dei saldi attivi dei rapporti bancari e postali, per omessa risposta ai motivi di appello. 4.3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per mancanza di risposta in riferimento all'impugnazione per la ritenuta sproporzione reddituale dall'anno 1990 all'anno 2013 del nucleo familiare. Se la Corte di appello avesse tenuto conto dell'accertata provvista di trecento milioni di lire, sarebbe giunta alla conclusione dell'assenza di sperequazione. In conclusione, il difensore ricorrente ha affermato, richiamando giurisprudenza, che il terzo interessato non solo può contestare la ritenuta fittizietà dell'intestazione ma anche far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del preposto. Ha quindi richiesto, in via subordinata, la rimessione alle Sezioni unite per la soluzione del contrasto in ordine alla possibilità dei terzi interessati di contestare anche i presupposti legittimanti la confisca in capo al preposto. 5. difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con atti separati, hanno proposto ricorso, articolando più motivi del tutto sovrapponibili. 5.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per essere stato emesso il decreto di confisca di primo grado oltre i termini di legge dalla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario. Il motivo sviluppa argomentazioni sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che qui si richiama. 5.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge perché la Corte di appello non ha affrontato il motivo inerente alla contestazione del metodo sperequativo adottato dal perito, e sviluppa argomentazioni sovrapponibili a quelle del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non ha poi preso in esame i rilievi difensivi in ordine al criterio di apprezzamento da parte del perito sui discussi contributi AGEA, trattati alla stregua di entrate non giustificate e pertanto non fonti, che ha considerato i prelevamenti di tali somme in compensazione/rettifica degli accrediti 5.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. È un errore grossolano l'affermazione che le società facenti capo al ricorrente fossero società cartiere. La mancanza di documentazione relativa alle prime società non può certo considerarsi dimostrativa dell'inesistenza d fonti alternative lecite Nel processo penale cd. Aemilia vi è stata condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso con un solo reato fine e ciò è un dato importante per contrastare la presunzione che i beni confiscati fossero stati acquistati con proventi illeciti. Né sono emersi elementi per ipotizzare che le imprese dei fratelli Sarcone, Carmine e Gianluigi, si presentassero sul mercato con elementi differenziali specifici, che si traducevano in vantaggi competitivi. L'utilizzo di bonifici e di assegni ha rappresentato il primo indicatore del fatto che difficilmente si trattata di operazioni illecite o da evasione fiscale. Lo stesso è a dirsi per il ricorso a finanziamenti leciti e legittimi concessi dalle banche. La Corte di appello, ancora, ha dato motivazione apparente in ordine alla doglianza difensiva quanto alla illegittimità della confisca nella integralità del patrimonio, non versandosi in un caso di impresa mafiosa e comunque perché anche in tal caso occorre sempre verificare la possibile scissione dall'intero complesso aziendale tra eventuali componenti sane ed apporto di capitali illeciti.5.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in ordine alla confisca del complesso immobiliare sito in Cutro di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre del prevenuto, e pervenuto per successione ereditaria. E vizio di motivazione inesistente in ordine alla presunta derivazione illecita della provvista impiegata per la realizzazione di parte dell'immobile e delle migliorie apportate. Il motivo sviluppa argomenti sovrapponibili al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che qui pertanto si richiama. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge. Contrariamente a quanto affermato dal decreto impugnato, risultano in atti elementi di fatto per poter affermare che la ricorrente, unitamente ai componenti del rispettivo nucleo familiare e al convivente, aveva le sostanze economiche per effettuare le spese operate nel corso del tempo. In riferimento alla confisca dell'immobile di Vezzano sul Crostolo (VE), la Corte di appello ha trascurato di considerare che i ratei di mutuo per euro 8.034,66, relativamente all'anno 2013, furono versati dal nucleo familiare della ricorrente, a dimostrazione della sua solvibilità nei riguardi dell'Istituto di credito, e che nelle annualità precedenti aveva dichiarato redditi per un ammontare sufficiente a fare fronte al canone ipotecario. La Corte di appello ha poi errato nel mantenere il vincolo ablativo sull'intero immobile e non soltanto sulla percentuale della quota indivisa dell'abitazione, dovendosi ritenere provata la liceità di parte della provvista utilizzata dalla ricorrente. Quanto alla confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha trascurato di considerare che la ricorrente ha.dichiarato, nel periodo dal 2006 al 2013, redditi da lavoro dipendente in misura sufficiente a giustificare l'acquisto. In merito alla confisca dell'autovettura Audi A6, la Corte di appello si è limitata a sostenere l'inadeguatezza dei redditi della ricorrente, senza alcun elemento certo in ordine all'esborso ecónomico sofferto e al valore di acquisto del bene. In riguardo alla confisca della ditta individuale "Arcobaleno di [OSCURATO:PERSONA]", la Corte di appello non ha minimamente considerato l'incremento patrimoniale della ricorrente, ottenuto mediante fondi di provenienza familiare derivanti dalla vendita di un veicolo della madre. Non è stato poi effettuato alcun controllo sull'epoca di acquisto del veicolo e della disponibilità economica dei familiari della ricorrente e non ha quindi riscontrato alcuno squilibrio finanziario al tempo.In riferimento alla confisca dei conti correnti la Corte di appello ha omesso di accertare l'attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] al tempo delle diverse operazioni presso gli Istituti di credito 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha accolto il ricorso del pubblico mistero ricopiandone testualmente il contenuto e nulla aggiungendo in punto di autonoma valutazione e ha taciuto sulle considerazioni difensive prospettate tramite la consulenza tecnica di parte. Il decreto impugnato, poi, contiene considerazioni indimostrate in ordine alla provenienza delle risorse utilizzare dalla ricorrente per l'acquisto del bene, nonché per quelle invenute nella cassetta di sicurezza. Sono mere congetture i riferimenti alla provenienza del denaro utilizzato o rinvenuto nel possesso della Sarcone. Si consideri poi che né la ricorrente né tanto meno il coniuge della stessa avevano convissuto con i proposti nel quinquennio precedente alla provata, e ciò avrebbe dovuto impedire di procedere a qualsiasi accertamento a suo carico. Né si sarebbe potuto fare applicazione, in ragione del dato temporale, dell'istituto introdotto dalla legge n. 161 del 2017, attraverso il comma 1-bis dell'art. 10 del d. Igs. n. 159 del 2011 La Corte di appello ha disposto la confisca soltanto sul dato della sproporzione patrimoniale della Sarcone e del marito, criterio che, per la sua posizione di terza per la quale non vale alcuna presunzione di disponibilità, diretta o indiretta, dei suoi beni da parte del proposto, perché estranea alle categorie di familiari di cui agli articoli 19, comma 3, e 26, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. 8. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 9. Successivamente i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto motivi aggiunti. 9.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal pubblico ministero perché depositato, nonostante sia stato scritto digitalmente, in formato cartaceo. 9.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per omesso confronto del provvedimento impugnato con le allegazioni difensive. La sentenza della Corte di cassazione, sez. V, n. 26405 del 2022, depositata dopo la proposizione dei ricorsi, dimostra come il decreto abbia motivazione apparente su più profili della ricostruzione patrimoniale in riferimento a [OSCURATO:PERSONA].9.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per omesso esame di plurimi rilievi difensivi in ordine alla infondatezza della ricostruzione patrimoniale conseguente ad alcuni errori peritali 10. Gli stessi difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria difensiva con cui hanno replicato alle argomentazioni della requisitoria del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di Carmine e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va anzitutto evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto sul punto motivo di appello e quindi la corrispondente doglianza di ricorso non può essere presa in alcuna considerazione. Carmine e [OSCURATO:PERSONA] hanno reiterato i rilievi di appello sui cui la Corte territoriale ha deciso e motivato in modo pienamente condivisibile. Ha in particolare correttamente individuato il termine iniziale di immissione in possesso ad opera dell'amministrazione nella presentazione della relazione particolareggiata dei beni sequestrati di cui all'art. 36 d. Igs. n. 159 del 2011, perché è solo con questo adempimento che l'amministratore ha modo di censire i beni oggetto di sequestro nella loro reale consistenza e nel loro valore, verificando anche l'eventuale sussistenza di diritti di terzi sui beni stessi. Ancor prima della relazione, l'amministratore non ha modo di entrare nel possesso dei beni di cui ha soltanto una mera disponibilità strumentale esclusivamente alla loro compiuta individuazione, che sola consente di qualificare una condizione di possesso e quindi di reale ed effettiva gestione. Dato questo termine iniziale e computati i periodi di sospensione per i due accertamenti peritali disposti l'uno 1'8 giugno 2015 e l'altro il 22 giugno 2018, oltre che per il successivo accertamento disposto in seguito all'estensione del sequestro il 19 ottobre 2018, e per la sospensione disposta all'udienza del 54 novembre 2019, il termine per il mantenimento di efficacia del sequestro non può dirsi decorso. Va poi rilevato, e ciò ha valore dirimente, che nelle richieste di ricorso i due ricorrenti si sono limitati a chiedere la revoca della confisca e non anche la dichiarazione di inefficacia del sequestro, facendo venir meno la necessaria relazione tra motivi e richieste. Deve allora trovare applicazione il principio di diritto per il quale "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto non ostativa al provvedimento di confisca la circostanza che, nelle more del procedimento, il sequestro fosse divenuto inefficace, con restituzione dei beni al proposto, per il decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)" Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Rv. 277652 -. 3. Il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di Carmine e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va preliminarmente rammentato che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" - Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -. Si osserva allora che le contestazioni afferiscono al metodo di individuazione del rapporto sperequativo nella ricostruzione dei movimenti bancari. La Corte di appello ha preso in esame il metodo utilizzato dal perito e ne ha dato contezza (v., per quanto attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] fl 234-235). Non v'è stata pertanto una omessa considerazione dei rilievi difensivi, valutabile in termini di violazione di legge, quanto un ragionevole apprezzamento della adeguatezza del criterio peritale. 4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Con esso è stata dedotta l'omessa considerazione dell'assenza di pericolosità per il periodo degli acquisti dei primi anni 'novanta del secolo scorso, nonostante il decreto impugnato abbia adeguatamente motivato, con ricchezza di argomenti, per dimostrare l'esistenza di pericolosità sociale qualificata del ricorrente nel periodo di riferimento (v., in particolare, fl. 192 ss.). Il decreto impugnato ha correttamente argomentato sulla sussistenza di elementi concreti per trarre compiutamente un giudizio di pericolosità qualificata nonostante le pronunce assolutorie. Ha condotto un puntuale esame dei plurimi dati di fatto e ha logicamente concluso che [OSCURATO:PERSONA] era in quel periodo un soggetto di primo piano all'interno dell'organizzazione di 'ndrangheta al tempo operante sul territorio emiliano (fl 196 ss.). Sul punto va rammentato che, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, "in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico" - Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Rv. 277908; v., anche, Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Rv. 273361, secondo cui "in tema di misure di prevenzione, l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non comporta l'automatica revoca del provvedimento della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, applicata a soggetto ritenuto appartenente all'associazione mafiosa, ove risulti adeguatamente motivata la permanenza del suo inquadramento nella categoria di pericolosità soggettiva tipizzata dalla legge" -. 5. È in parte generico e comunque manifestamente infondato anche il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è postulata l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero senza alcuna argomentazione a sostegno e pertanto la doglianza è stata genericamente prospettata. Nel merito del rilievo, ossia che l'immobile di Cutro è bene successorio realizzato dal padre defunto, il decreto impugnato ha ben spiegato - fl. 381 ss. - le ragioni per le quali deve disporsi la confisca dei primi due livelli dell'immobile di via Kennedy di Cutro e del quarto livello di via Nazionale. 6. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. In parte riproduttivo del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla asserita mancanza di pericolosità qualificata nei primi anni 'novanta, il motivo svolge argomenti del tutto inconsistenti alla luce delle affermazioni del decreto impugnato. La Corte di appello ha ben spiegato come la somma di denaro di trecento milioni di lire dei coniugi nel 1990 debba considerarsi di provenienza illecita e in ogni caso non tale da giustificare gli acquisti (v. fl. 238). 7. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il decreto impugnato ha ben spiegato le ragioni della confisca della polizza assicurativa "investire sicuro": non può certo dirsi che sul punto sia stata consumata alcuna violazione di legge (v. fl. 257).8. Parimenti manifestamente infondato è il primo motivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito la vicenda dell'acquisto degli immobili ad opera del ricorrente, evidenziando che ottenne la concessione di un mutuo per euro 75.000,00 ma fu il padre, [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere i ratei di mutuo e a versare ai venditori il corrispettivo di acquisto (fl. 258 ss.). La deduzione di ricorso, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne, a sua volta, un mutuo bancario per fare fronte ai debiti del figlio nulla dice sulla liceità dell'operazione perché "l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale, (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi)" - Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388 -. 9. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché il decreto impugnato ha dato esaustiva risposta al rilievo in ordine alla confisca dei saldi attivi dei rapporti bancari in ragione delle anomale movimentazioni registrate e soprattutto dei saldi attivi non giustificati (fl. 258 ss.). 9.1. Anche il secondo motivo del loro ricorso è manifestamente infondato. Sulla provvista del nucleo familiare, pari a trecento milioni di lire, il decreto impugnato ha detto ampiamente, e valgono qui le osservazioni già svolte in merito al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla sproporzione reddituale del nucleo familiare la Corte di appello ha diffusamente motivato (fl. 231 ss.). 10. Il terzo motivo dei ricorsi di Gianluigi e [OSCURATO:PERSONA] non prospetta alcun vizio di violazione di legge ed è all'evidenza costruito su asserite carenze motivazionali, come tali non deducibili con il ricorso per cassazione nella materia delle misure di prevenzione. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto le doglianze di appello e non si è utilmente confrontato con le compiute e argomentate deduzioni della Corte di appello, che ha dato risposta ai rilievi d'impugnazione attestando la notevole sproporzione tra l'assai modesta capacità reddituale della ricorrente e gli acquisti compiuti (fl. 319 ss.). Le conclusioni tratte dalla Corte di appello in ordine alla fittizietà dell'intestazione sia del compendio immobiliare che dei beni mobili, invero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], sulla cui pericolosità sociale al tempo degli acquisti ha diffusamente argomentato (fl .291 ss.), sono adeguatamente motivate. I rilievi di ricorso neanche prospettano vizi di violazione di legge e si limitano a reiterare deduzioni già svolte sostanzialmente contestando l'apparato motivazionale, operazione questa non consentita nella materia delle misure di prevenzione. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di doglianze manifestamente infondate. Il decreto impugnato (fl. 371 ss.) ha ben spiegato, con ricchezza di argomenti, che [OSCURATO:PERSONA] beneficiò di introiti veicolati dai fratelli, del tutto ingiustificati rispetto alla sua capacità di reddito: da qui la sicura riconducibilità dei beni oggetto di acquisto alle disponibilità illecite dei fratelli. Quanto poi al motivo aggiunto proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla asserita inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, occorre rilevare che esso non è in alcun modo collegato ai motivi dei ricorsi principali. Deve allora farsi applicazione del principio di diritto per il quale "la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione" - Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 -. La prospettazione di una inammissibilità dell'atto di appello apre, però, ad una cognizione al di fuori dei motivi di ricorso, secondo la previsione dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Nell'esercizio del potere officioso si rileva allora che la questione di inammissibilità dell'impugnazione, siccome sottoscritta dal pubblico ministero digitalmente con deposito dell'atto in forma cartacea mediante un funzionario delegato, è manifestamente infondata. La sottoscrizione dell'atto di impugnazione non è oggetto di previsione a pena di inammissibilità; il riferimento è allora alla disciplina generale sugli atti processuali, specificamente all'art. 110 cod. proc. pen., che non prescrive, per il caso dell'assenza della sottoscrizione, l'inammissibilità dell'eventuale atto di parte privo di sottoscrizione.L'art. 582 cod. proc. pen. disciplina la presentazione dell'impugnazione, dettando prescrizione la cui violazione è sanzionata dalla inammissibilità. Dispone, in particolare, che l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta; quindi, lo sottoscrive e lo unisce agli atti del procedimento. Per il caso specifico dell'impugnazione del pubblico ministero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello cautelare del pubblico ministero depositato da persona identificata dal cancelliere come ausiliario Procura, senza l'indicazione delle relative generalità, rilevando che detta attestazione rendeva comunque palese la qualifica di soggetto incaricato dalla parte pubblica alla presentazione dell'atto" - Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Rv. 281220 -. Non si ignora che una decisione di legittimità, intervenuta in una vicenda del tutto sovrapponibile, ha statuito che "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame sottoscritto dal pubblico ministero mediante firma digitale e depositato in forma cartacea presso la cancelleria, non essendovi, allo stato della legislazione vigente, alcuna disposizione che consenta di ricorrere alla firma digitale, di cui all'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82" - Sez. 3, n. 28002 del 24/03/2021, Rv. 281715 -. Tale principio di diritto non può però essere condiviso, perché all'adozione di una modalità di sottoscrizione non contemplata dalla legge processuale, ma pur sempre prevista e regolata dalla legge per altri settori dell'ordinamento, non consegue sempre e comunque l'inesistenza dell'atto, siccome privo di sottoscrizione. Una sottoscrizione, nel caso in esame, vi è e non se ne può predicare l'assenza per il solo fatto che sia stata apposta con modalità non prevista dalla legge processuale se non nei ristretti confini della disciplina emergenziale (derivante dalla necessità di fronteggiare la pandemia di Covid-19) per la presentazione delle impugnazioni delle parti private. Al più la sottoscrizione può essere considerata invalida e come tale capace di invalidare l'atto secondo la previsione di cui all'art. 110, comma 2, cod. proc. pen., per il quale non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. L'invalidità della sottoscrizione non è però causa di inesistenza della sottoscrizione medesima, e per determinare l'inammissibilità dell'atto di P \ impugnazione su cui è apposta dovrebbe concorrere a renderne incerta la provenienza, evenienza nel caso di specie neanche prospettata. Nel resto, il motivo aggiunto null'altro fa che porre questioni che attengono a presunti difetti di motivazione, come tali non deducibili con il ricorso per cassazione nella materia dell