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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41333/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe cori la quale la Corte di appello di Genova ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 7 gennaio 2020 dal locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, confermando nel resto la sentenza appellata.

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla destinazione della somma di danaro in sequestro, della quale non è stata disposta né la confisca né la restituzione.

Con memoria del 16 luglio 2021 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. avendo verificato di aver dedotto un motivo relativo ad altra vicenda processuale dello stesso imputato. ugualmente definita dalla Corte di appello in data prossima a quella oggetto del ricorso.

Il ricorso è originariamente inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile né dedotto in appello.

Rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati. è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

L'originaria inammissibilità del ricorso rende ininfluente la rinuncia, peraltro, proveniente dal difensore non munito di procura speciale.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610. comma 5- bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe cori la quale la Corte di appello di Genova ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 7 gennaio 2020 dal locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, confermando nel resto la sentenza appellata. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla destinazione della somma di danaro in sequestro, della quale non è stata disposta né la confisca né la restituzione. Con memoria del 16 luglio 2021 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. avendo verificato di aver dedotto un motivo relativo ad altra vicenda processuale dello stesso imputato. ugualmente definita dalla Corte di appello in data prossima a quella oggetto del ricorso. Il ricorso è originariamente inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile né dedotto in appello. Rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati. è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). L'originaria inammissibilità del ricorso rende ininfluente la rinuncia, peraltro, proveniente dal difensore non munito di procura speciale. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610. comma 5- bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]