CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uale Iannuccilli, invirtù di procura speciale in atti;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3422/2021, pub-blicata il 22/09/2021.Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso notificato in data 01/12/2015, [OSCURATO:PERSONA] eCerreto Maria premettevano di essere comproprietarie - sia per suc-cessione legittima del padre, [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per successione legittima del fratello, [OSCURATO:PERSONA], de-ceduto nel 2009), unitamente ai loro due altri germani, Aniello e [OSCURATO:PERSONA], del fondo sito nel Comune di Maddaloni (CE), riportatonel catasto del detto Comune al foglio 36, p.lle 15/A e 216, ed interes-sato, per una superficie di mq. 52.066, dalla realizzazione delle strut-ture interportuali del polo di Maddaloni-Marcianise e delle opere con-nesse complementari.Ciò posto, le istanti deducevano che, nonostante l'intervenuta oc-cupazione del terreno di loro proprietà, in virtù di decreto n. 2 del 15/05/2000 del Sindaco del Comune di Maddaloni, seguita dall'espropria-zione, in virtù di decreto n. 1 del 10/08/2005 del Sindaco del [OSCURATO:PERSONA], non era stata loro corrisposta, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, la ISE), beneficiaria dell'espropriazione, l'inden-nità definitiva ad esse spettante, non avendo, peraltro, la sopra citatasocietà nemmeno mai comunicato il relativo ammontare che, nono-stante il tempo trascorso, non risultava essere stata ancora determi-nato.Le parti affermavano che il mancato compimento da parte della ISEdel subprocedimento diretto alla determinazione ed offerta dell'inden-nità definitiva di esproprio costituiva un comportamento grave ed in-giustificabile, non solo in ragione dei reiterati solleciti rivolti in talsenso, ma, soprattutto, in considerazione del fatto che, con la sentenzadella Corte d'appello di Napoli n. 1103/2013, era già stata acclarata2 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026l'assoluta irrisorietà dell'indennità provvisoria di espropriazione a suotempo determinata, dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA] non accettata. Infatti, a frontedell'offerta di un'indennità provvisoria di esproprio pari a complessivi €266.317,59 (calcolata attribuendo al terreno il valore medio unitario disoli 3,41/mq), con la succitata sentenza la detta indennità era stata,poi, rideterminata in complessivi € 2.082.640,00 (attribuendo al ter-reno il valore unitario di € 40,00/mq. di oltre dieci volte superiore, dun-que, rispetto a quello offerto provvisoriamente).Detta sentenza era stata resa a definizione di un giudizio intrapresodalla sola [OSCURATO:PERSONA], nel 2006, all'esito del quale la ISE erastata condannata al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, in fa-vore della predetta, della somma di € 60.384,64, oltre interessi, parialla sua quota dell'indennità di occupazione legittima, calcolata, previaapposita CTU, sulla base dell'indennità di esproprio come sopra virtual-mente determinata.Tanto premesso in fatto, con il sopra citato atto introduttivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti alla Corte d'ap-pello di Napoli la ISE, al fine di sentir così provvedere: «1) determinarela giusta indennità di esproprio relativa all'immobile di cui innanzi, se-condo i criteri di legge applicabili, gravando l'indennità degli interessilegali ed anatocistici, nonché dei danni da svalutazione fino al soddisfo;2) determinare l'indennità per il periodo dell'occupazione temporanea,gravando anche questa degli interessi legali ed anatocistici a far datada ciascuna annualità nonché dei danni da svalutazione; 3) condannareper l'effetto la convenuta, soc. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in personadel suo legale rappresentante p.t. al pagamento diretto, ovvero, in viagradata, al deposito presso la Cassa DD.PP. di Napoli, in favore di cia-scuna delle ricorrenti, delle maggiori somme loro dovute pro-quota atitolo di indennità di esproprio che codesta Ecc.ma Corte di appello an-3 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026drà a determinare rispetto a quelle già depositate in uno ai relativi in-teressi e somme a qualsiasi titolo dovute; 4) condannare altresì la con-venuta soc. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo legalerappresentante p.t., al pagamento diretto, ovvero, in via gradata, aldeposito presso la Cassa DD.PP. di Napoli, in favore della sig.ra MariaCerreto della somma a lei dovuta pro-quota a titolo di indennità di oc-cupazione legittima, in uno ai relativi interessi e somme a qualsiasititolo dovute; 5) in ogni caso, condannare la convenuta, soc. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., alpagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA comeper legge».Con comparsa del 13/01/2016 si costituiva la ISE, la quale dedu-ceva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano comproprietarieinsieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del ter-reno espropriato e che questi ultimi tre, nel 2002, avevano accettatol'indennità provvisoria di esproprio offerta, rinunciando a proporre op-posizione alla stima nel 2002. Ricordava, che, nel menzionato giudiziopromosso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006, la Corte d'appello avevaadottato la sentenza non definitiva n. 3959/2010, con la quale aveva,tra l'altro, dichiarato abbandonata la domanda volta ad ottenere la de-terminazione della indennità di esproprio, sul presupposto che la pro-cedura ablativa fosse illegittima, perché il decreto di esproprio era statoemesso oltre il termine quinquennale previsto nel decreto di occupa-zione, così operando un accertamento, cui [OSCURATO:PERSONA] avevafatto acquiescenza. Precisava che il giudizio era proseguito per la de-terminazione dell'indennità di occupazione, definita con la sentenza n.1103/2013, richiamata anche dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva che,avverso detta pronuncia, la ISE aveva proposto ricorso alla SupremaCorte di Cassazione.4 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tanto premesso, la convenuta ISE eccepiva in primo luogo l'impro-cedibilità della domanda, per essere applicabile la disciplina previgenteal d.P.R. n. 327 del 2001. In ogni caso, rilevava che, nei confronti diCerreto [OSCURATO:PERSONA], era stata emessa sentenza non definitiva, passatain giudicato, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità della proce-dura espropriativa del terreno oggetto del presente giudizio e dichia-rato, per quest'ultima, il solo diritto al risarcimento del danno da farvalere avanti al G.O., con una statuizione cui [OSCURATO:PERSONA] avevaprestato acquiescenza, abbandonando la domanda di determinazionedell'indennità, con conseguente formazione di un giudicato preclusivodel diritto di richiedere la determinazione dell'indennità di esproprio.In ogni caso, la ISE contestava la natura edificatoria del terreno inquestione, come pure il valore unitario medio stimato.Infine, con riferimento alla richiesta di determinazione dell'inden-nità di occupazione proposta dalla sola [OSCURATO:PERSONA], la ISE deducevache la stessa non era dovuta, posto che il terreno era stato mantenutoin possesso dall'espropriata e dagli altri comproprietari, per mera tol-leranza, fino al decreto definitivo di esproprio.Nel corso del giudizio, la ISE depositava l'ordinanza n. 8885/2019,emessa da questa Corte a definizione dell'impugnazione proposta av-verso la sentenza n. 1103/2013 della Corte d'appello di Napoli, con laquale era stato rigettato il ricorso principale della ISE e dichiaratoinammissibile quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello sta-tuiva come segue: «1) Determina l'indennità di espropriazione dovutaai proprietari interessati, come indicati nella parte motiva, in relazioneal decreto n. 1 del 10.8.2005 emesso dal Sindaco del Comune di Mad-daloni, nella complessiva somma di € 2.082.640,00, oltre interessi altasso legale dalla predetta data sino al deposito; 2) Condanna la S.p.A.5 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026Interporto [OSCURATO:PERSONA] al deposito - a titolo di indennità di espropriodovuta per la causale di cui alla parte motiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e previa detrazione di quanto già eventual-mente versato - presso la Cassa DD.PP., ovvero presso il Ministerodell'economia e delle finanze, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizionilegislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle in-dennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, dell'importo di € 520.660,00 per ciascuna delle pre-dette, oltre agli interessi compensativi al saggio legale sulla maggioresomma riconosciuta rispetto alla stima effettuata in sede amministra-tiva, calcolati dalla data di adozione del decreto di esproprio sino aquella del deposito; 3) Condanna la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] aldeposito - a titolo di occupazione legittima dovuta per la causale di cuialla parte motiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] e previa detrazione diquanto già eventualmente versato - presso la Cassa DD.PP., ovveropresso il Ministero dell'economia e delle finanze, nei modi stabiliti dallevigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il serviziodei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svoltodalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, dell'importo di € 60.384,64, oltre agliinteressi compensativi al saggio legale sulla maggiore somma ricono-sciuta rispetto alla stima effettuata in sede amministrativa, calcolatidalla relativa maturazione sino a quella del deposito; 4) Condanna laS.p.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tem-pore, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spese e competenze di lite relative al presente giudizio, che li-quida in complessivi € 22.870,00, di cui € 870,00 per spese vive ed €22.000,00 per compensi, oltre Iva e C.p.a., se dovute, oltre rimb. forf.spese generali nella misura del 15% dei compensi.»6 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuta la legittimazione attiva delle ricorrenti, in quanto eredi delpadre e del fratello Antonio, deceduti rispettivamente nel 2000 e nel2009, la Corte d'appello respingeva l'eccezione pregiudiziale, relativaal ritenuto intervento del giudicato sulla illegittimità dell'occupazione,evidenziando che, come aveva dato atto la stessa sentenza n. 3959/2010, si era trattato di semplice abbandono della domanda inizialmenteintrodotta in giudizio, successivamente riproposta nel presente proce-dimento, unitamente a quella della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA].La menzionata Corte determinava, quindi, il valore espropriativodei terreni in oggetto, all'epoca di emissione del decreto di esproprio,in € 2.082.640,00 (€ 40,00 x mq. 52.066), ritenendo che fosse spet-tante a ciascuna delle parti ricorrenti, a tale titolo, considerata la pre-senza degli altri comproprietari, una quota pari ad € 520.660,00 (€2.082.640,00/4).In proposito, la Corte d'appello spiegava quanto segue: «Ciò posto,va sul punto osservato, come già avvenuto con la precedente sentenzan. 1103/2013 che (v. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 802 del 15/01/2009)“In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, e con rife-rimento all'ipotesi in cui alcuni comproprietari abbiano optato per lacessione volontaria delle rispettive quote, il comproprietario che si op-pone alla stima ha il diritto di vedere determinata l'indennità con rife-rimento all'intero bene, ma il giudice non può che ordinare il versa-mento, non già della differenza tra l'indennità giudizialmente accertatae quella già corrisposta ai cessionari, ma della sola quota di pertinenzadell'opponente, estraneo al rapporto tra l'espropriante e i cessionari”;inoltre (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 7777 del 17/05/2012; cfr.anche Ord. n. 31177 del 29/12/2017), “Allorché si procede all'espro-priazione di un bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietarioalla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa, estende i7 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che ilgiudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene consideratonel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai com-partecipi; l'ente (nella specie, il Comune), a sua volta, deve depositarele somme presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti nella sola misura corri-spondente alle quote di pertinenza degli opponenti, parametrate all'in-dennità giudizialmente accertata”. Determinata quindi l'indennità diesproprio come sopra indicato, nel complessivo importo di €2.082.640,00, va disposto il deposito delle quote pari ad € 520.660,00per ognuna, rispettivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e CerretoMaria, da parte della ISE - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., presso il Mi-nistero della Economia e Finanze, [OSCURATO:PERSONA], nei modistabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concer-nenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occu-pazione già svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti … - previa detrazionedi quanto già eventualmente versato - oltre agli interessi compensativial saggio legale sulla maggiore somma riconosciuta rispetto alla stimaeffettuata in sede amministrativa, calcolati dalla data di adozione deldecreto di esproprio (10.8.2005) sino a quella del deposito…».Passando, poi, ad esaminare la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta adottenere la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, la Corted'appello riteneva che il relativo importo corrispondesse, per ciascunanno di occupazione, ad una percentuale (legittimamente riferibile alsaggio degli interessi legali) dell'indennità di espropriazione dell'areaoccupata, con riferimento al periodo in cui questa era rimasta provvi-soriamente occupata, così precisando: «La predetta indennità di occu-pazione legittima quindi, come già avvenuto per quanto attiene a [OSCURATO:PERSONA], va quindi determinata, secondo i già indicati criteri,per la quota spettante a [OSCURATO:PERSONA], in € 60.384,64, oltre interessi8 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026legali dalla relativa maturazione sino al momento dell'effettivo saldo.Nulla va calcolato a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di de-bito di valuta e non risultando provato un maggior danno rispetto agliimporti dovuti a titolo di interessi, come peraltro già sopra chiarito. Delpredetto importo di € 60.384,64 deve pertanto disporsi il deposito -previa detrazione di quanto già eventualmente versato - presso laCassa DD.PP., ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze,nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentariconcernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e dioccupazione già svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti … A tale importoandranno aggiunti gli interessi compensativi al saggio legale sulla mag-giore somma riconosciuta rispetto alla stima effettuata in sede ammi-nistrativa, calcolati dalla relativa maturazione sino a quella del depo-sito».Avverso tale decisione la ISE ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad un solo motivo di doglianza.Le intimate si sono difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazionedell'art. 12 l. n. 865 del 1971, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., e l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.La ricorrente, dopo avere illustrato le ragioni per le quali il viziodenunciato non poteva essere considerato un vizio revocatorio, ha cen-surato la decisione impugnata, nella parte in cui la Corte d'appello hadeterminato l'indennità spettante alla sorelle [OSCURATO:PERSONA] nella misura di1/4 dell'indennità intera, e non nella misura di 1/5, non tenendo conto9 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026che gli altri comproprietari avevano accettato l'indennità di espropria-zione provvisoria, che era stata loro offerta, rinunciando ad ogni azioneavverso la procedura espropriativa.Ad opinione della ricorrente, la Corte territoriale ha fatto rivivere ildiritto alla determinazione della giusta indennità di esproprio per laquota spettante al fratello Antonio – che insieme agli altri due fratelli,quando era in vita, aveva accettato l'indennità provvisoria offerta –quando invece questo diritto era ormai precluso, per la pregressa ac-cettazione dell'indennità offerta e rinuncia alle azioni.La stessa parte ha affermato di avere evidenziato la circostanzasopra indicata nel corso del giudizio di merito, senza che le contropartireplicassero alcunché, riportando un estratto della propria memoria dicostituzione del 13/01/2016, ove si legge quanto segue: «… 1) Le ri-correnti sono comproprietarie - unitamente ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - del terreno sito nel Comune diMaddaloni e riportato al fl. 36 p.lle 15/A e 216 per mq. 52.066, oggettodi procedura espropriativa che, officiata dal Comune di Maddaloni, pre-vedeva quale beneficiario l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detto fondo i sig.ri Aniello, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno accet-tato l'indennità di esproprio offerta da ISE e rinunciato a proporre op-posizione a stima ed ogni altra azione giudiziaria avente attinenza allaprocedura espropriativa in questione; accettazione e rinuncia interve-nuta con atti rispettivamente del 24/07/02, 24/07/02 e 15/07/02…».La ricorrente ha, quindi, affermato che, nonostante fosse inconte-stato, per le ragioni sopra evidenziate, che anche il fratello Antonio(come il fratello Aniello e il fratello Francesco), nel 2002, avesse accet-tato l'indennità provvisoria offerta e rinunciato ad azioni sull'inden-nizzo, la Corte d'appello ha ritenuto di non dover dividere l'indennitàcomplessiva per i cinque fratelli, ma solo per quattro, così escludendo10 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026che [OSCURATO:PERSONA], morendo, avesse trasmesso la sua posizione diespropriato accettante l'indennità di esproprio.Secondo la ricorrente, l'importo stimato pari ad € 2.082.40,00 do-veva essere suddiviso per cinque quote, non potendosi ritenere che conla morte di [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta la reviviscenza del dirittodi quest'ultimo alla quota sull'importo determinato all'esito del giudiziodi stima, con la conseguenza che ogni quota doveva essere pari ad €416.528,00, aggiungendo che lo stesso criterio doveva essere appli-cato per l'indennità di occupazione spettante a [OSCURATO:PERSONA].A ciò, la stessa parte ha aggiunto che la Corte d'appello è incorsanella violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché non havalutato le circostanze di cui sopra, omettendo qualsivoglia motiva-zione del perché ha suddiviso l'indennità per quattro quote, invece cheper cinque, sia, in ogni caso, formulando una motivazione così abnormeche non può che ascriversi alla fattispecie di impossibilità di ricostru-zione della ratio decidendi.2. Le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del motivo didoglianza, per tre ordini di ragioni.In primo luogo, hanno dedotto la novità della censura, poiché laISE non solo non aveva mai eccepito, nel precedente grado di giudizio,l'irretrattabilità dell'ammontare dell'indennità spettante ad AntonioCerreto, ma non aveva neppure dato prova del fatto che quest'ultimoavesse effettivamente e, soprattutto, validamente concluso un accordoamichevole sull'indennità, essendosi la parte unicamente limitata adaffermare che «Relativamente al detto fondo i sig.ri Aniello, Antonio eISE e rinunciato a proporre opposizione a stima ed ogni altra azionegiudiziaria», sicché non vi era alcuna questione giuridica, cui le sorelleCerreto avrebbero dovuto controdedurre.11 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026In secondo luogo, le controricorrenti hanno dedotto l'inammissibi-lità del motivo per manifesta infondatezza, affermando che, per giuri-sprudenza consolidata, nell'ipotesi di espropriazione di un bene nellaproprietà indivisa di più soggetti, l'opposizione del singolo comproprie-tario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estendei suoi effetti anche agli altri comproprietari, che non sono litisconsortinecessari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'inden-nità in rapporto al bene considerato nel suo complesso, ferma re-stando, poi, la individuazione della quota spettante, come peraltro ri-chiesto dalla sorelle [OSCURATO:PERSONA].In terzo luogo, queste ultime hanno eccepito l'inammissibilità delmotivo di doglianza per intervenuto giudicato sul punto, poiché, ad opi-nione delle parti, nella sentenza non definitiva n. 3959/2010, pronun-ciata nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006, la Cortepartenopea aveva acclarato l'inefficacia ed irrilevanza delle dichiara-zioni di accettazione dell'indennità in questione.3. Le eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso per cassa-zione sono infondate.È senza dubbio infondata l'eccezione di novità della questione postacon il motivo di ricorso per cassazione.Come sopra evidenziato, la ricorrente ha dimostrato di avere de-dotto, nel costituirsi in giudizio, che, non solo [OSCURATO:PERSONA], ma tuttie tre i fratelli delle attuali controricorrenti, nel 2002, avevano accettatol'indennità provvisoria offerta. Entrambe le parti hanno altresì affer-mato che le controricorrenti hanno agito in giudizio anche in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2009. I fatti, dunque, rispetti-vamente, l'intervenuta accettazione dell'indennità provvisoria da partedi [OSCURATO:PERSONA] e il successivo decesso di quest'ultimo, risultano12 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026essere stati prospettati in giudizio e, conseguentemente, offerti allavalutazione della Corte d'appello.Allo stesso modo è infondata l'eccezione di inammissibilità per ma-nifesta infondatezza della questione posta, poiché, come si legge dallamotivazione della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha ritenuto,che il valore dell'immobile espropriato dovesse essere stimato unita-riamente, proprio come hanno dedotto le controricorrenti nel formularela menzionata eccezione, ferma restando la determinazione della quotaspettante a ciascuno dei proprietari (che è stata, invece, oggetto dellaimpugnazione della ricorrente).Anche la terza ragione di inammissibilità del motivo di ricorso èinfondata, posto che le controricorrenti hanno attribuito rilevanza digiudicato alla sentenza non definitiva n. 3959/2020, pronunciata nelgiudizio promosso nel 2006 dalla sola [OSCURATO:PERSONA], nonostantela sentenza in questa sede impugnata, sul punto non censurata da al-cuna delle parti, abbia espressamente escluso ogni rilevanza di talepronuncia sulla determinazione dell'indennità di esproprio, oggetto delpresente giudizio, dando atto dell'intervenuta rinuncia alla relativa do-manda formulata nel corso del menzionato giudizio («… Nella specie èdel tutto evidente che, come peraltro da atto la stessa sentenza n.3959/2010, si tratta di semplice abbandono della domanda inizial-mente introdotta in giudizio che invece, successivamente, è stata ri-proposta nel presente procedimento, unitamente a quella della com-proprietaria [OSCURATO:PERSONA] …»).4. Deve altresì escludersi che il vizio lamentato con il presente ri-corso per cassazione sia riconducibile alla nozione di errore revocatorio.Com'è noto, l'art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che le sentenze pronun-ciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnateper revocazione «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risul-13 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026tante dagli atti o documenti della causa», precisando che «vi è questoerrore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto lacui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tantonell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto contro-verso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».Questa Corte ha più volte affermato che nella nozione di “puntocontroverso” rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivodibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte permezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, cosìda formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successivapronuncia con cui il giudice ha definito il processo (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 13085 del 16/05/2025; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7435 del15/03/2023).Costituisce punto controverso, in sintesi, quel punto in cui mancatoriscontro in sentenza non si configura come mera svista percettiva, madi irrilevanza ai fini della decisione.Nel caso di specie si è verificata proprio tale evenienza.Come sopra evidenziato, la ricorrente ha dimostrato di avere de-dotto che i tre fratelli della ricorrente, nel 2002, avevano accettato l'in-dennità provvisoria ed entrambe le parti hanno dedotto che le contro-ricorrenti si erano presentante anche come eredi di [OSCURATO:PERSONA],deceduto nel 2009.Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: «Ciò posto, vasul punto osservato, come già avvenuto con la precedente sentenza n.1103/2013 che (v. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 802 del 15/01/2009) “Intema di determinazione dell'indennità di espropriazione, e con riferi-mento all'ipotesi in cui alcuni comproprietari abbiano optato per la ces-14 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026sione volontaria delle rispettive quote, il comproprietario che si opponealla stima ha il diritto di vedere determinata l'indennità con riferimentoall'intero bene, ma il giudice non può che ordinare il versamento, nongià della differenza tra l'indennità giudizialmente accertata e quella giàcorrisposta ai cessionari, ma della sola quota di pertinenza dell'oppo-nente, estraneo al rapporto tra l'espropriante e i cessionari”; inoltre (v.Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 7777 del 17/05/2012; cfr. anche Ord.n. 31177 del 29/12/2017), “Allorché si procede all'espropriazione di unbene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario alla stimadell'indennità effettuata in sede amministrativa, estende i suoi effettianche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice devedeterminare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo com-plesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi;l'ente (nella specie, il Comune), a sua volta, deve depositare le sommepresso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti nella sola misura corrispondente allequote di pertinenza degli opponenti, parametrate all'indennità giudi-zialmente accertata”. Determinata quindi l'indennità di esproprio comesopra indicato, nel complessivo importo di € 2.082.640,00, va dispostoil deposito delle quote pari ad € 520.660,00 per ognuna, rispettiva-mente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da parte dellaISE - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., presso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nei modi stabiliti dalle vigentidisposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depo-siti delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dallaCassa Depositi e Prestiti … - previa detrazione di quanto già eventual-mente versato - oltre agli interessi compensativi al saggio legale sullamaggiore somma riconosciuta rispetto alla stima effettuata in sede am-ministrativa, calcolati dalla data di adozione del decreto di esproprio(10.8.2005) sino a quella del deposito…».15 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026Emerge, dunque, chiaramente la considerazione dell'intervenutaaccettazione dell'indennità da parte dei tre fratelli della controricor-rente, laddove la Corte d'appello ha richiamato la giurisprudenza ma-turata con riferimento alla simile evenienza della cessione volontariadelle quote in comproprietà, unitamente a quella relativa all'ipotesi incui l'opposizione alla stima non sia proposta da tutti i comproprietariespropriati, ma, poi, nel determinare le quote dell'indennità spettante,ha dato rilievo implicito, ma dirimente, all'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], di cui le controricorrenti si erano dichiarate coeredi, dalmomento che ha individuato quattro quote, e non cinque, ai fini delladeterminazione dell'indennità spettante, escludendo ogni rilevanza allaaccettazione dell'indennità provvisoria dallo stesso effettuata quandoera in vita.Quest'ultima circostanza, dunque, è entrata a far parte della mate-ria del contendere ed è stata oggetto di una implicita, ma decisiva,valutazione della Corte d'appello, sicché, nella specie, non può ritenersiche sia stato prospettato un errore revocatorio, ma un vero e proprioerrore di giudizio.5. Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evi-denziati.Com'è noto, la l. n. 865 del 1971, recante norme sulla espropria-zione per pubblica utilità, nella specie applicabile ratione temporis,all'art. 12 statuisce quanto segue:«1. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notifica-zione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di con-venire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per unprezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria, deter-minata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17.16 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/20262. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietaricomunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante seintendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'inden-nità si intende rifiutata.3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente dellagiunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, ilpagamento delle indennità che siano state accettate, ed il depositodelle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.»Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che, per effettodell'accettazione, la misura dell'indennità diviene definitiva e non piùcontestabile, restando così precluso il ricorso dell'espropriato al rimediodella determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell'opposi-zione alla stima, il cui presupposto è costituito, appunto, dalla mancataaccettazione dell'indennità offerta in via provvisoria, cui segue la de-terminazione dell'indennità definitiva e il suo deposito presso la CassaDepositi e Prestiti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6303 del 18/04/2003;Cass, Sez. 1, Sentenza del 13/09/2006 n. 19673).Ovviamente tale preclusione sussiste anche nel caso in cui colui cheha accettato l'indennità provvisoria muoia, dopo avere effettuato taleaccettazione, poiché l'erede subentra nella stessa posizione giuridicadel dante causa iure successionis.Come il de cuius, dunque, anche l'erede del comproprietario cheabbia accettato l'indennità provvisoria non può agire per ottenere ladeterminazione giudiziale dell'indennità di esproprio, poiché, per lui,l'indennità spettante è quella accettata, potendo semmai agire per ot-tenere il pagamento del corrispondente importo, se non ancora corri-sposto.Nel caso di specie, la Corte d'appello, adita per la determinazionedella giusta indennità di esproprio di un bene appartenente a più com-17 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026proprietari, risulta avere correttamente proceduto alla stima del valoredell'intero fondo, ma poi non si è adeguata ai principi appena enunciati,nel determinare le quote spettanti alle controricorrenti.Come affermato da questa Corte, infatti, allorché si proceda all'e-spropriazione di un bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprie-tario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa,estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conse-guenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al beneconsiderato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spet-tanti ai compartecipi, fermo restando che, poi, l'ente deve depositarele somme presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti nella sola misura corri-spondente alle quote di pertinenza degli opponenti, parametrate all'in-dennità giudizialmente accertata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7777 del17/05/2012).Alle stesse conclusioni si perviene, ovviamente, anche nell'ipotesiin cui il singolo comproprietario agisca per la determinazione del giustoindennizzo, in assenza della determinazione dell'indennità definitiva daparte dell'Amministrazione.Nel determinare le quote di spettanza alle sorelle [OSCURATO:PERSONA], tuttavia,la Corte di merito ha dato rilievo all'intervenuto decesso del compro-prietario [OSCURATO:PERSONA], così ritenendo caduto in successione il suodiritto al pagamento della quota di indennità a lui spettante, senza te-nere conto delle allegazioni della ISE in ordine all'intervenuta accetta-zione dell'indennità provvisoria.L'accertamento in ordine alla effettività di tale accettazione, infatti,secondo i principi sopra enunciati, avrebbe comportato l'esclusionedell'acquisto per successione del diritto alla determinazione della giustaindennità per la quota di spettanza del comproprietario accettante, poideceduto, per avere quest'ultimo acquisito solo il diritto di credito ad18 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026ottenere la corresponsione dell'indennità nella misura accettata, oveancora non corrisposta.La menzionata Corte, senza offrire alcuna motivazione che esplici-tasse il percorso logico-giuridico che ha portato a tale soluzione – in-correndo, pertanto, anche nel dedotto vizio di motivazione ‒ ha esclusoogni rilevanza alle deduzioni in ordine all'intervenuta accettazionedell'indennità provvisoria offerta, effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] era ancora in vita, mentre invece avrebbe dovuto tenerneconto nei termini e per gli effetti sopra evidenziati.6. In conclusione, il motivo deve essere accolto e la sentenza im-pugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli,in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del pre-sente giudizio di legittimità.La menzionata Corte dovrà dare attuazione al seguente principio didiritto:«In tema di espropriazione per pubblica utilità di beni in compro-prietà disciplinata dalle norme previgenti al d.P.R. n. 327 del 2001, oveil comproprietario accetti l'indennità provvisoria secondo il dispostodell'art. 12 l. n. 865 del 1971, l'indennità accettata diviene definitivaper la quota di sua spettanza e non è più contestabile, restando pre-cluso il ricorso alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo daparte del comproprietario che abbia effettuato tale accettazione e, con-seguentemente, anche da parte di coloro che, a seguito di decesso diquest'ultimo, agiscano in qualità di eredi dello stesso.» P.Q.MLa Corte19 di 20Numero registro generale 30119/2021Numero sezionale 4095/2025Numero di raccolta generale 12675/2026Data pubblicazione 05/05/2026accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, chiamata a sta-tuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino20 di 20