CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8532-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 8532/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 794/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2021 R.G.N. 395/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8532/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 4.1.2021 n. 794, la Corte d’appello di Palermo respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps, a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2009, dovuti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, riteneva non sussistente l’ipotesi di un occultamento doloso del presupposto impositivo conseguente alla mancata compilazione del quadro RR, non ravvisando nessuna giuridica impossibilità a far valere il diritto di credito, in quanto, la mancata compilazione del quadro RR non aveva affatto ostacolato l’accertamento che era stato notificato il 30.6.2015, mentre la data ultima per il versamento dei contributi era il 16.6.2010, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione, prima che fosse inviato l’atto interruttivo, da parte dell’Inps. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 comma 1 n. 8 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 comma 26 e ss., della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi, essendo decorso il termine quinquennale, alla data di notifica dell’atto interruttivo, rispetto alla data di scadenza per il versamento dei contributi, inteso quale dies a quo (e non ritenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi), laddove, invece, ad avviso dell’Istituto ricorrente, l’omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, configurava un’elusione del relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari, integrando la fattispecie del doloso occultamento del debito, ai sensi delle norme di cui alla rubrica, con l’effetto della sospensione del termine quinquennale di prescrizione, perché la compilazione del quadro RR era l’unico modo per l’Inps di venire a conoscenza della fattispecie impositiva. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Va, preliminarmente, rilev ato come l’eccezione di prescrizione, una volta introdotti i fatti (inerzia del titolare e volontà di volerne profittare) è una quaestio iuris che può essere decisa d’ufficio (Cass. n. 32485/19). In particolare, nella presente vicenda, la proroga della scadenza per il versamento dei contributi, in virtù del DPCM 10.6.2010 (per la contribuzione del 2009), comporta lo slittamento in avanti del dies a quo (al 6.7.10), con conseguente tempestiva interruzione del decorso della prescrizione da parte dell’Inps, con la notifica dell’avviso di addebito (prima della scadenza del termine quinquennale e, precisamente, il 30.6.15, come accertato dalla Corte d’appello), e ciò anche se l’Inps ha chiesto, nella presente sede, solo la sospensione del decorso del predetto termine di prescrizione, per occultamento doloso del reddito, dovuto alla mancata compilazione del quadro RR, in quanto i fatti rilevanti sono stati introdotti in causa e, quindi, questa Corte può decidere sul mancato decorso del termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 34034/21, in motivazione, sullo slittamento dei termini di prescrizione a seguito del D.P.C.M. 10.6.10). Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo , affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimi