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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04299/2023

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IALIZZANDI.

ORDINANZA sul ricorso 25319/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via della Giuliana n. 80;- con troricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale delle Milizie n. 9; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Maria, [OSCURATO:PERSONA], Della Corte Assunta, Della Corte Domenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 749/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri suoi colleghi indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e - assumendo di aver partecipato ciascuno ad un proprio corso di specializzazione intrapreso tra l'anno accademico 1982-1983 e l'anno accademico 1990-1991, positivamente concluso - chiesero che fosse riconosciuto l'inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento in loro favore dell'adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2019, in riforma dell'impugnata decisione, ha ritenuto che la prescrizione, decennale, non fosse decorsa, con conseguente spettanza ai medici della dovuta remunerazione.

La Corte ha quindi suddiviso gli appellanti in due categorie, la prima comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data antecedente il 10 gennaio 1983 e la seconda comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data successiva al 10 gennaio 1983.

Quanto al primo gruppo, la sentenza ha riconosciuto la spettanza della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno o frazione di anno a partire dal 10 gennaio 1983; per il secondo, ha riconosciuto la spettanza della stessa somma per ciascun anno di corso (tre, quattro o cinque a seconda dei casi).

La Corte romana, quindi, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle somme specificamente indicate in favore di ciascuno dei medici appellanti, compensando integralmente le spese di lite.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propongono ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e il Ministero del lavoro, con unico atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], con un unico controricorso; i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un altro controricorso; nonché i dottori [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe con un ulteriore controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno depositato memoria, così come i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Lampasi e Raeli.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ, e non sono state depositate conclusioni dal Procuratore generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva la Corte, preliminarmente, che il ricorso principale va dichiarato inammissibile in relazione ai quattro Ministeri proponenti.

Poiché la sentenza impugnata, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha dichiarato che i Ministeri in questione erano privi di legittimazione attiva, ne discende che il ricorso proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro è da ritenere inammissibile, non risultando gli stessi soccombenti.

2. Sempre in via preliminare la Corte osserva che nessuno dei motivi di ricorso si rivolge nei confronti dei quattro medici che si sono costituiti con separati controricorsi; gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e i dottori Toso, Lampasi e Raeli non vedono in alcun modo le loro posizioni coinvolte dalle censure dei motivi di ricorso.

Tuttavia, poiché il ricorso è proposto con la generica formulazione "contro" tutti i medici poi indicati, fra i quali anche quelli ora ricordati, tanto legittimava certamente l'esplicazione di un'attività difensiva da parte dei citati controricorrenti, della quale si dovrà tenere conto in sede di liquidazione delle spese, come in seguito si dirà.

3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dei principi contenuti nella sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio rileva che, in base alla sentenza della Corte di giustizia ora indicata, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati nell'anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l'obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente.

Ne consegue che la domanda proposta dai dottori analiticamente ivi indicati, immatricolati al primo anno dei rispettivi corsi di specializzazione negli anni accademici 1979-1980, 1980-1981 e 1981-1982 dovrebbe essere rigettata.

3.1. Il motivo non è fondato.

Com'è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.

Ne consegue che la decisione della Corte d'appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 10 gennaio 1983.

La sentenza impugnata ha avuto anche cura di specificare che ai fini risarcitori doveva tenersi conto solo degli anni o frazioni di anni frequentati dopo il 31 dicembre 1982, diversificando le somme dovute per ciascuno dei medici.

Né il ricorso contiene alcuna contestazione in ordine alle modalità di conteggio delle somme dovute per ciascuno dei medici, essendosi limitata l'Avvocatura dello Stato ad affermare che per costoro nessun diritto alla remunerazione sussisterebbe.

4. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.Secondo la Presidenza del Consiglio, la sentenza dovrebbe essere cassata perché ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla remunerazione anche in favore di alcuni medici le cui specializzazioni non risulterebbero contemplate nella normativa europea.

Segue quindi l'elenco dei singoli medici ricompresi in tale censura, con l'indicazione delle singole specializzazioni.

Oltre a questo, il motivo in esame lamenta 1) che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la remunerazione per un solo anno di corso, mentre la sentenza ne ha riconosciuti tre (la specializzazione in diabetologia, inoltre, non sarebbe ricompresa nell'elenco); 2) che al dott. [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la frequenza al corso di oncologia, mentre la domanda giudiziale riguardava il corso in gastroenterologia e endoscopia digestiva cominciato nel 1981 (per cui varrebbero le osservazioni del primo motivo); 3) che la domanda della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata erroneamente accolta, avendo ella indicato la frequenza al corso di ematologia generale dal 1996 al 1999, durante il quale era già prevista la remunerazione con la borsa di studio.

4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni che seguono.

4.2. Rileva la Corte, innanzitutto, che il controricorso presentato congiuntamente dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri col patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, correttamente, che sulla questione della mancata inclusione di una serie di specializzazioni nell'elenco previsto dal d.m. 31 ottobre 1991 la difesa della parte pubblica è carente.

Il motivo in esame, infatti, si è limitato solo genericamente ad affermare che la questione fu posta nel giudizio di primo grado, ma non ha specificato se essa fu poi riproposta o meno in appello ai sensi dell'art. 346 del codice di rito.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti autorevolmente chiarito (v.

Sezioni Unite, sentenze 19 aprile 2016, n. 7700, e 12 maggio 2017, n. 11799) che, se un'eccezione di merito è stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione; quest'ultima è utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, vincitrice in primo grado perché il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda sul presupposto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, avrebbe quindi dovuto riproporre, ai sensi dell'art. 346 cit., la questione della mancata inclusione di alcune specializzazioni nell'elenco suindicato, trattandosi di profilo sicuramente non esaminato.

Poiché tale riproposizione non è avvenuta - o, almeno, la parte ricorrente non ne ha dato conto con la dovuta precisione - consegue che la prima censura contenuta nel motivo di ricorso qui in esame è inammissibile.

È appena il caso di ricordare, tra l'altro, che la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito che l'equipollenza di una specializzazione non compresa nell'elenco con una di quelle ricomprese può essere dimostrata con apposita attività probatoria, che deve svolgersi nelle fasi di merito e che nella specie non si è potuta esplicare (v. l'ordinanza 15 aprile 2021, n. 9891, con ulteriori richiami).

4.3. Quanto alle specifiche posizioni dei dottori Maturo, Novelli e [OSCURATO:PERSONA], valgono le seguenti considerazioni.

La censura relativa ai dottori Maturo e Novelli è inammissibile, poiché prospetta in modo evidente un errore revocatorio, posto che dal tenore della stessa si comprende che il ricorrente principale lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente letto gli atti processuali, ritenendo proposta una domanda quando ne sarebbe stata posta, in realtà, un'altra.La censura relativa alla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile perché prospettata con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché dal ricorso non è dato comprendere se e come tale questione sia stata posta in sede di merito e quali documenti siano stati prodotti nelle relative sedi a supporto della doglianza.

5. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio sostiene che alcuni dei medici compresi nella sentenza impugnata avrebbero già ottenuto pronunce, passate in giudicato, che hanno esaminato le medesime domande del caso odierno, tanto che in alcuni casi i medici sarebbero stati anche già pagati in esecuzione di dette sentenze.

Il motivo in esame indica specificamente tali medici, affiancando a ciascuno di loro il numero della sentenza e l'Ufficio giudiziario che l'avrebbe emessa.

Per cui, considerando l'esistenza di un precedente giudicato esterno - che è pacificamente rilevabile anche d'ufficio - i ricorrenti rilevano che l'impugnata sentenza dovrebbe essere cassata in relazione a tutti i medici ivi indicati.

5.1. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (così la sentenza 16 giugno 2006, n. 13916, delle Sezioni Unite di questa Corte, ribadita, tra le altre, dalle ordinanze 22 gennaio 2018, n. 1534, e 31 maggio 2019, n. 14883).

In altri termini, la producibilità, in sede di giudizio di cassazione, della prova documentale del passaggio in giudicato di un'altra sentenza è subordinata al fatto che quel giudicato si sia perfezionato dopo la conclusione del giudizio di appello, diversamente valendo la preclusione dell'art. 372 del codice di rito.

È stato poi anche affermato che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (art.124 disp. att. cod. proc. civ.; v. sul punto la sentenza 9 marzo 2017, n. 6024).

Nel caso odierno, l'Avvocatura dello Stato, pur richiamando una serie di pronunce di merito - alcune delle quali, tra l'altro, certamente passate in giudicato quando l'odierno giudizio era ancora in fase di appello - non ha prodotto alcuna attestazione della cancelleria attestante l'effettivo passaggio in giudicato di quelle sentenze.

Tale omissione rende la censura inammissibile.

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i dottori ivi indicati lamentano, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, dell'art. 117 Cost., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dei principi sul danno da tardivo recepimento della normativa comunitaria.

I ricorrenti lamentano, in sostanza, che la Corte di merito abbia liquidato in loro favore, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché la maggior somma di lire 21.500.000 fissata dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, da ritenere come equa alla luce della giurisprudenza europea.6.1.

Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né sussistono elementi idonei a determinare una diversa decisione.

Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo cui la previsione di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 10 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (così la sentenza 10 luglio 2013, n. 17068, più volte confermata in seguito e autorevolmente ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 novembre 2018, n. 30649).

È appena il caso di aggiungere, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito (con la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, e con le coeve sentenze nn. 10814, 10815 e 10816), che, a seguito della introduzione del diritto al risarcimento danno per inadempimento statuale delle direttive non self executing, la determinazione del concreto risarcimento spetta ai singoli Stati, i quali non hanno affatto l'obbligo di procedere a tale determinazione riconoscendo il danno nella misura di quanto, adempiendo tardivamente, hanno riconosciuto "a regime". [OSCURATO:PERSONA], invece, hanno solo l'obbligo di riconoscere il danno in una misura che possa dirsi effettiva, cosa che è avvenuta in Italia, appunto, con la citata legge n. 370 del 1999.7.

In conclusione, è inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro.

Il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è rigettato, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ricorrenti incidentali difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cioè [OSCURATO:PERSONA] ed altri). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri va invece condannata alle spese in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei soli ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Analogo obbligo non sussiste nei confronti del ricorrente principale, che è una parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro; rigetta il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutti i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali; condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore degli eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2.300, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché in favore dei dottori Toso, Lampasi e Raeli, liquidate in complessivi euro 3.900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IALIZZANDI. ORDINANZA sul ricorso 25319/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via della Giuliana n. 80;- con troricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale delle Milizie n. 9; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Maria, [OSCURATO:PERSONA], Della Corte Assunta, Della Corte Domenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 749/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri suoi colleghi indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e - assumendo di aver partecipato ciascuno ad un proprio corso di specializzazione intrapreso tra l'anno accademico 1982-1983 e l'anno accademico 1990-1991, positivamente concluso - chiesero che fosse riconosciuto l'inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento in loro favore dell'adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei danni. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2019, in riforma dell'impugnata decisione, ha ritenuto che la prescrizione, decennale, non fosse decorsa, con conseguente spettanza ai medici della dovuta remunerazione. La Corte ha quindi suddiviso gli appellanti in due categorie, la prima comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data antecedente il 10 gennaio 1983 e la seconda comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data successiva al 10 gennaio 1983. Quanto al primo gruppo, la sentenza ha riconosciuto la spettanza della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno o frazione di anno a partire dal 10 gennaio 1983; per il secondo, ha riconosciuto la spettanza della stessa somma per ciascun anno di corso (tre, quattro o cinque a seconda dei casi). La Corte romana, quindi, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle somme specificamente indicate in favore di ciascuno dei medici appellanti, compensando integralmente le spese di lite. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propongono ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e il Ministero del lavoro, con unico atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], con un unico controricorso; i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un altro controricorso; nonché i dottori [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe con un ulteriore controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno depositato memoria, così come i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Lampasi e Raeli. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ, e non sono state depositate conclusioni dal Procuratore generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte, preliminarmente, che il ricorso principale va dichiarato inammissibile in relazione ai quattro Ministeri proponenti. Poiché la sentenza impugnata, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha dichiarato che i Ministeri in questione erano privi di legittimazione attiva, ne discende che il ricorso proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro è da ritenere inammissibile, non risultando gli stessi soccombenti. 2. Sempre in via preliminare la Corte osserva che nessuno dei motivi di ricorso si rivolge nei confronti dei quattro medici che si sono costituiti con separati controricorsi; gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e i dottori Toso, Lampasi e Raeli non vedono in alcun modo le loro posizioni coinvolte dalle censure dei motivi di ricorso. Tuttavia, poiché il ricorso è proposto con la generica formulazione "contro" tutti i medici poi indicati, fra i quali anche quelli ora ricordati, tanto legittimava certamente l'esplicazione di un'attività difensiva da parte dei citati controricorrenti, della quale si dovrà tenere conto in sede di liquidazione delle spese, come in seguito si dirà. 3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dei principi contenuti nella sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio rileva che, in base alla sentenza della Corte di giustizia ora indicata, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati nell'anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l'obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente. Ne consegue che la domanda proposta dai dottori analiticamente ivi indicati, immatricolati al primo anno dei rispettivi corsi di specializzazione negli anni accademici 1979-1980, 1980-1981 e 1981-1982 dovrebbe essere rigettata. 3.1. Il motivo non è fondato. Com'è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d'appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 10 gennaio 1983. La sentenza impugnata ha avuto anche cura di specificare che ai fini risarcitori doveva tenersi conto solo degli anni o frazioni di anni frequentati dopo il 31 dicembre 1982, diversificando le somme dovute per ciascuno dei medici. Né il ricorso contiene alcuna contestazione in ordine alle modalità di conteggio delle somme dovute per ciascuno dei medici, essendosi limitata l'Avvocatura dello Stato ad affermare che per costoro nessun diritto alla remunerazione sussisterebbe. 4. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.Secondo la Presidenza del Consiglio, la sentenza dovrebbe essere cassata perché ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla remunerazione anche in favore di alcuni medici le cui specializzazioni non risulterebbero contemplate nella normativa europea. Segue quindi l'elenco dei singoli medici ricompresi in tale censura, con l'indicazione delle singole specializzazioni. Oltre a questo, il motivo in esame lamenta 1) che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la remunerazione per un solo anno di corso, mentre la sentenza ne ha riconosciuti tre (la specializzazione in diabetologia, inoltre, non sarebbe ricompresa nell'elenco); 2) che al dott. [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la frequenza al corso di oncologia, mentre la domanda giudiziale riguardava il corso in gastroenterologia e endoscopia digestiva cominciato nel 1981 (per cui varrebbero le osservazioni del primo motivo); 3) che la domanda della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata erroneamente accolta, avendo ella indicato la frequenza al corso di ematologia generale dal 1996 al 1999, durante il quale era già prevista la remunerazione con la borsa di studio. 4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni che seguono. 4.2. Rileva la Corte, innanzitutto, che il controricorso presentato congiuntamente dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri col patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, correttamente, che sulla questione della mancata inclusione di una serie di specializzazioni nell'elenco previsto dal d.m. 31 ottobre 1991 la difesa della parte pubblica è carente. Il motivo in esame, infatti, si è limitato solo genericamente ad affermare che la questione fu posta nel giudizio di primo grado, ma non ha specificato se essa fu poi riproposta o meno in appello ai sensi dell'art. 346 del codice di rito. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti autorevolmente chiarito (v. Sezioni Unite, sentenze 19 aprile 2016, n. 7700, e 12 maggio 2017, n. 11799) che, se un'eccezione di merito è stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione; quest'ultima è utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, vincitrice in primo grado perché il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda sul presupposto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, avrebbe quindi dovuto riproporre, ai sensi dell'art. 346 cit., la questione della mancata inclusione di alcune specializzazioni nell'elenco suindicato, trattandosi di profilo sicuramente non esaminato. Poiché tale riproposizione non è avvenuta - o, almeno, la parte ricorrente non ne ha dato conto con la dovuta precisione - consegue che la prima censura contenuta nel motivo di ricorso qui in esame è inammissibile. È appena il caso di ricordare, tra l'altro, che la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito che l'equipollenza di una specializzazione non compresa nell'elenco con una di quelle ricomprese può essere dimostrata con apposita attività probatoria, che deve svolgersi nelle fasi di merito e che nella specie non si è potuta esplicare (v. l'ordinanza 15 aprile 2021, n. 9891, con ulteriori richiami). 4.3. Quanto alle specifiche posizioni dei dottori Maturo, Novelli e [OSCURATO:PERSONA], valgono le seguenti considerazioni. La censura relativa ai dottori Maturo e Novelli è inammissibile, poiché prospetta in modo evidente un errore revocatorio, posto che dal tenore della stessa si comprende che il ricorrente principale lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente letto gli atti processuali, ritenendo proposta una domanda quando ne sarebbe stata posta, in realtà, un'altra.La censura relativa alla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile perché prospettata con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché dal ricorso non è dato comprendere se e come tale questione sia stata posta in sede di merito e quali documenti siano stati prodotti nelle relative sedi a supporto della doglianza. 5. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio sostiene che alcuni dei medici compresi nella sentenza impugnata avrebbero già ottenuto pronunce, passate in giudicato, che hanno esaminato le medesime domande del caso odierno, tanto che in alcuni casi i medici sarebbero stati anche già pagati in esecuzione di dette sentenze. Il motivo in esame indica specificamente tali medici, affiancando a ciascuno di loro il numero della sentenza e l'Ufficio giudiziario che l'avrebbe emessa. Per cui, considerando l'esistenza di un precedente giudicato esterno - che è pacificamente rilevabile anche d'ufficio - i ricorrenti rilevano che l'impugnata sentenza dovrebbe essere cassata in relazione a tutti i medici ivi indicati. 5.1. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (così la sentenza 16 giugno 2006, n. 13916, delle Sezioni Unite di questa Corte, ribadita, tra le altre, dalle ordinanze 22 gennaio 2018, n. 1534, e 31 maggio 2019, n. 14883). In altri termini, la producibilità, in sede di giudizio di cassazione, della prova documentale del passaggio in giudicato di un'altra sentenza è subordinata al fatto che quel giudicato si sia perfezionato dopo la conclusione del giudizio di appello, diversamente valendo la preclusione dell'art. 372 del codice di rito. È stato poi anche affermato che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (art.124 disp. att. cod. proc. civ.; v. sul punto la sentenza 9 marzo 2017, n. 6024). Nel caso odierno, l'Avvocatura dello Stato, pur richiamando una serie di pronunce di merito - alcune delle quali, tra l'altro, certamente passate in giudicato quando l'odierno giudizio era ancora in fase di appello - non ha prodotto alcuna attestazione della cancelleria attestante l'effettivo passaggio in giudicato di quelle sentenze. Tale omissione rende la censura inammissibile. 6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i dottori ivi indicati lamentano, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, dell'art. 117 Cost., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dei principi sul danno da tardivo recepimento della normativa comunitaria. I ricorrenti lamentano, in sostanza, che la Corte di merito abbia liquidato in loro favore, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché la maggior somma di lire 21.500.000 fissata dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, da ritenere come equa alla luce della giurisprudenza europea.6.1. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né sussistono elementi idonei a determinare una diversa decisione. Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo cui la previsione di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 10 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (così la sentenza 10 luglio 2013, n. 17068, più volte confermata in seguito e autorevolmente ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 novembre 2018, n. 30649). È appena il caso di aggiungere, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito (con la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, e con le coeve sentenze nn. 10814, 10815 e 10816), che, a seguito della introduzione del diritto al risarcimento danno per inadempimento statuale delle direttive non self executing, la determinazione del concreto risarcimento spetta ai singoli Stati, i quali non hanno affatto l'obbligo di procedere a tale determinazione riconoscendo il danno nella misura di quanto, adempiendo tardivamente, hanno riconosciuto "a regime". [OSCURATO:PERSONA], invece, hanno solo l'obbligo di riconoscere il danno in una misura che possa dirsi effettiva, cosa che è avvenuta in Italia, appunto, con la citata legge n. 370 del 1999.7. In conclusione, è inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro. Il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è rigettato, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibile. A tale esito segue l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ricorrenti incidentali difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cioè [OSCURATO:PERSONA] ed altri). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri va invece condannata alle spese in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei soli ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Analogo obbligo non sussiste nei confronti del ricorrente principale, che è una parte pubblica. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro; rigetta il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutti i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali; condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore degli eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2.300, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché in favore dei dottori Toso, Lampasi e Raeli, liquidate in complessivi euro 3.900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater
Sentenza Cassazione n. 04299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris