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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09203/2026

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rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amco - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCostantino Ciofalo-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RicciardelloAntoniaNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026-intimati-avverso la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Messina n.38/2017 depositata il 23/1/2017 e la sentenza definitiva della Corted’Appello di Messina n. 412/2020 depositata il 19/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto appelloavverso la sentenza non definitiva n. 349/2012 e la sentenza definitiva n.147/2013 del Tribunale di Patti, con le quali il Giudice: 1) ha dichiarato lanullità parziale del contratto di conto corrente n. 10747, acceso il20/2/1987 dalla [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la filiale di Gliaca di Piraino della Banca di [OSCURATO:PERSONA],relativamente alla clausola di capitalizzazione degli interessi, all’uso supiazza, e alla CMS, stabilendo il diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla ripetizionedelle somme indebitamente annotate; 2) ha rigettato la domandariconvenzionale della Banca di condanna degli attori al pagamento delsaldo negativo e dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla nullitàdella fideiussione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e RicciardelloAntonio; 3) ha rigettato la domanda risarcitoria e infine, a seguito di CTUper la ricostruzione dei rapporti in dare e avere tra le parti partendo dalsaldo zero, ha condannato la Banca alla restituzione della somma di €54.475,45 oltre interessi e spese.Interposto appello da parte della Banca, la Corte d’Appello di Messinacon sentenza non definitiva n. 38/2017 ha rigettato tutti i motivi d’appelload eccezione dell'impugnazione relativa ai rapporti in dare ed avere delconto corrente.In particolare, la Corte ha, tra l’altro, confermato la reiezionedell’eccezione della Banca di prescrizione, osservando che non è mai statocontestato da parte della Banca che il conto fosse affidato e che non è maiNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026stata né dedotta, né allegata una diversa destinazione dei versamenti inderoga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale.La Corte, poi, con separata ordinanza, ha disposto unapprofondimento della CTU al fine di ricostruire l’andamento del c/cpartendo dal saldo riportato dal primo estratto conto, depositato agli atti,e non già dal saldo zero.Con sentenza definitiva n. 412/2020 la Corte ha seguito laricostruzione del c/c da parte del CTU, che è partito dal rilevare, alla datadel 31/3/1996 (primo e/c disponibile) un saldo debitore di L. 89.133.579,ha depurato il conto dalle poste illegittime e ha individuato il saldo adebito del correntista al 30/10/2019 di €. 10.658,80.

La Corte, pertanto,in riforma della sentenza id primo grado, ha condannato gli appellati apagare detta somma alla Banca e a restituire le maggiori somma ricevutein esecuzione della sentenza di primo grado.2) Con ricorso del 13/4/2021 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Messina, proponendo un motivo diricorso.Amco – [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso,dando atto che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] era stata incorporata dallaBanca [OSCURATO:PERSONA], che la filiale Gliaca di Piraino erastata successivamente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] spa, che nel 2017 laBanca [OSCURATO:SOCIETA] era stata sottoposta a procedura coattaamministrativa, che nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] spa aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] talune attività, che i crediti deteriorati e le attivitànon trasferite a [OSCURATO:PERSONA] erano state cedute a [OSCURATO:SOCIETA] (compresoil credito qui in esame) e che nel 2019 SGA aveva mutato la propriadenominazione in Amco.Amco ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo dell’impugnazione principale: “Violazione e falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. in relazioneall’art. 2697 c.c, in tema di onere della prova”.I ricorrenti censurano le sentenze impugnate per avere la Corted’Appello di Messina erroneamente riformato, sul piano condannatorio, lasentenza del giudice di prime cure, ritenendo necessario non azzerare ilsaldo del conto corrente e ritenendo “provato” il credito della Banca, senzaconsiderare la mancata produzione di tutti i documenti bancari.I ricorrenti sostengono che la Banca, avendo proposto in primo gradodomanda riconvenzionale, sia onerata di dimostrare la bontà del suocredito con la produzione di tutti gli e/c, lettere di scambio, contratti, erichiamano la decisione di questa Corte, n. 23974/10, che precisa che labanca ricorrente non deve confondere l’onere di conservazione delladocumentazione contabile con l’onere della prova del credito, per cui ilfatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i diecianni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenutadall’onere di provare il proprio credito.Osservano che il richiamo della Corte alla pronuncia n. 9201/2015 diquesta Corte è errato, perché quest’ultima ancorava l’esclusione delcriterio del saldo zero al fatto che fosse il correntista ad agire, mentre quivi è anche la domanda riconvenzionale della Banca, e citano la sentenza n.23852/2020, sul riparto degli oneri probatori nel caso in cui entrambe leparti propongano rispettive domande.Il motivo è fondato.1.1) Si osserva, infatti, che questa Corte, con giurisprudenza ormaicostante, ha disciplinato il riparto dell’onere probatorio in materia dicontrapposte domande del correntista e della Banca relativamente alladeterminazione del rapporto di dare e avere tra di essi.Numero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026Secondo questa Corte, “nei rapporti bancari di conto corrente, unavolta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessiultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanzadi una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale adebito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte dellabanca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata dellaprova della propria pretesa.

Ne deriva che, in assenza di elementi di provache consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed inmancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifical'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certoimporto, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere,con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto,procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass.civ., sez.

I, 28/05/2025, n. 14269; nello stesso senso: Cass. civ., sez.

I,2/05/2024, n. 11735; Cass. civ., sez.

I, 25/07/2023, n. 22276; Cass. cv.,sez.

I, 19/09/2022, n. 27362; Cass. civ., sez.

I, 29/10/2020, n. 23852).Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello, nel calcolare il saldo delconto corrente in esame, non ha azzerato il saldo debitore del primoestratto conto disponibile.2) Ricorso incidentale: “Violazione e falsa applicazione di legge aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 2697, 2935, 2947c.c., 113, 115 e 116 c.p.c.”.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per il rigettodell’eccezione di prescrizione, sottolineando che grava sull’attore inripetizione dimostrare, a fronte di un’eccezione di prescrizione, l’esistenzadi un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamentocome ripristinatorio e a spostare l’inizio del decorso della prescrizione almomento della chiusura del conto.Sostiene che costituisce errore motivazionale ed errata applicazione dinorme l’avere ritenuto esistente il fido sul c/c n. 10747 in forza della meraNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026affermazione di parte attrice e del mancato assolvimento da parte dellaBanca del presunto onere probatorio, che in realtà non gravava su di essa.La controricorrente sostiene altresì che il mancato assolvimentodell’obbligo probatorio non poteva neppure essere supplito con il ricorso alprincipio di non contestazione, considerato che tale principio è sancitodall’art. 115 c.p.c., come riformato dalla l. 69/2009 e con decorrenza dal4/7/2009, e che esso, pertanto, non è applicabile al presente giudizio, nelquale la Banca si è costituta con comparsa del 2006.Il ricorso incidentale è inammissibile.2.1) Si osserva, infatti, che l’inammissibilità del controricorsoincidentale deriva dall’estraneità del motivo alla ratio decidendi della Corted’Appello.Quest’ultima non ha ritenuto provato l’affidamento (e pertantorespinto l’eccezione di prescrizione) facendo applicazione della regoladell’onere probatorio, ma ha ritenuto escluso dal thema probandum laquestione dell’affidamento per essere lo stesso incontroverso (afferma laCorte, a pag. 5 della sentenza non definitiva: “nella specie non solo non èmai stato contestato da parte della Banca che il conto fosse affidato, maanche non è mai stata né dedotta, né allegata una diversa destinazionedei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumentocontrattuale”).Per quanto riguarda poi l’applicabilità del principio di noncontestazione anche in epoca antecedente la modifica dell’art. 115 cpc, lagiurisprudenza lo riconosce vigente a partire dalla decisione di Cass. civ.,sez. un., 23/01/2002 n. 761: “Considerata, dunque, la non contestazionecome comportamento processualmente rilevante se riferito a fatti e nonall'applicazione di regole giuridiche…”; Cass. civ., sez.

VI, 26/11/2020, n.26908: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, ancheanteriormente alla formale introduzione del principio di "noncontestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendereNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore afondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi,senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione erisposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”.Pe il resto, il ricorso incidentale consiste in una confutazione delgiudizio di fatto, assorbita dall’applicazione del principio di noncontestazione.3) Va pertanto accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dellacontroricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella controricorrente, ove dovuto, dell'importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026. nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amco - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCostantino Ciofalo-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RicciardelloAntoniaNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026-intimati-avverso la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Messina n.38/2017 depositata il 23/1/2017 e la sentenza definitiva della Corted’Appello di Messina n. 412/2020 depositata il 19/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto appelloavverso la sentenza non definitiva n. 349/2012 e la sentenza definitiva n.147/2013 del Tribunale di Patti, con le quali il Giudice: 1) ha dichiarato lanullità parziale del contratto di conto corrente n. 10747, acceso il20/2/1987 dalla [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la filiale di Gliaca di Piraino della Banca di [OSCURATO:PERSONA],relativamente alla clausola di capitalizzazione degli interessi, all’uso supiazza, e alla CMS, stabilendo il diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla ripetizionedelle somme indebitamente annotate; 2) ha rigettato la domandariconvenzionale della Banca di condanna degli attori al pagamento delsaldo negativo e dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla nullitàdella fideiussione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e RicciardelloAntonio; 3) ha rigettato la domanda risarcitoria e infine, a seguito di CTUper la ricostruzione dei rapporti in dare e avere tra le parti partendo dalsaldo zero, ha condannato la Banca alla restituzione della somma di €54.475,45 oltre interessi e spese.Interposto appello da parte della Banca, la Corte d’Appello di Messinacon sentenza non definitiva n. 38/2017 ha rigettato tutti i motivi d’appelload eccezione dell'impugnazione relativa ai rapporti in dare ed avere delconto corrente.In particolare, la Corte ha, tra l’altro, confermato la reiezionedell’eccezione della Banca di prescrizione, osservando che non è mai statocontestato da parte della Banca che il conto fosse affidato e che non è maiNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026stata né dedotta, né allegata una diversa destinazione dei versamenti inderoga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale.La Corte, poi, con separata ordinanza, ha disposto unapprofondimento della CTU al fine di ricostruire l’andamento del c/cpartendo dal saldo riportato dal primo estratto conto, depositato agli atti,e non già dal saldo zero.Con sentenza definitiva n. 412/2020 la Corte ha seguito laricostruzione del c/c da parte del CTU, che è partito dal rilevare, alla datadel 31/3/1996 (primo e/c disponibile) un saldo debitore di L. 89.133.579,ha depurato il conto dalle poste illegittime e ha individuato il saldo adebito del correntista al 30/10/2019 di €. 10.658,80. La Corte, pertanto,in riforma della sentenza id primo grado, ha condannato gli appellati apagare detta somma alla Banca e a restituire le maggiori somma ricevutein esecuzione della sentenza di primo grado.2) Con ricorso del 13/4/2021 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Messina, proponendo un motivo diricorso.Amco – [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso,dando atto che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] era stata incorporata dallaBanca [OSCURATO:PERSONA], che la filiale Gliaca di Piraino erastata successivamente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] spa, che nel 2017 laBanca [OSCURATO:SOCIETA] era stata sottoposta a procedura coattaamministrativa, che nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] spa aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] talune attività, che i crediti deteriorati e le attivitànon trasferite a [OSCURATO:PERSONA] erano state cedute a [OSCURATO:SOCIETA] (compresoil credito qui in esame) e che nel 2019 SGA aveva mutato la propriadenominazione in Amco.Amco ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo dell’impugnazione principale: “Violazione e falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. in relazioneall’art. 2697 c.c, in tema di onere della prova”.I ricorrenti censurano le sentenze impugnate per avere la Corted’Appello di Messina erroneamente riformato, sul piano condannatorio, lasentenza del giudice di prime cure, ritenendo necessario non azzerare ilsaldo del conto corrente e ritenendo “provato” il credito della Banca, senzaconsiderare la mancata produzione di tutti i documenti bancari.I ricorrenti sostengono che la Banca, avendo proposto in primo gradodomanda riconvenzionale, sia onerata di dimostrare la bontà del suocredito con la produzione di tutti gli e/c, lettere di scambio, contratti, erichiamano la decisione di questa Corte, n. 23974/10, che precisa che labanca ricorrente non deve confondere l’onere di conservazione delladocumentazione contabile con l’onere della prova del credito, per cui ilfatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i diecianni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenutadall’onere di provare il proprio credito.Osservano che il richiamo della Corte alla pronuncia n. 9201/2015 diquesta Corte è errato, perché quest’ultima ancorava l’esclusione delcriterio del saldo zero al fatto che fosse il correntista ad agire, mentre quivi è anche la domanda riconvenzionale della Banca, e citano la sentenza n.23852/2020, sul riparto degli oneri probatori nel caso in cui entrambe leparti propongano rispettive domande.Il motivo è fondato.1.1) Si osserva, infatti, che questa Corte, con giurisprudenza ormaicostante, ha disciplinato il riparto dell’onere probatorio in materia dicontrapposte domande del correntista e della Banca relativamente alladeterminazione del rapporto di dare e avere tra di essi.Numero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026Secondo questa Corte, “nei rapporti bancari di conto corrente, unavolta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessiultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanzadi una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale adebito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte dellabanca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata dellaprova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di provache consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed inmancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifical'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certoimporto, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere,con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto,procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass.civ., sez. I, 28/05/2025, n. 14269; nello stesso senso: Cass. civ., sez. I,2/05/2024, n. 11735; Cass. civ., sez. I, 25/07/2023, n. 22276; Cass. cv.,sez. I, 19/09/2022, n. 27362; Cass. civ., sez. I, 29/10/2020, n. 23852).Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello, nel calcolare il saldo delconto corrente in esame, non ha azzerato il saldo debitore del primoestratto conto disponibile.2) Ricorso incidentale: “Violazione e falsa applicazione di legge aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 2697, 2935, 2947c.c., 113, 115 e 116 c.p.c.”.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per il rigettodell’eccezione di prescrizione, sottolineando che grava sull’attore inripetizione dimostrare, a fronte di un’eccezione di prescrizione, l’esistenzadi un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamentocome ripristinatorio e a spostare l’inizio del decorso della prescrizione almomento della chiusura del conto.Sostiene che costituisce errore motivazionale ed errata applicazione dinorme l’avere ritenuto esistente il fido sul c/c n. 10747 in forza della meraNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026affermazione di parte attrice e del mancato assolvimento da parte dellaBanca del presunto onere probatorio, che in realtà non gravava su di essa.La controricorrente sostiene altresì che il mancato assolvimentodell’obbligo probatorio non poteva neppure essere supplito con il ricorso alprincipio di non contestazione, considerato che tale principio è sancitodall’art. 115 c.p.c., come riformato dalla l. 69/2009 e con decorrenza dal4/7/2009, e che esso, pertanto, non è applicabile al presente giudizio, nelquale la Banca si è costituta con comparsa del 2006.Il ricorso incidentale è inammissibile.2.1) Si osserva, infatti, che l’inammissibilità del controricorsoincidentale deriva dall’estraneità del motivo alla ratio decidendi della Corted’Appello.Quest’ultima non ha ritenuto provato l’affidamento (e pertantorespinto l’eccezione di prescrizione) facendo applicazione della regoladell’onere probatorio, ma ha ritenuto escluso dal thema probandum laquestione dell’affidamento per essere lo stesso incontroverso (afferma laCorte, a pag. 5 della sentenza non definitiva: “nella specie non solo non èmai stato contestato da parte della Banca che il conto fosse affidato, maanche non è mai stata né dedotta, né allegata una diversa destinazionedei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumentocontrattuale”).Per quanto riguarda poi l’applicabilità del principio di noncontestazione anche in epoca antecedente la modifica dell’art. 115 cpc, lagiurisprudenza lo riconosce vigente a partire dalla decisione di Cass. civ.,sez. un., 23/01/2002 n. 761: “Considerata, dunque, la non contestazionecome comportamento processualmente rilevante se riferito a fatti e nonall'applicazione di regole giuridiche…”; Cass. civ., sez. VI, 26/11/2020, n.26908: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, ancheanteriormente alla formale introduzione del principio di "noncontestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendereNumero registro generale 9733/2021Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 9203/2026Data pubblicazione 11/04/2026posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore afondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi,senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione erisposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”.Pe il resto, il ricorso incidentale consiste in una confutazione delgiudizio di fatto, assorbita dall’applicazione del principio di noncontestazione.3) Va pertanto accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dellacontroricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella controricorrente, ove dovuto, dell'importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026. nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
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