CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 20846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se-444e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Lucia °dello, chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza depositata il 21 luglio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen., con riferimento alla pena residua di anni quattro di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 3 febbraio 2021, divenuta definitiva, in ordine al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commessa il 10 ottobre 2019. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe illogicamente rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, nonostante, dalla lettura della relazione di sintesi, si evinceva che il condannato aveva tenuto un comportamento carcerario corretto, aveva partecipato alle iniziative interne, aveva instaurato buoni rapporti e si era assunto le responsabilità per quanto accaduto. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che la mancata allegazione di proposte di attività (non necessariamente lavorative) fosse ostativa all'accoglimento dell'istanza. Secondo il ricorrente, quindi, il Tribunale di sorveglianza, trascurando di considerare la condotta successiva al reato, avrebbe in maniera apodittica ritenuto che lo stesso non avesse concluso un percorso di resipiscenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Montepaone. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le modalità esecutive della rapina (ai danni di una donna indifesa) dimostravano che il detenuto avesse preso contatti con ambienti di criminalità con cui aveva accuratamente organizzato il piano criminoso, scegliendo una località diversa da quella di residenza e un'attività commerciale da cui era prevedibile il consistente profitto economico. Pertanto, secondo il Tribunale di sorveglianza era necessario un ulteriore periodo di osservazione, anche considerando che dagli atti non erano emersi elementi sintomatici di una sua resipiscenza e che lo stesso aveva fatto ingresso recentemente nell'Istituto detentivo. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile continuità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che l'istanza non era corredata da proposte di attività lavorative oppure inerenti opere di pubblica utilità o di volontariato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il condannato può ottenere la concessione della misura alternativa alla detenzione quando, non allegando alla richiesta la prospettiva di un lavoro stabile, dimostri quantomeno di impegnarsi in attività utili (Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 24435). La sussistenza di un lavoro, pertanto, non è prevista dalla legge come requisito indispensabile per la concessione beneficio in oggetto che, in presenza della meritevolezza, può essere applicato anche in mancanza di una qualsiasi prospettiva lavorativa, qualora però il condannato, nonostante la buona volontà, non riesca a reperire un lavoro o, comunque, abbia indicato un'attività di volontariato da poter svolgere. La mancanza di attività lavorativa, in definitiva, in tali casi rappresenta un parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito, come avvenuto nel caso di specie. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r