CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoPietro Pittalis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 398/2021depositata il 25/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] – quale fideiussore della società -ricorrono contro la sentenza del 25 novembre 2021, con cui la Corte diNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha, per quanto rileva,respinto il loro appello avverso la sentenza resa in solo parzialeaccoglimento della loro opposizione al decreto che aveva ingiunto loro ilpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di €4.568.732,46 con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dei dueopponenti in solido al pagamento della minor somma accertata previacompensazione con opposte ragioni di credito degli opponenti.Parte opponente, in primo grado, aveva lamentato che, a causa dellanegligenza della Banca di [OSCURATO:PERSONA], (subentrata alla Banca CIS) nellaliquidazione delle tranches di mutuo a stato di avanzamento dei lavori,aveva sofferto una crescente crisi di liquidità nell’affrontare le spesenecessarie alla realizzazione degli immobili contemplati nella pratica dimutuo, tant’è che aveva fatto presente anche alla sede centraledell’istituto detto ritardo, ottenendo in data 26-02-2010 l’impegno scrittoallo svincolo delle sei mansarde ultimate per le quali esistevano deicompromessi di vendita nonché l’eliminazione della posizione di incaglio:impegni, tuttavia, non ancora rispettati nei mesi di giugno/luglio 2010.Per effetto del protrarsi del ritardo nell’erogazione delle somme mutuatee nel frazionamento del mutuo, affermava la società Cico di essersitrovata nell’impossibilita finanziaria di far fronte ai pagamenti dei propricreditori, di aver dovuto risolvere il contratto preliminare con [OSCURATO:SOCIETA], quantificando il danno in complessivi euro 1.703.232,19.Nella comparsa conclusionale gli attori precisavano che a tale dannodoveva aggiungersi l’importo di euro 1.455.000,00 a titolo di mancatoricavo sulla vendita degli immobili già opzionati dagli acquirenti che nonaveva potuto vendere – in tesi - in conseguenza del mancato svincolodalla garanzia (circostanza quest’ultima che il Tribunale aveva ritenutointegrasse una domanda nuova, tardivamente proposta rispetto alleallegazioni iniziali).Numero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/20262. ― La Corte d’appello ha osservato:a) quanto al primo motivo d’appello - con cui si sosteneva che laprecisazione svolta nella memoria ex art. 190 c.p.c. (ovvero che allasomma di euro 1.703.232,19 dovevano aggiungersi euro 1.455.000,00relativa agli immobili già opzionati e non svincolati dalla banca) non avevaintrodotto alcun fatto storico nuovo – che detto motivo non poteva essereaccolto perché la censura proposta dagli appellanti non intaccava la ratiodecidendi della pronuncia di primo grado con cui il Tribunale ritenevaindimostrato il nesso causale tra la condotta addebitata alla banca e lamancata stipula dei contratti definitivi, ai sensi ed agli effetti di cui all’art.1225 c.c., e che detta decisione andava confermata, perché, a parte imaggiori oneri finanziari riconosciuti dal primo giudice per la ritardataerogazione delle tranches di mutuo, non erano riconoscibili ulteriori effettidannosi immediatamente ricollegabili al condotta della bancanell’esecuzione del rapporto di mutuo. Infatti:- parte appellante, al riguardo, si era «limitata ad un mero richiamoalla comune esperienza, secondo la quale la mancanza di liquidità creatadal ritardo nell’erogazione dei finanziamenti e dal mancato svincolo delleunità immobiliari pronte alla vendita avrebbe impedito il regolarepagamento dei fornitori e delle maestranze con logica ripercussione suilavori e sull’estinzione parziale del debito da mutuo», mentre, da un lato,come già evidenziato dal primo giudice, l’impresa avrebbe, comunque,dovuto pagare i fornitori e le maestranze; dall’altro, i contratti preliminari(a parte quello con Goseli) non erano prodotti, per cui: (i) non era datoapprezzarne i termini e le condizioni di vendita; (ii) non vi era prova che sitrattasse di unità immobiliari effettivamente messe in vendita; (iii)nemmeno vi era prova di elementi da cui inferire che la mancataultimazione degli immobili fosse diretta conseguenza della ritardataerogazione delle tranches di mutuo nn. da 13 a 20, «a tacere del fatto che― come ribattuto dalla banca appellata ― il flusso dei finanziamentiNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026erogati è documentato fino al dicembre 2010 per euro 3.750.000,00rispetto all’importo complessivo mutuato di 4.000.000,00 di euro (v.anche relazione c.t.u.)»; (iv) non era neppure dimostrato chesussistessero le condizioni per operare il frazionamento e la successivarestrizione dell’ipoteca per liberare, così, alcune unità immobiliari,mantenendo al contempo la cauzione prevista dagli artt. 38-39 TUB,mentre emergeva che, azioni esecutive sui medesimi beni erano stateintraprese già nel 2011; il tutto a a fronte del fatto che «… il flusso deifinanziamenti erogati è documentato fino al dicembre 2010 per euro3.750.000,00 rispetto all’importo complessivo mutuato di 4.000.000,00 dieuro»;- quanto alla risoluzione consensuale del preliminare con la societàSeilunga s.r.l., non risultava proposta specifica censura alla decisioneladdove questa aveva rilevato che la mancata esecuzione da parte dellaCico (promittente venditrice) risaliva ad epoca precedente (2007) alperiodo in cui parte attrice in primo grado ravvisava la negligenza dellaBanca di [OSCURATO:PERSONA], subentrata nel rapporto di mutuo nel febbraio2009; e che considerazioni analoghe valevano per il preliminare stipulatonel settembre 2006 con [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi entro 24mesi e quindi in un tempo antecedente rispetto alla gestione della [OSCURATO:PERSONA];b) quanto al secondo motivo dell’appello principale, relativo al rigettodella domanda risarcitoria collegata ad un’illegittima segnalazione allaCentrale Rischi di incaglio che - a dire degli appellanti, derivava dalmancato pagamento di appena euro 121,96, mentre in conseguenza dellastessa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ritirato il parere positivoemesso per la concessione di un leasing immobiliare di 2 milioni di euro,ha osservato che il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa, mae va allegato e provato in concreto e che, nella specie, risultava chel’incaglio era stato segnalato nel 2008, mentre il preventivo della locazioneNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026finanziaria della società [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 2009 e, quindi,evidentemente non era stato ostacolato dalla situazione di incaglio;c) quanto al quinto motivo – relativo alla erronea applicazione delladisciplina in materia di responsabilità extracontrattuale con riguardo allaconcessione del mutuo edilizio preannunciato nel contratto difinanziamento di euro 630.000,00 - lo ha respinto poiché il rigetto delTribunale era stato censurato in modo apodittico in quanto fondatasoltanto sul fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice- l’inciso contenuto nel contratto del 3/04/08 avrebbe fatto confidare nellasicura approvazione del mutuo, mentre dal tenore del documentocontrattuale non si inferiva che il finanziamento di euro 630.000,00 fossestato contratto in vista della successiva concessione di un mutuo né perquale somma, ma soltanto che la parte mutuataria avrebbe potutoestinguere la quota pari ad euro 430.000,00 del finanziamento medesimoin proporzione alle erogazioni del mutuo ancora in istruttoria,evidentemente ove concesso;d) quanto al quarto motivo – relativo al capo della sentenza con cui ilprimo giudice confermava la conformità al disposto della delibera CICR del9.02.2000 della clausola sull’anatocismo inserita nei mutui nn. 68046821e 68047089 ove era prevista l’applicabilità degli interessi di mora «in casodi ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza delpresente contratto, compresi gli importi complessivamente dovuti allascadenza di ciascuna rata» - ha ritenuto la censura infondata econfermato il convincimento del primo giudice circa la legittimaapplicazione degli interessi di mora anche sulle rate composte da soliinteressi, poiché la lettera delle disposizioni invocate non consentiva direstringere l’ambito applicativo alle sole rate comprendenti il capitale,essendo diretta a regolamentare la mora nell’ipotesi di inosservanza delpiano rateale e, quindi, anche delle rate di preammortamento composteNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026da interessi corrispettivi tant’è che la stessa delibera prevede la possibilitàdi cumularli alle rate successive;e) ha, infine, respinto i restanti due motivi connessi sullacompensazione delle spese operata dal primo giudice, motivata oltre chedalla rinuncia da parte degli opponenti ad alcune domande, dallaprevalente soccombenza degli opponenti, criterio condivisibile alla lucedelle risultanze del processo, che vedeva gli opponenti vincitori soltantosulla questione dell’usurarietà delle condizioni pattuite nei contratti diconto corrente rispetto a tutte le altre contestazioni sollevate contro lapretesa monitoria della banca, con conseguente condanna degli stessi adun somma di poco inferiore a quella ingiunta.3. ― [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con sei motivi dicassazione, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 n. 4 c.p.c.illogicità della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112c.p.c. A dire dei ricorrenti, la Corte d'Appello, dopo aver confermato ladecisione di primo grado laddove questa aveva accertato la violazione delprincipio di buona fede e correttezza da parte della banca nella gestionedei contratti di mutuo fondiario per avere erogato con ritardo le rate delmutuo rispetto al deposito dei SAL, aveva reso una motivazione illogica econtraddittoria con riguardo al quantum di risarcimento riconosciuto allasocietà destinataria dell’ingiunzione a tale titolo. Non si comprenderebbe,secondo i ricorrenti, con quale liquidità la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto farfronte alle spese per pagare fornitori e maestranze, tanto più che lasocietà era stata segnalata al CRIF e, dunque, non poteva avere accessoulteriore al credito bancario. La Corte d’appello, secondo i ricorrentiavrebbe errato «nella ricostruzione dei fatti, trascurando fatti essenzialiampiamente documentati. Gli accertati colpevoli ritardi della bancaNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026nell’erogazione delle somme dovute in base ai SAL, hanno certamenteimpedito alla società di avere la liquidità necessaria a pagare fornitori emaestranze e i debiti con la stessa banca. Dunque, la logica e la comuneesperienza impongono di ritenere che i mancati pagamenti ai fornitori ealle maestranze, siano diretta conseguenza dell’accertato inadempimentodella banca e vadano integralmente risarciti. Tanto più perché la bancaera consapevole dei disagi provocati alla società, che nel febbraio 2010 fuconvocata presso la direzione centrale di Cagliari ove venne siglato unaccordo, poi consacrato in una lettera che la sede generale inviò alla filialedi Nuoro perché vi si adeguasse e smettesse di arrecare danno alla Cico».2. ― Il secondo motivo denuncia, per un verso, ai sensi dell'articolo 360n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme in materia di buonafede contrattuale e frazionamento del mutuo ipotecario e dell’ipoteca dicui all’articolo 39 TUB commi 6 e 6 bis; errata applicazione dell’art. 39TUB comma 5 in luogo dell’articolo 39 TUB commi 6 e 6 bis; per altroverso afferma, invocando l’articolo 360 n. 4 c.p.c., che dall’errore sullanorma richiamata in tema di frazionamento del mutuo, sarebbe discesol’errore nella valutazione dei documenti e delle prove fornite dalla Cico inmerito al fatto del colpevole mancato svincolo delle mansarde; violazionee falsa applicazione articolo 112 c.p.c.Nella sentenza d’appello, osservano i ricorrenti, il Giudice afferma chenon era neppure dimostrato che sussistessero le condizioni per operare ilfrazionamento e la successiva restrizione dell’ipoteca per liberare, cosi,alcune unità immobiliari, mantenendo al contempo la cauzione previstadagli artt. 38 e 39 TUB. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe così, in realtà,applicato al caso l’art. 39 TUB comma 5, mentre doveva essere applicatala normativa di cui all’art. 39 comma 6: emergerebbe, infatti, dal tenoredella sentenza come il giudice abbia fatto riferimento alla figura della«restrizione ipotecaria» anziché alla diversa figura del frazionamentodell’ipoteca; errore dal quale sarebbe poi derivato l’errore in merito aNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026quanto occorso sullo svincolo delle mansarde, giacchè il giudice d’appello,ha sostenuto che i contratti preliminari non erano prodotti, per cui non eradato apprezzarne i termini e le condizioni di vendita, né vi era prova che sitrattasse di unità immobiliari effettivamente messe in vendita. Eppure,proseguono i ricorrenti «il fascicolo abbonda di diffide della Cico e richiestedi frazionamento del mutuo, proprio al fine di concludere la vendita di benigià opzionati dagli acquirenti, che avrebbero consentito alla Cico unintroito di oltre un milione di Euro», diffide cui non era seguita alcunacontestazione della banca circa il fatto che gli immobili non eranocompletati. A completamento dell’illustrazione del motivo i ricorrentihanno elencato i riferimenti contenuti negli atti di causa alla problematicapredetta, alla luce dei quali la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscereil danno derivante alla Cico dall'omesso illegittimo frazionamentodell'ipoteca e mancata vendita degli immobili.3. ― Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c.,violazione dell’articolo 112 c.p.c. nella parte della sentenza in cui, anzichépronunciarsi sulle ragioni dell’appello con cui la Cico denunciaval’illegittima declaratoria di «domanda nuova» in merito alla domanda sulrisarcimento del danno da mancato svincolo degli immobili opzionati, laCorte d’appello aveva sostenuto che le doglianze della Cico non sarebberostate, comunque, tali da intaccarne la ratio decidendi; e ciò in violazionedel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuila modificazione quantitativa del risarcimento del danno richiestooriginariamente, intesa, sia come modifica della valutazione economica deldanno, che come richiesta dei danni che si manifestano in corso digiudizio, non può essere considerata domanda nuova.4. ― Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.,illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], violazione e falsa applicazionedelle normative e circolari della Banca d’Italia che impongono all’entesegnalante il previo avviso al debitore tramite raccomandata a/rNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’imminente segnalazione. Mancata uniformità alla giurisprudenzaprevalente della decisione sul danno risarcibile che, nell’ipotesi di lesionealla reputazione commerciale (quale quella derivante dalla segnalazionecome cattivo pagatore) riconosce un danno esistente in re ipsa.Sostengono i ricorrenti che il giudice d'appello avrebbe fattoun’affermazione paradossale laddove ha ritenuto che non esisterebbeun’ammissione esplicita da parte della Banca circa l'inesistenza deipresupposti della segnalazione nelle comunicazioni della prima allasocietà, perché il giudice – come già quello di primo grado - non avrebbeesaminato i documenti depositati fondamentali per la decisione dellacausa; inoltre era incontestato che la Cico non abbia mai ricevutocomunicazione della segnalazione, e quindi non abbia mai saputo perquale motivo la Banca segnalò, prima ad incaglio e poi a sofferenza, ilcredito vantato nei suoi confronti, avendo appreso della segnalazione diincaglio dalla società cui aveva chiesto il leasing di due milioni di euro.5. ― Il quinto motivo denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.illegittimità dell’applicazione di interessi moratori alle rate dipreammortamento. Violazione di legge, del TU bancario, della DeliberaCICR del 9 febbraio 2000 e dell’art. 1283 c.c., mancato rispettodell’orientamento unanime e costante della giurisprudenzasull’inderogabilità della disciplina di cui all’art. 1283 c.c. Secondo iricorrenti sarebbe stato ampliato in modo non conforme alla legge ildisposto della delibera CICR il cui ambito d'applicazione sarebbe dacircoscrivere a quelle rate che costituiscono il corrispettivo dell'effettivorimborso del prestito e che ricomprendono in sé anche la restituzione delcapitale finanziato, oltre agli interessi, ovvero alle rate corrisposte nellafase di ammortamento - comprensive di capitali e interessi – non alle delpreammortamento composte solo da interessi che servono solo aremunerare il costo del finanziamento. Per cui nella fase dipreammortamento la Banca sarebbe tenuta al rispetto della disciplinaNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026prevista dall'art. 1283 c.c. secondo cui gli interessi scaduti possonoprodurre interessi solo dal giorno della domanda o per effetto diconvenzione posteriore alla loro scadenza, onde una pattuizione anteriorealla scadenza delle rate, ove esistente in contratto, sarebbe affetta danullità.6. ― Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.,violazione dei principi e delle norme poste a base della regolazione dellespese di lite (artt. 112, 91 e 92 c.p.c.) nonché mancata conformità allagiurisprudenza della Suprema Corte in materia della regolamentazionedelle spese di lite e dei criteri da applicare per individuare la partesoccombente.7. ― Il ricorso va respinto.7.1. ― Il primo mezzo è inammissibile per una pluralità di ragioni.In primo luogo, esso non coglie se non in parte la ratio decidendi, ed inparticolare non contrasta l’affermazione di «genericità» del motivod’appello spiegato al riguardo secondo quanto affermato nella sentenzaimpugnata: «il tribunale riteneva indimostrato il nesso causale tra lacondotta addebitata alla banca e la mancata stipula dei contratti definitivi… e parte appellante al riguardo si è limitata ad un mero richiamo allacomune esperienza …».In secondo luogo, va rammentato che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questaCorte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nellaNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).Nel caso di specie, i ricorrenti hanno per l'appunto inammissibilmentedenunciato un vizio motivazionale non riconducibile all'ambito entro ilquale esso può esser fatto valere ai sensi del vigente testo del numero 5dell'art. 360 c.p.c., non essendo neppure prospettata alcuna delle quattroipotesi summenzionate e, in particolare, quelle del vizio logico sotto ilprofilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nonché dellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Difatti, la Corted’appello, dopo aver ribadito quanto affermato dal Tribunale ovvero che«l’impresa avrebbe comunque dovuto pagare i fornitori e le maestranze»,ha come si è visto plausibilmente osservato che «i contratti preliminari …non erano prodotti, per cui non è dato apprezzarne i termini e lecondizioni di vendita, né vi è prova che si trattasse di unità immobiliarieffettivamente messe in vendita e nemmeno elementi da cui inferire chela mancata ultimazione fosse diretta conseguenza della ritardataerogazione delle tranches di mutuo … a tacere del fatto che … il flusso deifinanziamenti erogati è documentato fino al dicembre 2010 per euro3.750.000,00 rispetto all’importo complessivo mutuato di 4.000.000,00 dieuro», aspetto, quest’ultimo, anch’esso del tutto pretermesso dallacensura.In terzo luogo, non si comprende il senso del richiamo all’articolo 112c.p.c., norma che pone il divieto per il giudice di attribuire alla parte unbene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovicorrispondenza nella domanda di merito (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455;Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24settembre 2015, n. 18868), sicché è del tutto evidente che la CorteNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026d'Appello, nel confermare il parziale accoglimento dell'opposizione adecreto ingiuntivo e per il resto il rigetto delle domande avanzate dagliodierni ricorrenti, ha senz'altro provveduto su tutta la domanda spiegata.In quarto luogo il motivo è anche inammissibile per difetto diautosufficienza, laddove invoca «fatti essenziali ampiamentedocumentati», riguardo ai quali il motivo non soddisfa la duplice esigenzadi indicazione del contenuto dei pertinenti atti e di localizzazione deglistessi (Cass. ord. n. 28184 del 10/12/2020).7.2. ― Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.In primo luogo, vi si sostiene che la Corte d'Appello avrebbeerroneamente fatto applicazione del quinto comma dell'articolo 39 delTesto unico bancario anziché del successivo sesto comma, quantunque lasentenza impugnata non si sia affatto soffermata su detta questione, deltutto estranea alla ratio decidendi svolta dalla Corte territoriale, tuttaincentrata sulla mancata produzione dei contratti preliminari.In secondo luogo, il motivo elenca una pluralità di atti concernenti lasollecitazione da parte della società alla banca a fare il necessario perconsentire la vendita delle mansarde, ma sta di fatto che dal motivo nonrisulta che i contratti preliminari fossero stati prodotti, né è utilmentedetta produzione fosse necessaria al fine di verificare la fondatezza delladomanda spiegata.7.3. ― Il terzo motivo è inammissibile perché eccentrico rispetto allaratio decidendi, dal momento che la Corte d'Appello non ha respinto ladomanda richiamata nel motivo sotto il profilo dell'inammissibilità pertardività, ma l'ha rigettata perché ha ritenuto che la stessa fosse rimastasfornita di prova.7.4. ― Il quarto motivo è nuovamente inammissibileVi è, anzitutto, da dire che esso, nella rubrica, fa riferimento ad un«previo avviso al debitore tramite raccomandata a/r dell’imminenteNumero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/2026segnalazione», raccomandata della quale poi il motivo non parla, e sulpunto l’inammissibilità discende dalla circostanza che il tema del suo invionon è trattato nella sentenza impugnata, né il ricorso spiega quando ecome la questione sarebbe stata sollevata.Dopodiché, a fronte della motivazione addotta dalla Corte d'Appello, laquale ha ritenuto che mancasse la prova di un danno riconducibile ad unaillegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], il motivo è ulteriormenteinammissibile laddove addebita al giudice di merito di essersi discostatoda un orientamento del giudice di legittimità indicato come prevalente, dalmomento che l'adesione o meno ad un indirizzo della giurisprudenza dilegittimità non può in nessun caso integrare, di per sé, il vizio di violazionedi legge.7.5. ― Il quinto mezzo è infondato.Secondo i ricorrenti, in sintesi, la previsione dell'addebito di interessimoratori sulle rate di preammortamento, composte di soli interessi e nondi capitale, darebbe luogo ad anatocismo, interdetto in via generaledall'articolo 1283 c.c. e neppure consentito dalla delibera CICR richiamata.L'infondatezza discende dall'erroneità del presupposto dal quale lacensura muove e, cioè, dall'assunto secondo cui l'addebito di interessimoratori per effetto del ritardato pagamento delle rate dipreammortamento determini l'insorgere di un fenomeno di anatocismo.Ha senso discorrere di anatocismo, infatti, nell'ipotesi in cui gli interessimaturati su un determinato capitale vadano, ad una scadenza convenuta,a sommarsi al capitale medesimo, sì da dar luogo all'ulteriore maturazionedi interessi sugli interessi: ma, in questo caso, nulla di tutto ciò accade,giacché non vi sono interessi che si convertono in capitale così da produrreinteressi ulteriori su un capitale in tal modo maggiorato, ma,semplicemente, vengono addebitati interessi di mora in dipendenza delmancato pagamento delle somme contrattualmente dovute a titolo di ratedi preammortamento.Numero registro generale 14262/2022Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 25031/2026Data pubblicazione 06/09/20267.6. ― L'ultimo mezzo è infondato.La statuizione sulle spese di lite adottata dal giudice di primo grado, ecensurata dinanzi al giudice d’appello (che per parte sua ha dispostol’integrale compensazione delle spese del grado in ragione della reciprocasoccombenza, avendo respinto anche l’appello incidentale della banca), èdifatti perfettamente conforme al principio della soccombenza, tenutoconto che, come osservato dalla Corte territoriale, vi era stata condannadegli originari opponenti a decreto ingiuntivo «ad un somma di pocoinferiore a quella ingiunta», indipendentemente dalla questione dellatempestività della rinuncia ad alcune delle domande inizialmente propostein atto di opposizione.8. ― Il ricorso in conclusione va respinto. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 18.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 16.6.2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]