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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 agosto 2023

Cassazione n. 23501/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DELLA * ** * Consigliere * N. 11401/2022* * Consigliere * 31/05/2023 – CC* * * Consigliere ** * Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 11401/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via * 1/Apresso lo studio dell avv. * * rappresentata e difesa dall avv.* * * in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontroda * 20/A presso lo studio dell avv. * * che lo rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso il decreto della Corte d appello di Trento – Sezione distaccata diBolzano n. cronol. 18/2022 dell 11/02/2022 notificato il 21/02/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/05/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023A seguito di ricorso ex art. 337 bis c.c. il Tribunale di Bolzano regolaval esercizio della responsabilità genitoriale di * * e ** sulle figlie comuni * nata nel 2012 ed * nata nel 2015disponendo il collocamento prevalente delle bambine presso la madre conl assegnazione dell appartamento familiare ai sensi dell art. 337 sexies c.c.a favore di quest ultima e la condanna del * al pagamento delcontributo al mantenimento delle figlie di € 275 00 al mese per ciascuna.Avverso tale decisione * * proponeva reclamoriproponendo le conclusioni di primo grado collocamento paritetico dellefiglie presso i due genitori e assegnazione a sé dell appartamento familiare .* * si costituiva in appello chiedendo il rigetto del reclamoavversario e in via subordinata l accoglimento delle conclusioni giàformulate in primo grado collocamento prevalente delle figlie presso lamadre assegnazione dell appartamento familiare a quest ultima condannadella controparte al pagamento del contributo al mantenimento delle figlienella misura di € 500 00 per ciascuna .La Corte d appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano con decreton. cronol. 18/2022 del 11/02/2022 accoglieva parzialmente il reclamo diprevedendo che potesse essere esercitato durante ogni secondo finesettimana dal venerdì pomeriggio ore 16.30 fino al lunedì mattina inclusol accompagnamento a scuola e – pur conservando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre revocava l assegnazionedell appartamento familiare a * * con ordine di rilascio daeseguirsi entro 3 mesi dal deposito della decisione. * inoltre a caricodel * l obbligo di contribuire ai costi del nuovo appartamento che* * avrebbe dovuto reperire nel territorio dei * di * odi * mediante il versamento dell importo mensile di € 450 00.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023Per il resto la Corte d appello confermava la decisione di primo gradodel Tribunale di Bolzano mantenendo il contributo al mantenimento delleminori in € 550 00 mensili.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione * *affidato a cinque motivi.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e notaspese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotto l omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la decisione sulla revocadell assegnazione della casa familiare è stata fondata su un fattoespressamente nominato sia nella decisione impugnata sia in quella diprimo grado i cattivi rapporti tra la ricorrente e i familiari delcontroricorrente che abitavano nello stesso stabile pur trattandosi di unfatto contestato e non provato.Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza permancanza e/o insufficienza e/o violazione o falsa applicazione econtraddittorietà di motivazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. art. 132comma 1 n. 4 c.p.c. art. 111 comma 6 * nella parte in cui il giudicedi secondo grado nel motivare la decisione sulla revoca dell assegnazionedella casa familiare si è limitato ad esprimere la sua opinione opposta aquella assunta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenzadell interesse delle minori ad allontanarsi dall abitazione familiare in cui sitrovavano i parenti del padre in ragione dei ritenuti non buoni rapporti conla madre senza evidenziare la ratio che ha fondato tale convincimento.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell art. 337 sexies c.c. nella* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023parte in cui la Corte di merito nell assegnazione della casa familiare nonha tenuto conto in via prioritaria dell interesse dei figli.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter comma 3 c.c. oltre all art. 113 c.p.c. relativo alla assegnazione dellacasa familiare e la violazione dell art. 337 ter comma 3 c.c. oltre allanullità della sentenza per vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudicedel reclamo ha imposto al genitore collocatario prevalente dei figliminorenni non assegnatario della casa familiare di limitarsi nella sceltadella nuova casa da prendere in affitto in assenza di conflittualità sul puntotra i genitori e in assenza di apposita richiesta.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter commi 2 e 4 c.c. nella parte in cui il giudice d appello ha ritenutosufficiente e proporzionale alla situazione patrimoniale e reddituale deigenitori la previsione – oltre al contributo al mantenimento delle figlie dicomplessive € 550 00 al mese – di un contributo ai costi per il nuovoappartamento familiare da prendere in affitto dalla ricorrente di soli €450

00.2. Occorre subito esaminare congiuntamente il secondo e il terzomotivo di ricorso tenuto conto della stretta connessione tra esistente iquali si rivelano fondati nei termini di seguito evidenziati e tali da renderesuperfluo l esame dei restanti motivi.3.

Si deve prima di tutto rilevare che il Tribunale aveva disposto ilcollocamento prevalente delle minori presso la madre perché quest ultimaaveva più tempo per prendersi cura delle figlie e aveva assegnato aquest ultima la casa familiare che pure era di proprietà del padre ritenendoche la donna potesse continuare ad abitarla insieme alle figlie nonostantenello stesso edificio abitassero sia il padre sia i parenti di quest ultimo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023apparentemente non vi fossero buoni rapporti con i parenti che vivevanonell appartamento confinante p. 3 del decreto impugnato .La Corte d appello in sede di reclamo ha ampliato le occasioni divisita e di frequentazione del padre e confermando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre ha disposto che queste ultimemantenessero il centro della loro vita nella casa familiare di proprietà delpadre ma poi ha revocato l assegnazione di tale abitazione alla ricorrente.A fondamento di quest ultima soluzione la Corte di appello haconsiderato il fatto che l appartamento facesse parte di un edificio in cuivivevano oltre al padre delle minori anche i parenti di quest ultimo e sulpresupposto che non vi fossero buoni rapporti con questi ultimi a p. 6 deldecreto impugnato si legge «come già illustrato nel decreto impugnatononché documentato» ha ritenuto che le tensioni e le controversie che nederivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulle due bambine rendendonecessaria un altra soluzione abitativa.4. * è noto in virtù della nuova formulazione dell art. 360 c.p.c. introdotta dall art. 54 comma 1 lett. b d.l. n. 83 del 2012 conv. conmodif. in l. n. 134 del 2012 non è più consentita l impugnazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

«per omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio» ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l effetto di limitare il vizio di motivazione qualeoggetto del sindacato di legittimità alle fattispecie nelle quali esso siconverte in violazione di legge così * * U Sentenza n. 8053/2014 .In particolare la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art. 12 prel. comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023motivazione.

Pertanto è divenuta denunciabile in cassazione solol anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnataa prescindere dal confronto con le risultanze processuali v. ancora ** U Sentenza n. 8053/2014 .In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienzama resta il controllo sull esistenza sotto il profilo dell assoluta omissione odella mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell illogicità manifesta della stessa ossia il controlloriferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge sempre che emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata v. dinuovo * * U n. 8053/2014 e da ultimo * * 1 n.13248/2020 .A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità la quale ha più volte precisato che la violazione di legge comesopra indicata ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 * e 132comma 2 n. 4 c.p.c. determina la nullità della sentenza ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. così * * U n. 22232/2016 conf. ** 6 3 n. 22598/2018 * * L n. 27112/2018 * * 6 L n.16611/2018 * * 3 n. 23940/2017 .In particolare questa Corte ha ulteriormente precisato che di“motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove la motivazione non renda percepibili le ragioni delladecisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l iter logico seguito per la formazione del convincimento nonconsentendo alcun effettivo controllo sull esattezza e sulla logicità del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023ragionamento del giudice.

Inoltre ha pure affermato che ricorre il vizio diomessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita loro disaminarendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull esattezza e sullalogicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice v. da ultimo* * 3 n. 27411 del 08/10/2021 .Il vizio di “motivazione contraddittoria” sussiste poi in presenza diun contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenzaimpugnata tale da non consentire l identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione cfr. * * L Sentenza n. 17196del 17/08/2020 v. anche * * 6 3 Ordinanza n. 4367 del22/02/2018 .5. * conto di quanto appena evidenziato nel caso di specie lamotivazione della statuizione impugnata risulta insanabilmente viziatanella parte in cui ha revocato l assegnazione della casa familiare per dueordini di ragioni.5.1.

La Corte di merito ha dato rilievo al fatto che l appartamentofaceva parte di un edificio in cui vivevano oltre al padre delle minori anchei parenti di quest ultimo e sul presupposto che non vi fossero buoni rapporticon questi ultimi a p. 6 del decreto impugnato si legge «come già illustratonel decreto impugnato nonché documentato» ha ritenuto che le tensionie le controversie che ne derivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulledue bambine rendendo necessaria un altra soluzione abitativa.Il riferimento alle tensioni e alle controversie che derivano da cattivirapporti di vicinato è privo di alcun riferimento a episodi specifici o aelementi di prova suscettibili di verifica che ne dimostrino l effettivaesistenza e gravità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023I cattivi rapporti di vicinato sono stati affermati come esistenti senzal indicazione di alcun elemento concreto a supporto di tale affermazionecome pure genericamente aveva fatto il giudice di primo grado ritenendoperò tali circostanze non in grado di impedire l assegnazione della casafamiliare e ciò nonostante sono stati posti a fondamento della decisionedi revocare l assegnazione della casa familiare per evitare ripercussionisulle bambine che in ragione della vacuità dei presupposti si rivelano deltutto ipotetiche.È dunque evidente che la statuizione sul punto si presenta connotatada una motivazione solo apparente non consentendo al lettore dicomprendere in base a quali concreti e verificabili avvenimenti sia statoritenuto opportuno revocare l assegnazione della casa familiare alla madredelle minori collocataria con prevalenza delle stesse con il conseguenteallontanamento delle bambine dal loro habitat domestico.5.2.

La stessa statuizione si mostra inoltre irrimediabilmentecontraddittoria.La Corte d appello ha infatti ritenuto di dover revocarel assegnazione della casa familiare alla madre delle minori per evitare leipotizzate ripercussioni di tensioni e controversie di vicinato sulle minorima poi ha precisato che la casa sarebbe stata ugualmente il centroprincipale degli interessi delle bambine le quali però sono state collocatecon prevalenza presso la madre che è stata invitata a rilasciare l abitazionee a trovarne un altra sia pure vicina a quella familiare.È infatti evidente che in assenza di ulteriori spiegazioni non èpossibile conciliare la decisione di conservare il centro degli interessi delleminori nella casa familiare se poi vengono collocate con prevalenza pressola madre che tuttavia non è assegnataria della casa ma è invitata arilasciarla ovviamente insieme alle bambine per trovare un altrasistemazione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/20236.

La decisione impugnata si pone inoltre in contrasto con il dispostodell art. 337 sexies comma 1 c.c. ove è stabilito che «Il godimento dellacasa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse deifigli.»* Corte ha già precisato che l assegnazione della casa familiaretutela l interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorennieconomicamente non autosufficienti a permanere nell habitat domestico daintendersi come il centro degli affetti degli interessi e delle consuetudini incui si esprime e si articola la vita familiare * * 1 n. 25604 del12/10/2018 .Le vicende separative della coppia genitoriale devono infatti incidereil meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza deigenitori vivevano insieme a questi ultimi sicché ove il loro trasferimentonon sia dettato proprio dall esigenza di tutelare il loro interesse o non sia ilfrutto di un accordo tra i genitori che assicuri la salvaguardia di taleinteresse la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cuila famiglia ha vissuto quando era ancora unita.In altre parole quando non siano ipotizzabili le eccezioni appenamenzionate la casa familiare ove il minore ha cominciato a vivere e arelazionarsi come persona deve continuare ad essere il luogo in cui eglitrova sicurezza e riparo anche se i genitori non vivono più insieme perchéla casa è la proiezione nello spazio della sua identità all interno di unospecifico contesto ambientale e sociale.Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessarioquanto più i minori cominciano a crescere intessendo relazioni con lepersone e l ambiente che li circonda dentro e fuori casa.È pertanto evidente che per soddisfare tali esigenze la casa familiaredeve di regola essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocatocon prevalenza sempre che non emerga una diversa soluzione anche* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023concordata dai genitori che meglio tuteli il suo interesse. * in questomodo infatti è conseguito il risultato di far continuare a crescerequest ultimo nello stesso habitat in cui ha vissuto quando la famiglia eraancora unita.7. * Corte ha già precisato che deve essere estranea alladecisione sull assegnazione della casa ogni valutazione che operi unaponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli v. ancora * * 1 n. 25604 del 12/10/2018 .* stessa Corte ha espressamente affermato che l assegnazionedella casa familiare postula l affidamento dei figli minori o la convivenza coni figli maggiorenni non ancora autosufficienti con la conseguenza che inassenza di tale condizione non può essere disposta a favore del coniugeproprietario esclusivo neppure qualora l eccessivo costo di gestione nerenda opportuna la vendita quando i figli siano affidati all altro coniuge inquanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nellamisura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitatdomestico cfr. * * 1 Sentenza n. 23591 del 22/11/2010 conriferimento ad una fattispecie regolata dalla disciplina previgente alla l. n.54 del 2006 .Anche nel caso in cui a modifica di una precedente regolamentazionesia disposto un affidamento paritetico della prole che preveda cioècollocazione e frequentazione ugualmente ripartite tra genitori non puòcostituire un effetto automatico la revoca dell assegnazione della casafamiliare.

La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non puòlimitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deveavere ad oggetto una giustificazione puntuale eziologicamentericonducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benesseredel minore da ricondursi al mutamento del regime giuridicodell assegnazione della casa familiare.

Deve in particolare essere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidianadi vita del minore possa produrre un miglioramento concreto per lo stessoo sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dalprecedente regime di assegnazione.

Anche in questo quadro infattil assegnazione della casa familiare ha l esclusiva funzione di non modificarel habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all interno del quale ilminore ha vissuto prima dell inasprirsi del conflitto familiare * * 1Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023 .Per queste stesse ragioni e nella medesima ottica la * ha direcente affermato che l assegnazione della casa familiare non può essererevocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nellacasa assegnata una convivenza more uxorio essendo la relativastatuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenzaall interesse del minore * * 1 Ordinanza n. 33610 del11/11/2021 .8.

In sintesi al momento dell attribuzione del godimentodell abitazione familiare il giudice deve tenere conto soltanto dell interessedel minore sicché considerata la primaria esigenza di quest ultimo diconservare l habitat domestico l assegnazione della casa familiare va diregola disposta in favore del genitore collocatario con prevalenza delminore stesso a meno che non emergano ragioni per cui proprio pertutelare il primario interesse del minore è preferibile una diversa soluzione.9.

Nel caso di specie la Corte d appello non risulta avere fatto buonuso dei principi appena illustrati perché come sopra evidenziato puravendo previsto il collocamento prevalente delle minori presso la madre harevocato l assegnazione della casa familiare a quest ultima prospettando lapresenza di cattivi rapporti della stessa con il padre delle minori e con iparenti di quest ultimo senza alcuna specificazione e senza l indicazione dielementi di prova verificabili deducendone tensioni e controversie* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023anch esse indimostrate ma ritenute suscettibili di ripercuotersi sullebambine.In totale mancanza della verifica di uno specifico rischio di pregiudizioper le minori derivante dal rimanere nella casa in cui sono fino ad alloravissute o della spiegazione dello specifico vantaggio che ne deriverebbe perle bambine è stata disposta la revoca dell assegnazione della casa familiareal genitore presso cui le minori sono state collocate con prevalenza econseguentemente l allontanamento delle stesse da tale luogo per ilmaggior numero delle loro giornate.10.

Come anticipato l accoglimento del secondo e del terzo motivo diricorso rende superfluo l esame degli altri che devono pertanto ritenersiassorbiti.11.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato per le ragioniappena illustrate.In applicazione dell art. 384 comma 1 c.p.c. deve essere enunciatoil seguente principio di diritto“Nei casi di crisi familiare ai sensi dell art. 337 bis c.c. nel regolare ilgodimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamentedel primario interesse del figlio minore con la conseguenza che l abitazionein cui quest ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere diregola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenzaa meno che non venga esplicitata una diversa soluzione anche concordatadai genitori che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.”12.

La causa deve essere rinviata alla Corte d appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione anche per ladecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.13.

In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DELLA * ** * Consigliere * N. 11401/2022* * Consigliere * 31/05/2023 – CC* * * Consigliere ** * Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 11401/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via * 1/Apresso lo studio dell avv. * * rappresentata e difesa dall avv.* * * in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontroda * 20/A presso lo studio dell avv. * * che lo rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso il decreto della Corte d appello di Trento – Sezione distaccata diBolzano n. cronol. 18/2022 dell 11/02/2022 notificato il 21/02/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/05/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023A seguito di ricorso ex art. 337 bis c.c. il Tribunale di Bolzano regolaval esercizio della responsabilità genitoriale di * * e ** sulle figlie comuni * nata nel 2012 ed * nata nel 2015disponendo il collocamento prevalente delle bambine presso la madre conl assegnazione dell appartamento familiare ai sensi dell art. 337 sexies c.c.a favore di quest ultima e la condanna del * al pagamento delcontributo al mantenimento delle figlie di € 275 00 al mese per ciascuna.Avverso tale decisione * * proponeva reclamoriproponendo le conclusioni di primo grado collocamento paritetico dellefiglie presso i due genitori e assegnazione a sé dell appartamento familiare .* * si costituiva in appello chiedendo il rigetto del reclamoavversario e in via subordinata l accoglimento delle conclusioni giàformulate in primo grado collocamento prevalente delle figlie presso lamadre assegnazione dell appartamento familiare a quest ultima condannadella controparte al pagamento del contributo al mantenimento delle figlienella misura di € 500 00 per ciascuna .La Corte d appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano con decreton. cronol. 18/2022 del 11/02/2022 accoglieva parzialmente il reclamo diprevedendo che potesse essere esercitato durante ogni secondo finesettimana dal venerdì pomeriggio ore 16.30 fino al lunedì mattina inclusol accompagnamento a scuola e – pur conservando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre revocava l assegnazionedell appartamento familiare a * * con ordine di rilascio daeseguirsi entro 3 mesi dal deposito della decisione. * inoltre a caricodel * l obbligo di contribuire ai costi del nuovo appartamento che* * avrebbe dovuto reperire nel territorio dei * di * odi * mediante il versamento dell importo mensile di € 450 00.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023Per il resto la Corte d appello confermava la decisione di primo gradodel Tribunale di Bolzano mantenendo il contributo al mantenimento delleminori in € 550 00 mensili.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione * *affidato a cinque motivi.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e notaspese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotto l omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la decisione sulla revocadell assegnazione della casa familiare è stata fondata su un fattoespressamente nominato sia nella decisione impugnata sia in quella diprimo grado i cattivi rapporti tra la ricorrente e i familiari delcontroricorrente che abitavano nello stesso stabile pur trattandosi di unfatto contestato e non provato.Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza permancanza e/o insufficienza e/o violazione o falsa applicazione econtraddittorietà di motivazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. art. 132comma 1 n. 4 c.p.c. art. 111 comma 6 * nella parte in cui il giudicedi secondo grado nel motivare la decisione sulla revoca dell assegnazionedella casa familiare si è limitato ad esprimere la sua opinione opposta aquella assunta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenzadell interesse delle minori ad allontanarsi dall abitazione familiare in cui sitrovavano i parenti del padre in ragione dei ritenuti non buoni rapporti conla madre senza evidenziare la ratio che ha fondato tale convincimento.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell art. 337 sexies c.c. nella* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023parte in cui la Corte di merito nell assegnazione della casa familiare nonha tenuto conto in via prioritaria dell interesse dei figli.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter comma 3 c.c. oltre all art. 113 c.p.c. relativo alla assegnazione dellacasa familiare e la violazione dell art. 337 ter comma 3 c.c. oltre allanullità della sentenza per vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudicedel reclamo ha imposto al genitore collocatario prevalente dei figliminorenni non assegnatario della casa familiare di limitarsi nella sceltadella nuova casa da prendere in affitto in assenza di conflittualità sul puntotra i genitori e in assenza di apposita richiesta.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter commi 2 e 4 c.c. nella parte in cui il giudice d appello ha ritenutosufficiente e proporzionale alla situazione patrimoniale e reddituale deigenitori la previsione – oltre al contributo al mantenimento delle figlie dicomplessive € 550 00 al mese – di un contributo ai costi per il nuovoappartamento familiare da prendere in affitto dalla ricorrente di soli €450

00.2. Occorre subito esaminare congiuntamente il secondo e il terzomotivo di ricorso tenuto conto della stretta connessione tra esistente iquali si rivelano fondati nei termini di seguito evidenziati e tali da renderesuperfluo l esame dei restanti motivi.3.

Si deve prima di tutto rilevare che il Tribunale aveva disposto ilcollocamento prevalente delle minori presso la madre perché quest ultimaaveva più tempo per prendersi cura delle figlie e aveva assegnato aquest ultima la casa familiare che pure era di proprietà del padre ritenendoche la donna potesse continuare ad abitarla insieme alle figlie nonostantenello stesso edificio abitassero sia il padre sia i parenti di quest ultimo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023apparentemente non vi fossero buoni rapporti con i parenti che vivevanonell appartamento confinante p. 3 del decreto impugnato .La Corte d appello in sede di reclamo ha ampliato le occasioni divisita e di frequentazione del padre e confermando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre ha disposto che queste ultimemantenessero il centro della loro vita nella casa familiare di proprietà delpadre ma poi ha revocato l assegnazione di tale abitazione alla ricorrente.A fondamento di quest ultima soluzione la Corte di appello haconsiderato il fatto che l appartamento facesse parte di un edificio in cuivivevano oltre al padre delle minori anche i parenti di quest ultimo e sulpresupposto che non vi fossero buoni rapporti con questi ultimi a p. 6 deldecreto impugnato si legge «come già illustrato nel decreto impugnatononché documentato» ha ritenuto che le tensioni e le controversie che nederivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulle due bambine rendendonecessaria un altra soluzione abitativa.4. * è noto in virtù della nuova formulazione dell art. 360 c.p.c. introdotta dall art. 54 comma 1 lett. b d.l. n. 83 del 2012 conv. conmodif. in l. n. 134 del 2012 non è più consentita l impugnazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

«per omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio» ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l effetto di limitare il vizio di motivazione qualeoggetto del sindacato di legittimità alle fattispecie nelle quali esso siconverte in violazione di legge così * * U Sentenza n. 8053/2014 .In particolare la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art. 12 prel. comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023motivazione.

Pertanto è divenuta denunciabile in cassazione solol anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnataa prescindere dal confronto con le risultanze processuali v. ancora ** U Sentenza n. 8053/2014 .In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienzama resta il controllo sull esistenza sotto il profilo dell assoluta omissione odella mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell illogicità manifesta della stessa ossia il controlloriferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge sempre che emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata v. dinuovo * * U n. 8053/2014 e da ultimo * * 1 n.13248/2020 .A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità la quale ha più volte precisato che la violazione di legge comesopra indicata ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 * e 132comma 2 n. 4 c.p.c. determina la nullità della sentenza ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. così * * U n. 22232/2016 conf. ** 6 3 n. 22598/2018 * * L n. 27112/2018 * * 6 L n.16611/2018 * * 3 n. 23940/2017 .In particolare questa Corte ha ulteriormente precisato che di“motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove la motivazione non renda percepibili le ragioni delladecisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l iter logico seguito per la formazione del convincimento nonconsentendo alcun effettivo controllo sull esattezza e sulla logicità del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023ragionamento del giudice.

Inoltre ha pure affermato che ricorre il vizio diomessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita loro disaminarendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull esattezza e sullalogicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice v. da ultimo* * 3 n. 27411 del 08/10/2021 .Il vizio di “motivazione contraddittoria” sussiste poi in presenza diun contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenzaimpugnata tale da non consentire l identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione cfr. * * L Sentenza n. 17196del 17/08/2020 v. anche * * 6 3 Ordinanza n. 4367 del22/02/2018 .5. * conto di quanto appena evidenziato nel caso di specie lamotivazione della statuizione impugnata risulta insanabilmente viziatanella parte in cui ha revocato l assegnazione della casa familiare per dueordini di ragioni.5.1.

La Corte di merito ha dato rilievo al fatto che l appartamentofaceva parte di un edificio in cui vivevano oltre al padre delle minori anchei parenti di quest ultimo e sul presupposto che non vi fossero buoni rapporticon questi ultimi a p. 6 del decreto impugnato si legge «come già illustratonel decreto impugnato nonché documentato» ha ritenuto che le tensionie le controversie che ne derivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulledue bambine rendendo necessaria un altra soluzione abitativa.Il riferimento alle tensioni e alle controversie che derivano da cattivirapporti di vicinato è privo di alcun riferimento a episodi specifici o aelementi di prova suscettibili di verifica che ne dimostrino l effettivaesistenza e gravità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023I cattivi rapporti di vicinato sono stati affermati come esistenti senzal indicazione di alcun elemento concreto a supporto di tale affermazionecome pure genericamente aveva fatto il giudice di primo grado ritenendoperò tali circostanze non in grado di impedire l assegnazione della casafamiliare e ciò nonostante sono stati posti a fondamento della decisionedi revocare l assegnazione della casa familiare per evitare ripercussionisulle bambine che in ragione della vacuità dei presupposti si rivelano deltutto ipotetiche.È dunque evidente che la statuizione sul punto si presenta connotatada una motivazione solo apparente non consentendo al lettore dicomprendere in base a quali concreti e verificabili avvenimenti sia statoritenuto opportuno revocare l assegnazione della casa familiare alla madredelle minori collocataria con prevalenza delle stesse con il conseguenteallontanamento delle bambine dal loro habitat domestico.5.2.

La stessa statuizione si mostra inoltre irrimediabilmentecontraddittoria.La Corte d appello ha infatti ritenuto di dover revocarel assegnazione della casa familiare alla madre delle minori per evitare leipotizzate ripercussioni di tensioni e controversie di vicinato sulle minorima poi ha precisato che la casa sarebbe stata ugualmente il centroprincipale degli interessi delle bambine le quali però sono state collocatecon prevalenza presso la madre che è stata invitata a rilasciare l abitazionee a trovarne un altra sia pure vicina a quella familiare.È infatti evidente che in assenza di ulteriori spiegazioni non èpossibile conciliare la decisione di conservare il centro degli interessi delleminori nella casa familiare se poi vengono collocate con prevalenza pressola madre che tuttavia non è assegnataria della casa ma è invitata arilasciarla ovviamente insieme alle bambine per trovare un altrasistemazione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/20236.

La decisione impugnata si pone inoltre in contrasto con il dispostodell art. 337 sexies comma 1 c.c. ove è stabilito che «Il godimento dellacasa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse deifigli.»* Corte ha già precisato che l assegnazione della casa familiaretutela l interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorennieconomicamente non autosufficienti a permanere nell habitat domestico daintendersi come il centro degli affetti degli interessi e delle consuetudini incui si esprime e si articola la vita familiare * * 1 n. 25604 del12/10/2018 .Le vicende separative della coppia genitoriale devono infatti incidereil meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza deigenitori vivevano insieme a questi ultimi sicché ove il loro trasferimentonon sia dettato proprio dall esigenza di tutelare il loro interesse o non sia ilfrutto di un accordo tra i genitori che assicuri la salvaguardia di taleinteresse la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cuila famiglia ha vissuto quando era ancora unita.In altre parole quando non siano ipotizzabili le eccezioni appenamenzionate la casa familiare ove il minore ha cominciato a vivere e arelazionarsi come persona deve continuare ad essere il luogo in cui eglitrova sicurezza e riparo anche se i genitori non vivono più insieme perchéla casa è la proiezione nello spazio della sua identità all interno di unospecifico contesto ambientale e sociale.Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessarioquanto più i minori cominciano a crescere intessendo relazioni con lepersone e l ambiente che li circonda dentro e fuori casa.È pertanto evidente che per soddisfare tali esigenze la casa familiaredeve di regola essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocatocon prevalenza sempre che non emerga una diversa soluzione anche* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023concordata dai genitori che meglio tuteli il suo interesse. * in questomodo infatti è conseguito il risultato di far continuare a crescerequest ultimo nello stesso habitat in cui ha vissuto quando la famiglia eraancora unita.7. * Corte ha già precisato che deve essere estranea alladecisione sull assegnazione della casa ogni valutazione che operi unaponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli v. ancora * * 1 n. 25604 del 12/10/2018 .* stessa Corte ha espressamente affermato che l assegnazionedella casa familiare postula l affidamento dei figli minori o la convivenza coni figli maggiorenni non ancora autosufficienti con la conseguenza che inassenza di tale condizione non può essere disposta a favore del coniugeproprietario esclusivo neppure qualora l eccessivo costo di gestione nerenda opportuna la vendita quando i figli siano affidati all altro coniuge inquanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nellamisura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitatdomestico cfr. * * 1 Sentenza n. 23591 del 22/11/2010 conriferimento ad una fattispecie regolata dalla disciplina previgente alla l. n.54 del 2006 .Anche nel caso in cui a modifica di una precedente regolamentazionesia disposto un affidamento paritetico della prole che preveda cioècollocazione e frequentazione ugualmente ripartite tra genitori non puòcostituire un effetto automatico la revoca dell assegnazione della casafamiliare.

La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non puòlimitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deveavere ad oggetto una giustificazione puntuale eziologicamentericonducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benesseredel minore da ricondursi al mutamento del regime giuridicodell assegnazione della casa familiare.

Deve in particolare essere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidianadi vita del minore possa produrre un miglioramento concreto per lo stessoo sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dalprecedente regime di assegnazione.

Anche in questo quadro infattil assegnazione della casa familiare ha l esclusiva funzione di non modificarel habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all interno del quale ilminore ha vissuto prima dell inasprirsi del conflitto familiare * * 1Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023 .Per queste stesse ragioni e nella medesima ottica la * ha direcente affermato che l assegnazione della casa familiare non può essererevocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nellacasa assegnata una convivenza more uxorio essendo la relativastatuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenzaall interesse del minore * * 1 Ordinanza n. 33610 del11/11/2021 .8.

In sintesi al momento dell attribuzione del godimentodell abitazione familiare il giudice deve tenere conto soltanto dell interessedel minore sicché considerata la primaria esigenza di quest ultimo diconservare l habitat domestico l assegnazione della casa familiare va diregola disposta in favore del genitore collocatario con prevalenza delminore stesso a meno che non emergano ragioni per cui proprio pertutelare il primario interesse del minore è preferibile una diversa soluzione.9.

Nel caso di specie la Corte d appello non risulta avere fatto buonuso dei principi appena illustrati perché come sopra evidenziato puravendo previsto il collocamento prevalente delle minori presso la madre harevocato l assegnazione della casa familiare a quest ultima prospettando lapresenza di cattivi rapporti della stessa con il padre delle minori e con iparenti di quest ultimo senza alcuna specificazione e senza l indicazione dielementi di prova verificabili deducendone tensioni e controversie* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023anch esse indimostrate ma ritenute suscettibili di ripercuotersi sullebambine.In totale mancanza della verifica di uno specifico rischio di pregiudizioper le minori derivante dal rimanere nella casa in cui sono fino ad alloravissute o della spiegazione dello specifico vantaggio che ne deriverebbe perle bambine è stata disposta la revoca dell assegnazione della casa familiareal genitore presso cui le minori sono state collocate con prevalenza econseguentemente l allontanamento delle stesse da tale luogo per ilmaggior numero delle loro giornate.10.

Come anticipato l accoglimento del secondo e del terzo motivo diricorso rende superfluo l esame degli altri che devono pertanto ritenersiassorbiti.11.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato per le ragioniappena illustrate.In applicazione dell art. 384 comma 1 c.p.c. deve essere enunciatoil seguente principio di diritto“Nei casi di crisi familiare ai sensi dell art. 337 bis c.c. nel regolare ilgodimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamentedel primario interesse del figlio minore con la conseguenza che l abitazionein cui quest ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere diregola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenzaa meno che non venga esplicitata una diversa soluzione anche concordatadai genitori che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.”12.

La causa deve essere rinviata alla Corte d appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione anche per ladecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.13.

In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023 *[OSCURATO:PERSONA] il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e assorbiti gli atri cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ancheper la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2023.Il Presidente* **[OSCURATO:PERSONA] il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e assorbiti gli atri cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ancheper la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2023.Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DELLA * ** * Consigliere * N. 11401/2022* * Consigliere * 31/05/2023 – CC* * * Consigliere ** * Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 11401/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via * 1/Apresso lo studio dell avv. * * rappresentata e difesa dall avv.* * * in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontroda * 20/A presso lo studio dell avv. * * che lo rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso il decreto della Corte d appello di Trento – Sezione distaccata diBolzano n. cronol. 18/2022 dell 11/02/2022 notificato il 21/02/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/05/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023A seguito di ricorso ex art. 337 bis c.c. il Tribunale di Bolzano regolaval esercizio della responsabilità genitoriale di * * e ** sulle figlie comuni * nata nel 2012 ed * nata nel 2015disponendo il collocamento prevalente delle bambine presso la madre conl assegnazione dell appartamento familiare ai sensi dell art. 337 sexies c.c.a favore di quest ultima e la condanna del * al pagamento delcontributo al mantenimento delle figlie di € 275 00 al mese per ciascuna.Avverso tale decisione * * proponeva reclamoriproponendo le conclusioni di primo grado collocamento paritetico dellefiglie presso i due genitori e assegnazione a sé dell appartamento familiare .* * si costituiva in appello chiedendo il rigetto del reclamoavversario e in via subordinata l accoglimento delle conclusioni giàformulate in primo grado collocamento prevalente delle figlie presso lamadre assegnazione dell appartamento familiare a quest ultima condannadella controparte al pagamento del contributo al mantenimento delle figlienella misura di € 500 00 per ciascuna .La Corte d appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano con decreton. cronol. 18/2022 del 11/02/2022 accoglieva parzialmente il reclamo diprevedendo che potesse essere esercitato durante ogni secondo finesettimana dal venerdì pomeriggio ore 16.30 fino al lunedì mattina inclusol accompagnamento a scuola e – pur conservando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre revocava l assegnazionedell appartamento familiare a * * con ordine di rilascio daeseguirsi entro 3 mesi dal deposito della decisione. * inoltre a caricodel * l obbligo di contribuire ai costi del nuovo appartamento che* * avrebbe dovuto reperire nel territorio dei * di * odi * mediante il versamento dell importo mensile di € 450 00.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023Per il resto la Corte d appello confermava la decisione di primo gradodel Tribunale di Bolzano mantenendo il contributo al mantenimento delleminori in € 550 00 mensili.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione * *affidato a cinque motivi.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e notaspese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la decisione sulla revocadell assegnazione della casa familiare è stata fondata su un fattoespressamente nominato sia nella decisione impugnata sia in quella diprimo grado i cattivi rapporti tra la ricorrente e i familiari delcontroricorrente che abitavano nello stesso stabile pur trattandosi di unfatto contestato e non provato.Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza permancanza e/o insufficienza e/o violazione o falsa applicazione econtraddittorietà di motivazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. art. 132comma 1 n. 4 c.p.c. art. 111 comma 6 * nella parte in cui il giudicedi secondo grado nel motivare la decisione sulla revoca dell assegnazionedella casa familiare si è limitato ad esprimere la sua opinione opposta aquella assunta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenzadell interesse delle minori ad allontanarsi dall abitazione familiare in cui sitrovavano i parenti del padre in ragione dei ritenuti non buoni rapporti conla madre senza evidenziare la ratio che ha fondato tale convincimento.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell art. 337 sexies c.c. nella* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023parte in cui la Corte di merito nell assegnazione della casa familiare nonha tenuto conto in via prioritaria dell interesse dei figli.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter comma 3 c.c. oltre all art. 113 c.p.c. relativo alla assegnazione dellacasa familiare e la violazione dell art. 337 ter comma 3 c.c. oltre allanullità della sentenza per vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudicedel reclamo ha imposto al genitore collocatario prevalente dei figliminorenni non assegnatario della casa familiare di limitarsi nella sceltadella nuova casa da prendere in affitto in assenza di conflittualità sul puntotra i genitori e in assenza di apposita richiesta.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter commi 2 e 4 c.c. nella parte in cui il giudice d appello ha ritenutosufficiente e proporzionale alla situazione patrimoniale e reddituale deigenitori la previsione – oltre al contributo al mantenimento delle figlie dicomplessive € 550 00 al mese – di un contributo ai costi per il nuovoappartamento familiare da prendere in affitto dalla ricorrente di soli €450 00.2. Occorre subito esaminare congiuntamente il secondo e il terzomotivo di ricorso tenuto conto della stretta connessione tra esistente iquali si rivelano fondati nei termini di seguito evidenziati e tali da renderesuperfluo l esame dei restanti motivi.3. Si deve prima di tutto rilevare che il Tribunale aveva disposto ilcollocamento prevalente delle minori presso la madre perché quest ultimaaveva più tempo per prendersi cura delle figlie e aveva assegnato aquest ultima la casa familiare che pure era di proprietà del padre ritenendoche la donna potesse continuare ad abitarla insieme alle figlie nonostantenello stesso edificio abitassero sia il padre sia i parenti di quest ultimo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023apparentemente non vi fossero buoni rapporti con i parenti che vivevanonell appartamento confinante p. 3 del decreto impugnato .La Corte d appello in sede di reclamo ha ampliato le occasioni divisita e di frequentazione del padre e confermando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre ha disposto che queste ultimemantenessero il centro della loro vita nella casa familiare di proprietà delpadre ma poi ha revocato l assegnazione di tale abitazione alla ricorrente.A fondamento di quest ultima soluzione la Corte di appello haconsiderato il fatto che l appartamento facesse parte di un edificio in cuivivevano oltre al padre delle minori anche i parenti di quest ultimo e sulpresupposto che non vi fossero buoni rapporti con questi ultimi a p. 6 deldecreto impugnato si legge «come già illustrato nel decreto impugnatononché documentato» ha ritenuto che le tensioni e le controversie che nederivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulle due bambine rendendonecessaria un altra soluzione abitativa.4. * è noto in virtù della nuova formulazione dell art. 360 c.p.c. introdotta dall art. 54 comma 1 lett. b d.l. n. 83 del 2012 conv. conmodif. in l. n. 134 del 2012 non è più consentita l impugnazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. «per omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio» ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l effetto di limitare il vizio di motivazione qualeoggetto del sindacato di legittimità alle fattispecie nelle quali esso siconverte in violazione di legge così * * U Sentenza n. 8053/2014 .In particolare la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art. 12 prel. comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023motivazione. Pertanto è divenuta denunciabile in cassazione solol anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnataa prescindere dal confronto con le risultanze processuali v. ancora ** U Sentenza n. 8053/2014 .In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienzama resta il controllo sull esistenza sotto il profilo dell assoluta omissione odella mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell illogicità manifesta della stessa ossia il controlloriferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge sempre che emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata v. dinuovo * * U n. 8053/2014 e da ultimo * * 1 n.13248/2020 .A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità la quale ha più volte precisato che la violazione di legge comesopra indicata ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 * e 132comma 2 n. 4 c.p.c. determina la nullità della sentenza ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. così * * U n. 22232/2016 conf. ** 6 3 n. 22598/2018 * * L n. 27112/2018 * * 6 L n.16611/2018 * * 3 n. 23940/2017 .In particolare questa Corte ha ulteriormente precisato che di“motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove la motivazione non renda percepibili le ragioni delladecisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l iter logico seguito per la formazione del convincimento nonconsentendo alcun effettivo controllo sull esattezza e sulla logicità del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023ragionamento del giudice. Inoltre ha pure affermato che ricorre il vizio diomessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita loro disaminarendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull esattezza e sullalogicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice v. da ultimo* * 3 n. 27411 del 08/10/2021 .Il vizio di “motivazione contraddittoria” sussiste poi in presenza diun contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenzaimpugnata tale da non consentire l identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione cfr. * * L Sentenza n. 17196del 17/08/2020 v. anche * * 6 3 Ordinanza n. 4367 del22/02/2018 .5. * conto di quanto appena evidenziato nel caso di specie lamotivazione della statuizione impugnata risulta insanabilmente viziatanella parte in cui ha revocato l assegnazione della casa familiare per dueordini di ragioni.5.1. La Corte di merito ha dato rilievo al fatto che l appartamentofaceva parte di un edificio in cui vivevano oltre al padre delle minori anchei parenti di quest ultimo e sul presupposto che non vi fossero buoni rapporticon questi ultimi a p. 6 del decreto impugnato si legge «come già illustratonel decreto impugnato nonché documentato» ha ritenuto che le tensionie le controversie che ne derivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulledue bambine rendendo necessaria un altra soluzione abitativa.Il riferimento alle tensioni e alle controversie che derivano da cattivirapporti di vicinato è privo di alcun riferimento a episodi specifici o aelementi di prova suscettibili di verifica che ne dimostrino l effettivaesistenza e gravità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023I cattivi rapporti di vicinato sono stati affermati come esistenti senzal indicazione di alcun elemento concreto a supporto di tale affermazionecome pure genericamente aveva fatto il giudice di primo grado ritenendoperò tali circostanze non in grado di impedire l assegnazione della casafamiliare e ciò nonostante sono stati posti a fondamento della decisionedi revocare l assegnazione della casa familiare per evitare ripercussionisulle bambine che in ragione della vacuità dei presupposti si rivelano deltutto ipotetiche.È dunque evidente che la statuizione sul punto si presenta connotatada una motivazione solo apparente non consentendo al lettore dicomprendere in base a quali concreti e verificabili avvenimenti sia statoritenuto opportuno revocare l assegnazione della casa familiare alla madredelle minori collocataria con prevalenza delle stesse con il conseguenteallontanamento delle bambine dal loro habitat domestico.5.2. La stessa statuizione si mostra inoltre irrimediabilmentecontraddittoria.La Corte d appello ha infatti ritenuto di dover revocarel assegnazione della casa familiare alla madre delle minori per evitare leipotizzate ripercussioni di tensioni e controversie di vicinato sulle minorima poi ha precisato che la casa sarebbe stata ugualmente il centroprincipale degli interessi delle bambine le quali però sono state collocatecon prevalenza presso la madre che è stata invitata a rilasciare l abitazionee a trovarne un altra sia pure vicina a quella familiare.È infatti evidente che in assenza di ulteriori spiegazioni non èpossibile conciliare la decisione di conservare il centro degli interessi delleminori nella casa familiare se poi vengono collocate con prevalenza pressola madre che tuttavia non è assegnataria della casa ma è invitata arilasciarla ovviamente insieme alle bambine per trovare un altrasistemazione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/20236. La decisione impugnata si pone inoltre in contrasto con il dispostodell art. 337 sexies comma 1 c.c. ove è stabilito che «Il godimento dellacasa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse deifigli.»* Corte ha già precisato che l assegnazione della casa familiaretutela l interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorennieconomicamente non autosufficienti a permanere nell habitat domestico daintendersi come il centro degli affetti degli interessi e delle consuetudini incui si esprime e si articola la vita familiare * * 1 n. 25604 del12/10/2018 .Le vicende separative della coppia genitoriale devono infatti incidereil meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza deigenitori vivevano insieme a questi ultimi sicché ove il loro trasferimentonon sia dettato proprio dall esigenza di tutelare il loro interesse o non sia ilfrutto di un accordo tra i genitori che assicuri la salvaguardia di taleinteresse la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cuila famiglia ha vissuto quando era ancora unita.In altre parole quando non siano ipotizzabili le eccezioni appenamenzionate la casa familiare ove il minore ha cominciato a vivere e arelazionarsi come persona deve continuare ad essere il luogo in cui eglitrova sicurezza e riparo anche se i genitori non vivono più insieme perchéla casa è la proiezione nello spazio della sua identità all interno di unospecifico contesto ambientale e sociale.Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessarioquanto più i minori cominciano a crescere intessendo relazioni con lepersone e l ambiente che li circonda dentro e fuori casa.È pertanto evidente che per soddisfare tali esigenze la casa familiaredeve di regola essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocatocon prevalenza sempre che non emerga una diversa soluzione anche* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023concordata dai genitori che meglio tuteli il suo interesse. * in questomodo infatti è conseguito il risultato di far continuare a crescerequest ultimo nello stesso habitat in cui ha vissuto quando la famiglia eraancora unita.7. * Corte ha già precisato che deve essere estranea alladecisione sull assegnazione della casa ogni valutazione che operi unaponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli v. ancora * * 1 n. 25604 del 12/10/2018 .* stessa Corte ha espressamente affermato che l assegnazionedella casa familiare postula l affidamento dei figli minori o la convivenza coni figli maggiorenni non ancora autosufficienti con la conseguenza che inassenza di tale condizione non può essere disposta a favore del coniugeproprietario esclusivo neppure qualora l eccessivo costo di gestione nerenda opportuna la vendita quando i figli siano affidati all altro coniuge inquanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nellamisura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitatdomestico cfr. * * 1 Sentenza n. 23591 del 22/11/2010 conriferimento ad una fattispecie regolata dalla disciplina previgente alla l. n.54 del 2006 .Anche nel caso in cui a modifica di una precedente regolamentazionesia disposto un affidamento paritetico della prole che preveda cioècollocazione e frequentazione ugualmente ripartite tra genitori non puòcostituire un effetto automatico la revoca dell assegnazione della casafamiliare. La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non puòlimitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deveavere ad oggetto una giustificazione puntuale eziologicamentericonducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benesseredel minore da ricondursi al mutamento del regime giuridicodell assegnazione della casa familiare. Deve in particolare essere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidianadi vita del minore possa produrre un miglioramento concreto per lo stessoo sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dalprecedente regime di assegnazione. Anche in questo quadro infattil assegnazione della casa familiare ha l esclusiva funzione di non modificarel habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all interno del quale ilminore ha vissuto prima dell inasprirsi del conflitto familiare * * 1Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023 .Per queste stesse ragioni e nella medesima ottica la * ha direcente affermato che l assegnazione della casa familiare non può essererevocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nellacasa assegnata una convivenza more uxorio essendo la relativastatuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenzaall interesse del minore * * 1 Ordinanza n. 33610 del11/11/2021 .8. In sintesi al momento dell attribuzione del godimentodell abitazione familiare il giudice deve tenere conto soltanto dell interessedel minore sicché considerata la primaria esigenza di quest ultimo diconservare l habitat domestico l assegnazione della casa familiare va diregola disposta in favore del genitore collocatario con prevalenza delminore stesso a meno che non emergano ragioni per cui proprio pertutelare il primario interesse del minore è preferibile una diversa soluzione.9. Nel caso di specie la Corte d appello non risulta avere fatto buonuso dei principi appena illustrati perché come sopra evidenziato puravendo previsto il collocamento prevalente delle minori presso la madre harevocato l assegnazione della casa familiare a quest ultima prospettando lapresenza di cattivi rapporti della stessa con il padre delle minori e con iparenti di quest ultimo senza alcuna specificazione e senza l indicazione dielementi di prova verificabili deducendone tensioni e controversie* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023anch esse indimostrate ma ritenute suscettibili di ripercuotersi sullebambine.In totale mancanza della verifica di uno specifico rischio di pregiudizioper le minori derivante dal rimanere nella casa in cui sono fino ad alloravissute o della spiegazione dello specifico vantaggio che ne deriverebbe perle bambine è stata disposta la revoca dell assegnazione della casa familiareal genitore presso cui le minori sono state collocate con prevalenza econseguentemente l allontanamento delle stesse da tale luogo per ilmaggior numero delle loro giornate.10. Come anticipato l accoglimento del secondo e del terzo motivo diricorso rende superfluo l esame degli altri che devono pertanto ritenersiassorbiti.11. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato per le ragioniappena illustrate.In applicazione dell art. 384 comma 1 c.p.c. deve essere enunciatoil seguente principio di diritto“Nei casi di crisi familiare ai sensi dell art. 337 bis c.c. nel regolare ilgodimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamentedel primario interesse del figlio minore con la conseguenza che l abitazionein cui quest ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere diregola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenzaa meno che non venga esplicitata una diversa soluzione anche concordatadai genitori che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.”12. La causa deve essere rinviata alla Corte d appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione anche per ladecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.13. In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DELLA * ** * Consigliere * N. 11401/2022* * Consigliere * 31/05/2023 – CC* * * Consigliere ** * Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 11401/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via * 1/Apresso lo studio dell avv. * * rappresentata e difesa dall avv.* * * in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontroda * 20/A presso lo studio dell avv. * * che lo rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso il decreto della Corte d appello di Trento – Sezione distaccata diBolzano n. cronol. 18/2022 dell 11/02/2022 notificato il 21/02/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/05/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023A seguito di ricorso ex art. 337 bis c.c. il Tribunale di Bolzano regolaval esercizio della responsabilità genitoriale di * * e ** sulle figlie comuni * nata nel 2012 ed * nata nel 2015disponendo il collocamento prevalente delle bambine presso la madre conl assegnazione dell appartamento familiare ai sensi dell art. 337 sexies c.c.a favore di quest ultima e la condanna del * al pagamento delcontributo al mantenimento delle figlie di € 275 00 al mese per ciascuna.Avverso tale decisione * * proponeva reclamoriproponendo le conclusioni di primo grado collocamento paritetico dellefiglie presso i due genitori e assegnazione a sé dell appartamento familiare .* * si costituiva in appello chiedendo il rigetto del reclamoavversario e in via subordinata l accoglimento delle conclusioni giàformulate in primo grado collocamento prevalente delle figlie presso lamadre assegnazione dell appartamento familiare a quest ultima condannadella controparte al pagamento del contributo al mantenimento delle figlienella misura di € 500 00 per ciascuna .La Corte d appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano con decreton. cronol. 18/2022 del 11/02/2022 accoglieva parzialmente il reclamo diprevedendo che potesse essere esercitato durante ogni secondo finesettimana dal venerdì pomeriggio ore 16.30 fino al lunedì mattina inclusol accompagnamento a scuola e – pur conservando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre revocava l assegnazionedell appartamento familiare a * * con ordine di rilascio daeseguirsi entro 3 mesi dal deposito della decisione. * inoltre a caricodel * l obbligo di contribuire ai costi del nuovo appartamento che* * avrebbe dovuto reperire nel territorio dei * di * odi * mediante il versamento dell importo mensile di € 450 00.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023Per il resto la Corte d appello confermava la decisione di primo gradodel Tribunale di Bolzano mantenendo il contributo al mantenimento delleminori in € 550 00 mensili.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione * *affidato a cinque motivi.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e notaspese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la decisione sulla revocadell assegnazione della casa familiare è stata fondata su un fattoespressamente nominato sia nella decisione impugnata sia in quella diprimo grado i cattivi rapporti tra la ricorrente e i familiari delcontroricorrente che abitavano nello stesso stabile pur trattandosi di unfatto contestato e non provato.Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza permancanza e/o insufficienza e/o violazione o falsa applicazione econtraddittorietà di motivazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. art. 132comma 1 n. 4 c.p.c. art. 111 comma 6 * nella parte in cui il giudicedi secondo grado nel motivare la decisione sulla revoca dell assegnazionedella casa familiare si è limitato ad esprimere la sua opinione opposta aquella assunta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenzadell interesse delle minori ad allontanarsi dall abitazione familiare in cui sitrovavano i parenti del padre in ragione dei ritenuti non buoni rapporti conla madre senza evidenziare la ratio che ha fondato tale convincimento.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell art. 337 sexies c.c. nella* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023parte in cui la Corte di merito nell assegnazione della casa familiare nonha tenuto conto in via prioritaria dell interesse dei figli.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter comma 3 c.c. oltre all art. 113 c.p.c. relativo alla assegnazione dellacasa familiare e la violazione dell art. 337 ter comma 3 c.c. oltre allanullità della sentenza per vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudicedel reclamo ha imposto al genitore collocatario prevalente dei figliminorenni non assegnatario della casa familiare di limitarsi nella sceltadella nuova casa da prendere in affitto in assenza di conflittualità sul puntotra i genitori e in assenza di apposita richiesta.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 337 sexies e 337ter commi 2 e 4 c.c. nella parte in cui il giudice d appello ha ritenutosufficiente e proporzionale alla situazione patrimoniale e reddituale deigenitori la previsione – oltre al contributo al mantenimento delle figlie dicomplessive € 550 00 al mese – di un contributo ai costi per il nuovoappartamento familiare da prendere in affitto dalla ricorrente di soli €450 00.2. Occorre subito esaminare congiuntamente il secondo e il terzomotivo di ricorso tenuto conto della stretta connessione tra esistente iquali si rivelano fondati nei termini di seguito evidenziati e tali da renderesuperfluo l esame dei restanti motivi.3. Si deve prima di tutto rilevare che il Tribunale aveva disposto ilcollocamento prevalente delle minori presso la madre perché quest ultimaaveva più tempo per prendersi cura delle figlie e aveva assegnato aquest ultima la casa familiare che pure era di proprietà del padre ritenendoche la donna potesse continuare ad abitarla insieme alle figlie nonostantenello stesso edificio abitassero sia il padre sia i parenti di quest ultimo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023apparentemente non vi fossero buoni rapporti con i parenti che vivevanonell appartamento confinante p. 3 del decreto impugnato .La Corte d appello in sede di reclamo ha ampliato le occasioni divisita e di frequentazione del padre e confermando il collocamentoprevalente delle minori presso la madre ha disposto che queste ultimemantenessero il centro della loro vita nella casa familiare di proprietà delpadre ma poi ha revocato l assegnazione di tale abitazione alla ricorrente.A fondamento di quest ultima soluzione la Corte di appello haconsiderato il fatto che l appartamento facesse parte di un edificio in cuivivevano oltre al padre delle minori anche i parenti di quest ultimo e sulpresupposto che non vi fossero buoni rapporti con questi ultimi a p. 6 deldecreto impugnato si legge «come già illustrato nel decreto impugnatononché documentato» ha ritenuto che le tensioni e le controversie che nederivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulle due bambine rendendonecessaria un altra soluzione abitativa.4. * è noto in virtù della nuova formulazione dell art. 360 c.p.c. introdotta dall art. 54 comma 1 lett. b d.l. n. 83 del 2012 conv. conmodif. in l. n. 134 del 2012 non è più consentita l impugnazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. «per omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio» ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l effetto di limitare il vizio di motivazione qualeoggetto del sindacato di legittimità alle fattispecie nelle quali esso siconverte in violazione di legge così * * U Sentenza n. 8053/2014 .In particolare la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art. 12 prel. comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023motivazione. Pertanto è divenuta denunciabile in cassazione solol anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnataa prescindere dal confronto con le risultanze processuali v. ancora ** U Sentenza n. 8053/2014 .In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienzama resta il controllo sull esistenza sotto il profilo dell assoluta omissione odella mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell illogicità manifesta della stessa ossia il controlloriferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge sempre che emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata v. dinuovo * * U n. 8053/2014 e da ultimo * * 1 n.13248/2020 .A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità la quale ha più volte precisato che la violazione di legge comesopra indicata ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 * e 132comma 2 n. 4 c.p.c. determina la nullità della sentenza ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. così * * U n. 22232/2016 conf. ** 6 3 n. 22598/2018 * * L n. 27112/2018 * * 6 L n.16611/2018 * * 3 n. 23940/2017 .In particolare questa Corte ha ulteriormente precisato che di“motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove la motivazione non renda percepibili le ragioni delladecisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l iter logico seguito per la formazione del convincimento nonconsentendo alcun effettivo controllo sull esattezza e sulla logicità del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023ragionamento del giudice. Inoltre ha pure affermato che ricorre il vizio diomessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita loro disaminarendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull esattezza e sullalogicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice v. da ultimo* * 3 n. 27411 del 08/10/2021 .Il vizio di “motivazione contraddittoria” sussiste poi in presenza diun contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenzaimpugnata tale da non consentire l identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione cfr. * * L Sentenza n. 17196del 17/08/2020 v. anche * * 6 3 Ordinanza n. 4367 del22/02/2018 .5. * conto di quanto appena evidenziato nel caso di specie lamotivazione della statuizione impugnata risulta insanabilmente viziatanella parte in cui ha revocato l assegnazione della casa familiare per dueordini di ragioni.5.1. La Corte di merito ha dato rilievo al fatto che l appartamentofaceva parte di un edificio in cui vivevano oltre al padre delle minori anchei parenti di quest ultimo e sul presupposto che non vi fossero buoni rapporticon questi ultimi a p. 6 del decreto impugnato si legge «come già illustratonel decreto impugnato nonché documentato» ha ritenuto che le tensionie le controversie che ne derivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulledue bambine rendendo necessaria un altra soluzione abitativa.Il riferimento alle tensioni e alle controversie che derivano da cattivirapporti di vicinato è privo di alcun riferimento a episodi specifici o aelementi di prova suscettibili di verifica che ne dimostrino l effettivaesistenza e gravità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023I cattivi rapporti di vicinato sono stati affermati come esistenti senzal indicazione di alcun elemento concreto a supporto di tale affermazionecome pure genericamente aveva fatto il giudice di primo grado ritenendoperò tali circostanze non in grado di impedire l assegnazione della casafamiliare e ciò nonostante sono stati posti a fondamento della decisionedi revocare l assegnazione della casa familiare per evitare ripercussionisulle bambine che in ragione della vacuità dei presupposti si rivelano deltutto ipotetiche.È dunque evidente che la statuizione sul punto si presenta connotatada una motivazione solo apparente non consentendo al lettore dicomprendere in base a quali concreti e verificabili avvenimenti sia statoritenuto opportuno revocare l assegnazione della casa familiare alla madredelle minori collocataria con prevalenza delle stesse con il conseguenteallontanamento delle bambine dal loro habitat domestico.5.2. La stessa statuizione si mostra inoltre irrimediabilmentecontraddittoria.La Corte d appello ha infatti ritenuto di dover revocarel assegnazione della casa familiare alla madre delle minori per evitare leipotizzate ripercussioni di tensioni e controversie di vicinato sulle minorima poi ha precisato che la casa sarebbe stata ugualmente il centroprincipale degli interessi delle bambine le quali però sono state collocatecon prevalenza presso la madre che è stata invitata a rilasciare l abitazionee a trovarne un altra sia pure vicina a quella familiare.È infatti evidente che in assenza di ulteriori spiegazioni non èpossibile conciliare la decisione di conservare il centro degli interessi delleminori nella casa familiare se poi vengono collocate con prevalenza pressola madre che tuttavia non è assegnataria della casa ma è invitata arilasciarla ovviamente insieme alle bambine per trovare un altrasistemazione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/20236. La decisione impugnata si pone inoltre in contrasto con il dispostodell art. 337 sexies comma 1 c.c. ove è stabilito che «Il godimento dellacasa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse deifigli.»* Corte ha già precisato che l assegnazione della casa familiaretutela l interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorennieconomicamente non autosufficienti a permanere nell habitat domestico daintendersi come il centro degli affetti degli interessi e delle consuetudini incui si esprime e si articola la vita familiare * * 1 n. 25604 del12/10/2018 .Le vicende separative della coppia genitoriale devono infatti incidereil meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza deigenitori vivevano insieme a questi ultimi sicché ove il loro trasferimentonon sia dettato proprio dall esigenza di tutelare il loro interesse o non sia ilfrutto di un accordo tra i genitori che assicuri la salvaguardia di taleinteresse la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cuila famiglia ha vissuto quando era ancora unita.In altre parole quando non siano ipotizzabili le eccezioni appenamenzionate la casa familiare ove il minore ha cominciato a vivere e arelazionarsi come persona deve continuare ad essere il luogo in cui eglitrova sicurezza e riparo anche se i genitori non vivono più insieme perchéla casa è la proiezione nello spazio della sua identità all interno di unospecifico contesto ambientale e sociale.Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessarioquanto più i minori cominciano a crescere intessendo relazioni con lepersone e l ambiente che li circonda dentro e fuori casa.È pertanto evidente che per soddisfare tali esigenze la casa familiaredeve di regola essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocatocon prevalenza sempre che non emerga una diversa soluzione anche* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023concordata dai genitori che meglio tuteli il suo interesse. * in questomodo infatti è conseguito il risultato di far continuare a crescerequest ultimo nello stesso habitat in cui ha vissuto quando la famiglia eraancora unita.7. * Corte ha già precisato che deve essere estranea alladecisione sull assegnazione della casa ogni valutazione che operi unaponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli v. ancora * * 1 n. 25604 del 12/10/2018 .* stessa Corte ha espressamente affermato che l assegnazionedella casa familiare postula l affidamento dei figli minori o la convivenza coni figli maggiorenni non ancora autosufficienti con la conseguenza che inassenza di tale condizione non può essere disposta a favore del coniugeproprietario esclusivo neppure qualora l eccessivo costo di gestione nerenda opportuna la vendita quando i figli siano affidati all altro coniuge inquanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nellamisura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitatdomestico cfr. * * 1 Sentenza n. 23591 del 22/11/2010 conriferimento ad una fattispecie regolata dalla disciplina previgente alla l. n.54 del 2006 .Anche nel caso in cui a modifica di una precedente regolamentazionesia disposto un affidamento paritetico della prole che preveda cioècollocazione e frequentazione ugualmente ripartite tra genitori non puòcostituire un effetto automatico la revoca dell assegnazione della casafamiliare. La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non puòlimitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deveavere ad oggetto una giustificazione puntuale eziologicamentericonducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benesseredel minore da ricondursi al mutamento del regime giuridicodell assegnazione della casa familiare. Deve in particolare essere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidianadi vita del minore possa produrre un miglioramento concreto per lo stessoo sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dalprecedente regime di assegnazione. Anche in questo quadro infattil assegnazione della casa familiare ha l esclusiva funzione di non modificarel habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all interno del quale ilminore ha vissuto prima dell inasprirsi del conflitto familiare * * 1Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023 .Per queste stesse ragioni e nella medesima ottica la * ha direcente affermato che l assegnazione della casa familiare non può essererevocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nellacasa assegnata una convivenza more uxorio essendo la relativastatuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenzaall interesse del minore * * 1 Ordinanza n. 33610 del11/11/2021 .8. In sintesi al momento dell attribuzione del godimentodell abitazione familiare il giudice deve tenere conto soltanto dell interessedel minore sicché considerata la primaria esigenza di quest ultimo diconservare l habitat domestico l assegnazione della casa familiare va diregola disposta in favore del genitore collocatario con prevalenza delminore stesso a meno che non emergano ragioni per cui proprio pertutelare il primario interesse del minore è preferibile una diversa soluzione.9. Nel caso di specie la Corte d appello non risulta avere fatto buonuso dei principi appena illustrati perché come sopra evidenziato puravendo previsto il collocamento prevalente delle minori presso la madre harevocato l assegnazione della casa familiare a quest ultima prospettando lapresenza di cattivi rapporti della stessa con il padre delle minori e con iparenti di quest ultimo senza alcuna specificazione e senza l indicazione dielementi di prova verificabili deducendone tensioni e controversie* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023anch esse indimostrate ma ritenute suscettibili di ripercuotersi sullebambine.In totale mancanza della verifica di uno specifico rischio di pregiudizioper le minori derivante dal rimanere nella casa in cui sono fino ad alloravissute o della spiegazione dello specifico vantaggio che ne deriverebbe perle bambine è stata disposta la revoca dell assegnazione della casa familiareal genitore presso cui le minori sono state collocate con prevalenza econseguentemente l allontanamento delle stesse da tale luogo per ilmaggior numero delle loro giornate.10. Come anticipato l accoglimento del secondo e del terzo motivo diricorso rende superfluo l esame degli altri che devono pertanto ritenersiassorbiti.11. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato per le ragioniappena illustrate.In applicazione dell art. 384 comma 1 c.p.c. deve essere enunciatoil seguente principio di diritto“Nei casi di crisi familiare ai sensi dell art. 337 bis c.c. nel regolare ilgodimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamentedel primario interesse del figlio minore con la conseguenza che l abitazionein cui quest ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere diregola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenzaa meno che non venga esplicitata una diversa soluzione anche concordatadai genitori che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.”12. La causa deve essere rinviata alla Corte d appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione anche per ladecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.13. In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11401/2022Numero sezionale 2954/2023Numero di raccolta generale 23501/2023Data pubblicazione 02/08/2023 *[OSCURATO:PERSONA] il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e assorbiti gli atri cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ancheper la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2023.Il Presidente* **[OSCURATO:PERSONA] il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e assorbiti gli atri cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ancheper la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2023.Il Presidente* *
Decreto Cassazione n. 23501/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris