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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02949/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 247-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro MINISTERO DELL 'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2056/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 00247 sez.

M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: Antonio, Carmela e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2056 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo che avevano chiesto la restituzione delle somme vincolate a una procedura esecutiva e infine versate al [OSCURATO:PERSONA] perché non richieste nel quinquennio dal creditore procedente [OSCURATO:PERSONA], di cui erano eredi; il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il termine previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del decreto legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, era di decadenza, rilevato d'ufficio perché in materia pubblicistica indisponibile, e inutilmente decorso; resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi poiché la Corte di appello avrebbe errato attribuendo efficacia retroattiva alla norma evocata a fondamento della decadenza, sicché, operando solo la prescrizione ordinaria decennale, la richiesta, effettuata nel 2014 per un credito nato nel 2006, era tempestiva e fondata; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: ad avviso del Collegio il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza atteso il profilo nomofilattico implicato dalla novità della questione, con riferimento al regime temporale della norma in questione;RG n 247 del 2022 Cons. rel.

Paol orreca P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 247-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro MINISTERO DELL 'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2056/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 00247 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: Antonio, Carmela e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2056 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo che avevano chiesto la restituzione delle somme vincolate a una procedura esecutiva e infine versate al [OSCURATO:PERSONA] perché non richieste nel quinquennio dal creditore procedente [OSCURATO:PERSONA], di cui erano eredi; il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il termine previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del decreto legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, era di decadenza, rilevato d'ufficio perché in materia pubblicistica indisponibile, e inutilmente decorso; resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi poiché la Corte di appello avrebbe errato attribuendo efficacia retroattiva alla norma evocata a fondamento della decadenza, sicché, operando solo la prescrizione ordinaria decennale, la richiesta, effettuata nel 2014 per un credito nato nel 2006, era tempestiva e fondata; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: ad avviso del Collegio il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza atteso il profilo nomofilattico implicato dalla novità della questione, con riferimento al regime temporale della norma in questione;RG n 247 del 2022 Cons. rel. Paol orreca P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Così
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