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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21985/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/4/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per Cangialosi e il rigetto del ricorso per Cirrincione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Bagheria, in ordine a plurime condotte di peculato commesse appropriandosi delle armi conferite dai privati per la rottamazione e che, invece, venivano fatte risultare come cedute in suo favore, sopprimendo i verbali di conferimento ed inserendo al sistema informativo gli atti di cessione.

Talune delle suddette armi venivano cedute a [OSCURATO:PERSONA], per tale ragione ritenuto responsabile del reato di ricettazione, detenzione e cessione illegale di armi.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che erroneamente le condotte appropriative erano state qualificate in termini di peculato, essendo più correttamente riconducibili alla meno grave ipotesi di violazione della pubblica custodia, prevista dall'art. 351 cod. pen.

Nel caso di specie, le armi che venivano conferite dai privati non comportavano l'acquisto della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, posto che il Commissariato di P.S. aveva il solo compito di custodirle fino al momento del conferimento all'ente militare competente per la distruzione.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, evidenziando che l'imputato, in quanto appartenente alla Polizia di Stato, era munito di regolare porto d'armi, né l'illegalità della detenzione poteva essere fatta dipendere dalle modalità illecite con le quali le stesse erano pervenute nella sua disponibilità.

La Corte di Appello, pur riconoscendo tale impostazione, aveva ugualmente ritenuto la sussistenza del reato, ancorando l'illiceità della detenzione alla mancanza di una formale denuncia all'autorità competente.

In tal modo si sarebbe determinata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il fatto oggetto della condanna sarebbe "nuovo" rispetto all'imputazione.

Peraltro, la diversa ricostruzione recepita dalla Corte di appello, avrebbe comportato quanto meno la derubricazione del reato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen.

Rispetto a tale condotta, peraltro, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che l'imputato ha provveduto a denunciare il possesso delle armi, annotandolo nel registro informativo, tant'è che per tale fatto è stato formulato un autonomo capo di imputazione, sul presupposto della falsità dell'annotazione.

2.3. Con il terzo motivo, relativo ai reati di falso contestati ai capi 3 e 4, si eccepisce l'errata 'l'attribuzione della qualifica di atto pubblico alle dichiarazioni rese dai privati attestanti la consegna delle armi.

Tali documenti, infatti, non contenevano affatto una dichiarazione fidefacente proveniente dal pubblico ufficiale, bensì costituivano una dichiarazione unilaterale resa dal privato.

2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione di vendita o cessione senza licenza di armi comuni da sparo, in quanto difetterebbe la prova di un commercio illecito di armi, posto che l'imputato si era limitato a detenere e cedere tra privati armi, senza che ciò possa di per sé costituire reato.

2.5. Con il quinto motivo, si contesta la quantificazione della pena e la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti applicati per i reati posti in continuazione.

Evidenzia il ricorrente che la contestazione riguardava 17 cessioni di armi, ma che in relazione a quella oggetto del capo K), il proprietario delle armi, [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto l'autenticità della propria firma, sicchè per tale episodio non poteva pronunciarsi condanna.

La Corte di appello, anziché prendere atto di tale elemento, applicava un aumento per continuazione interna ed esterna per "i residui 61 reati", senza indicare quali questi fossero, né l'aumento per ciascuno di loro.

Nel calcolo della pena, inoltre, i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di considerare che una parte della condotta era stata commessa in epoca antecedente all'innalzamento del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art.314 cod. pen., in tal modo violando il principio del favor rei.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati cinque motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione di due armi ricevute dal Cangialosi.

I giudici di merito avrebbero immotivatamente escluso l'acquisto in buona fede, pur dando atto dell'affidamento in ordine alla lecita provenienza delle armi, derivante dal fatto che le stesse erano cedute da un appartenente alla Polizia di Stato.

3.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla rilevanza dell'intercettazione telefonica intercorsa tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo si dichiarava del tutto ignaro dei traffici illeciti del Cangialosi.

I giudici di merito hanno ritenuto che tali affermazioni, rese quando le indagini erano già avviate, costituivano il tentativo dell'imputato di precostituirsi una prova a favore.

Invero, alla data della conversazione (26 marzo 2018), l'imputato non poteva conoscere la sussistenza delle indagini a suo carico, posto che solo in data 14 giugno 2018 veniva eseguito un sequestro preventivo a suo carico. 2.3.

Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando di aver richiesto l'acquisizione della documentazione relativa alle armi oggetto dei capi di imputazione, senza che il g.u.p. vi desse seguito, né motivasse in ordine all'irrilevanza dell'acquisizione.

La Corte di appello, a fronte della riproposizione della questione, non avrebbe fornito adeguata motivazione.

3.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di commercio non autorizzato di armi, basata sull'assunto secondo cui l'imputato avrebbe venduto armi procurategli dal Cangialosi in modo non occasionale, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza probatoria.

3.5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., nonché del fatto di lieve entità previsto dall'art. 5

I. 2 ottobre 1967, n. 895. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati, salva restando la necessità di verificare l'intervenuta prescrizione per alcune delle condotte ascritte agli imputati.

2. La questione concernente la qualificazione quale peculato della condotta appropriativa realizzata dal Cangialosi è manifestamente infondata.

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, infatti, che integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropria (Sez.6, n. 24373 del 28/5/2014, Fronti, Rv. 260619).

Invero, la circostanza che il possesso dell'arma da parte della pubblica amministrazione sia funzionale alla sua distruzione, non esclude il fatto che la stessa viene a trovarsi nella "disponibilità" del pubblico agente, il che integra l'elemento costitutivo del reato di peculato.

Né la condotta può essere ricondotta nell'alveo della meno grave ipotesi della violazione della pubblica custodia di cose, di cui all'art. 351 cod. pen., atteso che tale norma presuppone l'esistenza di un mero rapporto di custodia tra il pubblico agente e la res che, tuttavia, rimane nella giuridica disponibilità del legittimo titolare.

Nel caso di specie, invece, le armi conferite per la rottamazione venivano definitivamente cedute dai precedenti titolari, il che rende non configurabile un rapporto di "custodia" che, di per sé, richiama l'affidamento temporaneo di un bene.

3. Il secondo motivo contiene una censura alle ragioni che avrebbero determinato l'illegalità della detenzione delle armi da parte del Cangialosi, sostenendosi che tale presupposto sarebbe stato diversamente ricostruito nella sentenza di primo e secondo grado, il che avrebbe determinato la violazione del principio della corrispondenza tra imputazione e decisione.

Nella sentenza di appello, le ragioni dell'illegalità della detenzione vengono ancorate, oltre che alle modalità di acquisto della disponibilità delle armi (cioè per effetto del peculato), al fatto che l'imputato aveva soppresso i verbali di conferimento ed inserito nel sistema informatico falsi atti di cessione delle armi, al fine di garantirsi la correttezza formale del passaggio di proprietà.

Il giudice di primo grado aveva reso una motivazione più generica nella quale, tuttavia, veniva ugualmente sottolineato il fatto che le armi erano detenute dall'imputato per effetto di modalità illecite (falso, contraffazioni, peculato).

Quanto detto dimostra come non vi sia stata alcuna modifica del fatto che, invece, è stato ricostruito in modo sostanzialmente identico dai giudici di merito, dovendosi esclusivamente ritenere che la Corte di appello - nel rispondere ai motivi di impugnazione formulati sul punto - ha reso una motivazione più approfondita, evidenziando quelli che erano gli indici dimostrativi dell'illegalità della detenzione.

Del tutto infondata è, poi, la doglianza secondo cui il ricorrente avrebbe detenuto legittimamente le armi in quanto titolare di porto d'armi ed avendone comunicato il possesso.

Quest'ultima tesi, infatti, non considera che le comunicazioni di avvenuta cessione erano false, proprio perché le armi non erano state cedute all'imputato, bensì erano state conferite per la rottamazione.

Ne consegue l'irrilevanza della titolarità del porto d'armi a fronte della detenzione di armi che non erano state legittimamente acquisite dall'imputato.

Né è contestabile l'assunto secondo cui l'illecita detenzione di armi possa derivare anche dal mero fatto che le stesse siano state trasferite da un proprietario all'altro senza il rispetto della rigorosa normativa in materia.

La tracciabilità dei trasferimenti delle armi e, quindi, la regolarità delle cessioni, costituisce il presupposto affinchè si possa esercitare il necessario controllo sulla disponibilità delle stesse, sicchè, la condotta volta a falsificare le cessioni, facendo risultare trasferimenti in realtà non eseguiti, rende di per sé illecita la detenzione delle armi, anche da parte di chi in astratto sarebbe titolare dei necessari permessi in materia.

4. In relazione ai reati di falso e soppressione di atti pubblici, di cui ai capi 3 e 4, l'imputato contesta la qualifica delle comunicazioni di conferimento delle armi quali atti pubblici, sostenendo che si tratterebbe di atti di natura privata.

Sul punto la motivazione resa dai giudici di merito è esaustiva, avendo questi ricostruito la vicenda in maniera puntuale nell'evidenziare come l'atto di conferimento veniva sottoscritto anche dal pubblico agente, il quale in tal modo attestava l'effettiva consegna dell'arma.

Si tratta di una tipica attestazione fidefacente, necessariamente qualificabile quale atto pubblico, proprio perché la sottoscrizione da parte del pubblico agente persegue la finalità di dare certezza al conferimento delle armi e, quindi, attesta la veridicità di quanto dichiarato dal privato.

5. Il quarto motivo concerne la ritenuta insussistenza del reato di vendita o cessione di armi in assenza di licenza.

L'imputato sostiene che le armi in questione, in quanto destinate alla rottamazione, erano beni senza valore e, quindi, non potevano rilevare ai fini della configurabilità del reato in oggetto.

La tesi si traduce nella riproposizione di una questio facti già ampiamente esaminata dai giudici di merito, essendosi ritenuto che la destinazione alla rottamazione delle armi non escludeva di per sé un qualche valore delle stesse, tant'è che se ne è fatto commercio.

Né rileva il fatto che le cessioni siano state occasionali e, comunque, intercorse in favore di soggetto titolare di porto d'armi.

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di precisare che una vendita o una cessione effettuata, pur occasionalmente e tra privati, "contra legem" integra il reato di cui all'art.' I.n. 895 del 1967 (Sez.4, n. 6340 del 13/12/2006, dep.2007, Bianco, Rv. 236097).

In buona sostanza, a determinare l'illegalità della vendita è il fatto originario del conseguimento dell'arma in modo illecito, trovando applicazione il principio, affermato nei confronti di titolare di licenza di commercio, ma valevole anche nel caso di cessioni di armi tra privati, secondo cui integra il reato di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 la vendita di armi "contra legem", che ricorre quando il soggetto vende a terzi le armi con modalità penalmente illecite, tali da metterle in circolazione in modo da rendere impossibile il controllo dei loro movimenti e dell'identità dei possessori (Sez. 1, n. 48240 del 28/9/2017, Calvini, Rv. 271403).

Il principio si adatta anche al caso di specie nel quale, come in precedenza esposto, la condotta contra legem si manifestava nel momento stesso in cui il Cangialosi occultava il conferimento delle armi per la loro distruzione, facendo risultare la loro cessione da parte dei proprietari in suo favore.

L'arma, in tal modo, veniva illecitamente acquisita e tale vizio si trasmette anche alla successiva cessione, proprio perché determinava un'alterazione nei passaggi di proprietà della stessa.

6. L'ultimo motivo di ricorso è infondato sia in relazione all'individuazione della pena base - relativa a peculato commesso post 2012 - sia in relazione agli aumenti per la continuazione.

Per quanto concerne la determinazione della pena base, ancorata ad un fatto successivo all'innalzamento dei limiti edittali per il reato di peculato, è del tutto irrilevante che tra le ipotesi poste in contestazione ve ne siano anche di antecedenti alla modifica normativa.

Per consolidata giurisprudenza, il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo del danaro (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv. 279418-11).

Applicando tale principio al caso di specie, è innegabile che una delle condotte di peculato e, precisamente, quella che è stata giudicata più grave, è intervenuta dopo l'introduzione dei più elevati limiti edittali di pena.

Ne consegue che la pena per il reato più grave non poteva che essere parametrata ai limiti applicabili a quella determinata ipotesi di peculato, a nulla rilevando la necessità di apportare i successivi aumenti a titolo di continuazione in relazione a fatti commessi ante riforma.

Invero, rispetto agli aumenti previsti ex art. 81 cod. pen., la pena prevista per il reato più grave è sostanzialmente irrilevante, proprio perché i singoli aumenti devono essere autonomamente stabiliti dal giudice, senza che a tal fine rilevi la pena base prevista sia per i reati posti in continuazione, che per quello ritenuto più grave, salvo restando il limite massimo previsto dalla citata norma.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti (Sez.6, n. 25807 del 14/3/2014, Rizzo, Rv. 259201)

6.1. Per quanto concerne, invece, il computo degli aumenti disposti a titolo di continuazione, si rileva che la Corte di appello ha ritenuto sussistenti 16 ipotesi di peculato ed ha applicato un complessivo aumento a titolo di continuazione pari a 4 anni, ritenendolo congruo a fronte dei 61 reati cui si riferisce.

La difesa sostiene che il numero complessivo di reati sarebbe palesemente erroneo, ma nel far ciò non tiene conto che ogni ipotesi di peculato e di falso contestato corrisponde ad un'autonoma fattispecie, di modo che - computando le singole contestazioni - si giunge effettivamente al numero complessivo di 61 reati da porre in continuazione con il reato giudicato più grave.

La Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica e adeguata all'entità minima di ciascun aumento, ha chiarito che per ciascun reato è stato computato un aumento pari a circa 24 giorni di reclusione, ampiamente adeguato al caso di specie.

7. Passando all'esame del ricorso proposto nell'interesse di Cirrincione, si ritiene che i primi due motivi - incentrati sulla ritenuta erronea sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione - sono infondati.

Invero, il ricorrente non si confronta con l'articolata motivazione resa dai giudici di merito, i quali hanno accertato zome il Cirrincione risultava beneficiario della cessione di due armi da parte di soggetti che hanno disconosciuto la sottoscrizione in calce all'atto di trasferimento.

A ciò si aggiungono le intercettazioni telefoniche, richiamate solo in maniera parziale dal ricorrente, dalle quali emerge che questi ha acquistato o, comunque, ricevuto armi dal Cangialosi in più occasioni, dimostrandosi pienamente consapevole della provenienza illecita (si veda il brano riportato a pg.39).

8. Il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata acquisizione di documentazione attestante la cessione di una pistola calibro 32, è manifestamente infondato, sia in considerazione della esaustiva motivazione concordemente resa dai giudici di merito, sia in virtù del mancato esame della rilevanza dell'acquisizione in relazione alla prova di resistenza.

9. Con il quarto motivo il ricorrente contesta la ricostruzione, in punto di fatto, del reato di commercio illegale di armi, sostenendo che al di fuori di due occasionali cessioni, non vi sarebbero ulteriori elementi di prova.

La tesi non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, nella quale si richiamano gli inequivocabili brani delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge una ben maggiore attività di compravendita posta in essere dall'imputato, comprovata anche dai riscontri documentali.

In ogni caso, valgono le medesime considerazioni svolte nei confronti del Cangialosi di cui al §5, in ordine alla illiceità della condotta di vendita di armi la cui disponibilità è stata ottenuta in modo illegale.

10. Il quinto motivo, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 5

I. n. 895 del 1967, contiene una generica doglianza circa le motivazioni rese sul punto dai giudici di merito che, tuttavia, non potendo qualificarsi come illogiche e manifestamente contraddittorie, esulano dal controllo di legittimità.

11. A fronte dell'infondatezza dei ricorsi proposti dagli imputati, occorre procedere alla verifica in ordine all'intervenuta prescrizione di alcune delle condotte loro contestate.

In particolare, risulta maturato il termine di prescrizione per i seguenti reati: peculato contestato al capo 1, lett.a), commesso il 23 agosto 2010, atteso che, considerando il termine massimo applicabile in relazione alla pena vigente ratione temporis (12 anni e 6 mesi), l'effetto estintivo è maturato in relazione ai fatti antecedenti all'i ottobre 2010; reati di cui al capo 3) commessi in epoca antecedente all'i settembre 2015;reati di cui al capo 5), limitatamente ai fatti commessi in epoca antecedente all'i marzo 2013; reati di cui al capo 6) limitatamente ai fatti commessi in epoca antecedente all'i settembre 2015 (l'effetto estintivo concerne la sola ricettazione della pistola cal. 32 marca Smith & Wesson avvenuta in data 15 giugno 2015, come indicato al capo 5).

11.1. Per quanto concerne le restanti imputazioni si evidenzia, in particolare, che alcuna prescrizione è maturata in relazione al capo 2, atteso che la contestazione fa riferimento quale data di cessazione della condotta all'i febbraio 2017, né può valorizzarsi il dato relativo al momento in cui è iniziata la detenzione (concomitante con quella della data di contestazione dei singoli peculati) atteso che il momento dell'appropriazione coincide con l'inizio della detenzione illegale, ma non certo con la cessazione della condotta.

12. Alla luce di tali considerazioni, deve dichiararsi l'intervenuta estinzione dei reati sopra indicati, con conseguente rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione delle pene inflitte agli imputati.

Il rigetto nel resto dei ricorsi determina l'irrevocabilità ex art. 624 cod.proc.pen. dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati rispettivamente ascritti al capo 1) commessi fino al 1 ottobre 2010, al capo 3) commessi fino al primo settembre 2015, al capo 5) commessi fino al 1 marzo 2013, al capo 6) commessi fino al primo settembre 2015, perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Pal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/4/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per Cangialosi e il rigetto del ricorso per Cirrincione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Bagheria, in ordine a plurime condotte di peculato commesse appropriandosi delle armi conferite dai privati per la rottamazione e che, invece, venivano fatte risultare come cedute in suo favore, sopprimendo i verbali di conferimento ed inserendo al sistema informativo gli atti di cessione. Talune delle suddette armi venivano cedute a [OSCURATO:PERSONA], per tale ragione ritenuto responsabile del reato di ricettazione, detenzione e cessione illegale di armi. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che erroneamente le condotte appropriative erano state qualificate in termini di peculato, essendo più correttamente riconducibili alla meno grave ipotesi di violazione della pubblica custodia, prevista dall'art. 351 cod. pen. Nel caso di specie, le armi che venivano conferite dai privati non comportavano l'acquisto della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, posto che il Commissariato di P.S. aveva il solo compito di custodirle fino al momento del conferimento all'ente militare competente per la distruzione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, evidenziando che l'imputato, in quanto appartenente alla Polizia di Stato, era munito di regolare porto d'armi, né l'illegalità della detenzione poteva essere fatta dipendere dalle modalità illecite con le quali le stesse erano pervenute nella sua disponibilità. La Corte di Appello, pur riconoscendo tale impostazione, aveva ugualmente ritenuto la sussistenza del reato, ancorando l'illiceità della detenzione alla mancanza di una formale denuncia all'autorità competente. In tal modo si sarebbe determinata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il fatto oggetto della condanna sarebbe "nuovo" rispetto all'imputazione. Peraltro, la diversa ricostruzione recepita dalla Corte di appello, avrebbe comportato quanto meno la derubricazione del reato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. Rispetto a tale condotta, peraltro, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che l'imputato ha provveduto a denunciare il possesso delle armi, annotandolo nel registro informativo, tant'è che per tale fatto è stato formulato un autonomo capo di imputazione, sul presupposto della falsità dell'annotazione. 2.3. Con il terzo motivo, relativo ai reati di falso contestati ai capi 3 e 4, si eccepisce l'errata 'l'attribuzione della qualifica di atto pubblico alle dichiarazioni rese dai privati attestanti la consegna delle armi. Tali documenti, infatti, non contenevano affatto una dichiarazione fidefacente proveniente dal pubblico ufficiale, bensì costituivano una dichiarazione unilaterale resa dal privato. 2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione di vendita o cessione senza licenza di armi comuni da sparo, in quanto difetterebbe la prova di un commercio illecito di armi, posto che l'imputato si era limitato a detenere e cedere tra privati armi, senza che ciò possa di per sé costituire reato. 2.5. Con il quinto motivo, si contesta la quantificazione della pena e la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti applicati per i reati posti in continuazione. Evidenzia il ricorrente che la contestazione riguardava 17 cessioni di armi, ma che in relazione a quella oggetto del capo K), il proprietario delle armi, [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto l'autenticità della propria firma, sicchè per tale episodio non poteva pronunciarsi condanna. La Corte di appello, anziché prendere atto di tale elemento, applicava un aumento per continuazione interna ed esterna per "i residui 61 reati", senza indicare quali questi fossero, né l'aumento per ciascuno di loro. Nel calcolo della pena, inoltre, i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di considerare che una parte della condotta era stata commessa in epoca antecedente all'innalzamento del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art.314 cod. pen., in tal modo violando il principio del favor rei. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati cinque motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione di due armi ricevute dal Cangialosi. I giudici di merito avrebbero immotivatamente escluso l'acquisto in buona fede, pur dando atto dell'affidamento in ordine alla lecita provenienza delle armi, derivante dal fatto che le stesse erano cedute da un appartenente alla Polizia di Stato. 3.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla rilevanza dell'intercettazione telefonica intercorsa tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo si dichiarava del tutto ignaro dei traffici illeciti del Cangialosi. I giudici di merito hanno ritenuto che tali affermazioni, rese quando le indagini erano già avviate, costituivano il tentativo dell'imputato di precostituirsi una prova a favore. Invero, alla data della conversazione (26 marzo 2018), l'imputato non poteva conoscere la sussistenza delle indagini a suo carico, posto che solo in data 14 giugno 2018 veniva eseguito un sequestro preventivo a suo carico. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando di aver richiesto l'acquisizione della documentazione relativa alle armi oggetto dei capi di imputazione, senza che il g.u.p. vi desse seguito, né motivasse in ordine all'irrilevanza dell'acquisizione. La Corte di appello, a fronte della riproposizione della questione, non avrebbe fornito adeguata motivazione. 3.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di commercio non autorizzato di armi, basata sull'assunto secondo cui l'imputato avrebbe venduto armi procurategli dal Cangialosi in modo non occasionale, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza probatoria. 3.5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., nonché del fatto di lieve entità previsto dall'art. 5 I. 2 ottobre 1967, n. 895. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati, salva restando la necessità di verificare l'intervenuta prescrizione per alcune delle condotte ascritte agli imputati. 2. La questione concernente la qualificazione quale peculato della condotta appropriativa realizzata dal Cangialosi è manifestamente infondata. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, infatti, che integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropria (Sez.6, n. 24373 del 28/5/2014, Fronti, Rv. 260619). Invero, la circostanza che il possesso dell'arma da parte della pubblica amministrazione sia funzionale alla sua distruzione, non esclude il fatto che la stessa viene a trovarsi nella "disponibilità" del pubblico agente, il che integra l'elemento costitutivo del reato di peculato. Né la condotta può essere ricondotta nell'alveo della meno grave ipotesi della violazione della pubblica custodia di cose, di cui all'art. 351 cod. pen., atteso che tale norma presuppone l'esistenza di un mero rapporto di custodia tra il pubblico agente e la res che, tuttavia, rimane nella giuridica disponibilità del legittimo titolare. Nel caso di specie, invece, le armi conferite per la rottamazione venivano definitivamente cedute dai precedenti titolari, il che rende non configurabile un rapporto di "custodia" che, di per sé, richiama l'affidamento temporaneo di un bene. 3. Il secondo motivo contiene una censura alle ragioni che avrebbero determinato l'illegalità della detenzione delle armi da parte del Cangialosi, sostenendosi che tale presupposto sarebbe stato diversamente ricostruito nella sentenza di primo e secondo grado, il che avrebbe determinato la violazione del principio della corrispondenza tra imputazione e decisione. Nella sentenza di appello, le ragioni dell'illegalità della detenzione vengono ancorate, oltre che alle modalità di acquisto della disponibilità delle armi (cioè per effetto del peculato), al fatto che l'imputato aveva soppresso i verbali di conferimento ed inserito nel sistema informatico falsi atti di cessione delle armi, al fine di garantirsi la correttezza formale del passaggio di proprietà. Il giudice di primo grado aveva reso una motivazione più generica nella quale, tuttavia, veniva ugualmente sottolineato il fatto che le armi erano detenute dall'imputato per effetto di modalità illecite (falso, contraffazioni, peculato). Quanto detto dimostra come non vi sia stata alcuna modifica del fatto che, invece, è stato ricostruito in modo sostanzialmente identico dai giudici di merito, dovendosi esclusivamente ritenere che la Corte di appello - nel rispondere ai motivi di impugnazione formulati sul punto - ha reso una motivazione più approfondita, evidenziando quelli che erano gli indici dimostrativi dell'illegalità della detenzione. Del tutto infondata è, poi, la doglianza secondo cui il ricorrente avrebbe detenuto legittimamente le armi in quanto titolare di porto d'armi ed avendone comunicato il possesso. Quest'ultima tesi, infatti, non considera che le comunicazioni di avvenuta cessione erano false, proprio perché le armi non erano state cedute all'imputato, bensì erano state conferite per la rottamazione. Ne consegue l'irrilevanza della titolarità del porto d'armi a fronte della detenzione di armi che non erano state legittimamente acquisite dall'imputato. Né è contestabile l'assunto secondo cui l'illecita detenzione di armi possa derivare anche dal mero fatto che le stesse siano state trasferite da un proprietario all'altro senza il rispetto della rigorosa normativa in materia. La tracciabilità dei trasferimenti delle armi e, quindi, la regolarità delle cessioni, costituisce il presupposto affinchè si possa esercitare il necessario controllo sulla disponibilità delle stesse, sicchè, la condotta volta a falsificare le cessioni, facendo risultare trasferimenti in realtà non eseguiti, rende di per sé illecita la detenzione delle armi, anche da parte di chi in astratto sarebbe titolare dei necessari permessi in materia. 4. In relazione ai reati di falso e soppressione di atti pubblici, di cui ai capi 3 e 4, l'imputato contesta la qualifica delle comunicazioni di conferimento delle armi quali atti pubblici, sostenendo che si tratterebbe di atti di natura privata. Sul punto la motivazione resa dai giudici di merito è esaustiva, avendo questi ricostruito la vicenda in maniera puntuale nell'evidenziare come l'atto di conferimento veniva sottoscritto anche dal pubblico agente, il quale in tal modo attestava l'effettiva consegna dell'arma. Si tratta di una tipica attestazione fidefacente, necessariamente qualificabile quale atto pubblico, proprio perché la sottoscrizione da parte del pubblico agente persegue la finalità di dare certezza al conferimento delle armi e, quindi, attesta la veridicità di quanto dichiarato dal privato. 5. Il quarto motivo concerne la ritenuta insussistenza del reato di vendita o cessione di armi in assenza di licenza. L'imputato sostiene che le armi in questione, in quanto destinate alla rottamazione, erano beni senza valore e, quindi, non potevano rilevare ai fini della configurabilità del reato in oggetto. La tesi si traduce nella riproposizione di una questio facti già ampiamente esaminata dai giudici di merito, essendosi ritenuto che la destinazione alla rottamazione delle armi non escludeva di per sé un qualche valore delle stesse, tant'è che se ne è fatto commercio. Né rileva il fatto che le cessioni siano state occasionali e, comunque, intercorse in favore di soggetto titolare di porto d'armi. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di precisare che una vendita o una cessione effettuata, pur occasionalmente e tra privati, "contra legem" integra il reato di cui all'art.' I.n. 895 del 1967 (Sez.4, n. 6340 del 13/12/2006, dep.2007, Bianco, Rv. 236097). In buona sostanza, a determinare l'illegalità della vendita è il fatto originario del conseguimento dell'arma in modo illecito, trovando applicazione il principio, affermato nei confronti di titolare di licenza di commercio, ma valevole anche nel caso di cessioni di armi tra privati, secondo cui integra il reato di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 la vendita di armi "contra legem", che ricorre quando il soggetto vende a terzi le armi con modalità penalmente illecite, tali da metterle in circolazione in modo da rendere impossibile il controllo dei loro movimenti e dell'identità dei possessori (Sez. 1, n. 48240 del 28/9/2017, Calvini, Rv. 271403). Il principio si adatta anche al caso di specie nel quale, come in precedenza esposto, la condotta contra legem si manifestava nel momento stesso in cui il Cangialosi occultava il conferimento delle armi per la loro distruzione, facendo risultare la loro cessione da parte dei proprietari in suo favore. L'arma, in tal modo, veniva illecitamente acquisita e tale vizio si trasmette anche alla successiva cessione, proprio perché determinava un'alterazione nei passaggi di proprietà della stessa. 6. L'ultimo motivo di ricorso è infondato sia in relazione all'individuazione della pena base - relativa a peculato commesso post 2012 - sia in relazione agli aumenti per la continuazione. Per quanto concerne la determinazione della pena base, ancorata ad un fatto successivo all'innalzamento dei limiti edittali per il reato di peculato, è del tutto irrilevante che tra le ipotesi poste in contestazione ve ne siano anche di antecedenti alla modifica normativa. Per consolidata giurisprudenza, il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo del danaro (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv. 279418-11). Applicando tale principio al caso di specie, è innegabile che una delle condotte di peculato e, precisamente, quella che è stata giudicata più grave, è intervenuta dopo l'introduzione dei più elevati limiti edittali di pena. Ne consegue che la pena per il reato più grave non poteva che essere parametrata ai limiti applicabili a quella determinata ipotesi di peculato, a nulla rilevando la necessità di apportare i successivi aumenti a titolo di continuazione in relazione a fatti commessi ante riforma. Invero, rispetto agli aumenti previsti ex art. 81 cod. pen., la pena prevista per il reato più grave è sostanzialmente irrilevante, proprio perché i singoli aumenti devono essere autonomamente stabiliti dal giudice, senza che a tal fine rilevi la pena base prevista sia per i reati posti in continuazione, che per quello ritenuto più grave, salvo restando il limite massimo previsto dalla citata norma. Per consolidata giurisprudenza, infatti, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti (Sez.6, n. 25807 del 14/3/2014, Rizzo, Rv. 259201) 6.1. Per quanto concerne, invece, il computo degli aumenti disposti a titolo di continuazione, si rileva che la Corte di appello ha ritenuto sussistenti 16 ipotesi di peculato ed ha applicato un complessivo aumento a titolo di continuazione pari a 4 anni, ritenendolo congruo a fronte dei 61 reati cui si riferisce. La difesa sostiene che il numero complessivo di reati sarebbe palesemente erroneo, ma nel far ciò non tiene conto che ogni ipotesi di peculato e di falso contestato corrisponde ad un'autonoma fattispecie, di modo che - computando le singole contestazioni - si giunge effettivamente al numero complessivo di 61 reati da porre in continuazione con il reato giudicato più grave. La Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica e adeguata all'entità minima di ciascun aumento, ha chiarito che per ciascun reato è stato computato un aumento pari a circa 24 giorni di reclusione, ampiamente adeguato al caso di specie. 7. Passando all'esame del ricorso proposto nell'interesse di Cirrincione, si ritiene che i primi due motivi - incentrati sulla ritenuta erronea sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione - sono infondati. Invero, il ricorrente non si confronta con l'articolata motivazione resa dai giudici di merito, i quali hanno accertato zome il Cirrincione risultava beneficiario della cessione di due armi da parte di soggetti che hanno disconosciuto la sottoscrizione in calce all'atto di trasferimento. A ciò si aggiungono le intercettazioni telefoniche, richiamate solo in maniera parziale dal ricorrente, dalle quali emerge che questi ha acquistato o, comunque, ricevuto armi dal Cangialosi in più occasioni, dimostrandosi pienamente consapevole della provenienza illecita (si veda il brano riportato a pg.39). 8. Il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata acquisizione di documentazione attestante la cessione di una pistola calibro 32, è manifestamente infondato, sia in considerazione della esaustiva motivazione concordemente resa dai giudici di merito, sia in virtù del mancato esame della rilevanza dell'acquisizione in relazione alla prova di resistenza. 9. Con il quarto motivo il ricorrente contesta la ricostruzione, in punto di fatto, del reato di commercio illegale di armi, sostenendo che al di fuori di due occasionali cessioni, non vi sarebbero ulteriori elementi di prova. La tesi non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, nella quale si richiamano gli inequivocabili brani delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge una ben maggiore attività di compravendita posta in essere dall'imputato, comprovata anche dai riscontri documentali. In ogni caso, valgono le medesime considerazioni svolte nei confronti del Cangialosi di cui al §5, in ordine alla illiceità della condotta di vendita di armi la cui disponibilità è stata ottenuta in modo illegale. 10. Il quinto motivo, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 5 I. n. 895 del 1967, contiene una generica doglianza circa le motivazioni rese sul punto dai giudici di merito che, tuttavia, non potendo qualificarsi come illogiche e manifestamente contraddittorie, esulano dal controllo di legittimità. 11. A fronte dell'infondatezza dei ricorsi proposti dagli imputati, occorre procedere alla verifica in ordine all'intervenuta prescrizione di alcune delle condotte loro contestate. In particolare, risulta maturato il termine di prescrizione per i seguenti reati: peculato contestato al capo 1, lett.a), commesso il 23 agosto 2010, atteso che, considerando il termine massimo applicabile in relazione alla pena vigente ratione temporis (12 anni e 6 mesi), l'effetto estintivo è maturato in relazione ai fatti antecedenti all'i ottobre 2010; reati di cui al capo 3) commessi in epoca antecedente all'i settembre 2015;reati di cui al capo 5), limitatamente ai fatti commessi in epoca antecedente all'i marzo 2013; reati di cui al capo 6) limitatamente ai fatti commessi in epoca antecedente all'i settembre 2015 (l'effetto estintivo concerne la sola ricettazione della pistola cal. 32 marca Smith & Wesson avvenuta in data 15 giugno 2015, come indicato al capo 5). 11.1. Per quanto concerne le restanti imputazioni si evidenzia, in particolare, che alcuna prescrizione è maturata in relazione al capo 2, atteso che la contestazione fa riferimento quale data di cessazione della condotta all'i febbraio 2017, né può valorizzarsi il dato relativo al momento in cui è iniziata la detenzione (concomitante con quella della data di contestazione dei singoli peculati) atteso che il momento dell'appropriazione coincide con l'inizio della detenzione illegale, ma non certo con la cessazione della condotta. 12. Alla luce di tali considerazioni, deve dichiararsi l'intervenuta estinzione dei reati sopra indicati, con conseguente rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione delle pene inflitte agli imputati. Il rigetto nel resto dei ricorsi determina l'irrevocabilità ex art. 624 cod.proc.pen. dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati rispettivamente ascritti al capo 1) commessi fino al 1 ottobre 2010, al capo 3) commessi fino al primo settembre 2015, al capo 5) commessi fino al 1 marzo 2013, al capo 6) commessi fino al primo settembre 2015, perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Pal
Sentenza Cassazione n. 21985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris