CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27360/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5/B - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5/B - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5/B - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27360/2021 Numero sezionale 4729/2022 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero di raccolta generale 17305/2022Data pubblicazione 27/05/2022 che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] 55 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 386/2021 depositata il 29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva parzialmente accolto il gravame della [OSCURATO:SOCIETA] geom. Massimo e Pietro contro la decisione del Tribunale di Brescia. Quest’ultimo aveva accolto la domanda degli odierni ricorrenti, volta ad ottenere (anche nei confronti della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA]) - per quel che qui ancora interessa – il risarcimento per il mancato isolamento acustico di un immobile ristrutturato ad Iseo; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27360/2021 che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce Numero sezionale 4729/2022Numero di raccolta generale 17305/2022 violazione e falsa applicazione degli artt. 2055, 1669, 1218 e 2697 Data pubblicazione 27/05/2022 c.c. nonché del D.P.C.M. 5.12.1997, giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la mancanza dell’isolamento acustico non fosse ascrivibile a responsabilità dell’impresa costruttrice [OSCURATO:SOCIETA], in quanto le relative opere non erano state appaltate da [OSCURATO:SOCIETA]., così trascurando di considerare l’obbligo disposto dal DPCM del 1997; che, col secondo, si invoca omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione dell’art.116 c.p.c. e motivazione apparente, per avere il giudice di secondo grado affermato che “era compito del progettista prevedere la posa del necessario materiale isolante né essendo obbligata l’appaltatrice a procedervi di sua iniziativa”. Tale motivazione sarebbe stata in contrasto con gli elementi di fatto allegati in giudizio e comprovati dalle due CTU; che si è costituita con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] geom. Massimo e Pietro, per resistere al ricorso avversario, provvedendo altresì al deposito di una memoria; che il primo motivo è inammissibile; che, per un verso, esso appare carente di autosufficienza, giacché i ricorrenti hanno evocato un DPCM del 1997, senza dimostrare di averne discusso nei gradi di merito e senza averlo allegato: la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Sez. 5, n. 25995 del 15 ottobre 2019; Sez. U. n. 9941 del 29 aprile 2009); che, per altro verso, non è stato posto in discussione il contenuto dell’accertamento tecnico svolto dal CTU e la Corte d’appello ha F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27360/2021 avallato le conclusioni del consulente, affermando testualmente Numero sezionale 4729/2022Numero di raccolta generale 17305/2022“Il consulente tecnico d’ufficio ha imputato alla società appaltatrice Data pubblicazione 27/05/2022 unicamente le infiltrazioni di acqua…Ne deriva che la stessa non può essere ritenuta responsabile…anche dell’assenza dell’isolamento acustico e dei danni relativi atteso che era compito del progettista prevedere la posa del necessario materiale isolante, né essendo obbligata l’appaltatrice a procedervi di sua iniziativa”; che tale valutazione, apparendo logica e congrua rispetto alle conclusioni assunte dal perito d’ufficio, è incensurabile in sede di legittimità; che anche il secondo motivo si palesa inammissibile; che, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014); che, in rapporto all’asserita violazione dell’art. 116 c.pc., è sufficiente replicare che la Corte distrettuale non ha obliterato i F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27360/2021 criteri giuridici in tema di formazione della prova, sicché la predetta Numero sezionale 4729/2022Numero di raccolta generale 17305/2022 valutazione appare insindacabile; Data pubblicazione 27/05/2022 che, nella specie, neppure si pone un problema di motivazione apparente, atteso che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3 n. 23940 del 12 ottobre 2017); che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che alla suddetta declaratoria segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] geom. Massimo e Pietro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27360/2021 forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4729/2022Numero di raccolta generale 17305/2022 200,00 ed agli accessori di legge. Data pubblicazione 27/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s